FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 415/AA del 04/04/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da D’agostino LONARDO FC CASERTANA SRL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 392 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe D’AGOSTINO e Lidia LONARDO, e della società F.C. CASERTANA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE D’AGOSTINO, all’epoca dei fatti procuratore con potere di firma della società F.C. Casertana S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 1 L.N.D. del 1luglio 2022 parte III n.14 lett. c) per non avere sottoscritto nel mese di luglio 2022 in nome e per conto della società F.C. Casertana S.r.l. l’accordo economico, invece ritualmente firmato dai sig.ri Gennaro Iardino, in qualità di collaboratore 1^ squadra e dal sig. Carmine Marotta, allenatore in seconda della 1^ squadra per la società;

LIDIA LONARDO, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato dei poteri di rappresentanza della società F.C. Casertana S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 1 L.N.D. del 1luglio 2022 parte III n.14 lett. c) per avere consentito e comunque non impedito che non venisse sottoscritto anche da parte della società F.C. Casertana S.r.l. l’accordo economico invece ritualmente firmato nel mese di luglio 2022 dai sig.ri Gennaro Iardino, in qualità di collaboratore 1^ squadra e dal sig. Carmine Marotta, allenatore in seconda della 1^ squadra per la società;

F.C. CASERTANA S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dalla sig.ra Lidia Lonardo e dal sig. Giuseppe D’Agostino, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe D’AGOSTINO e dalla Sig.ra Lidia LONARDO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C. CASERTANA S.R.L.;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione più 30 (trenta) giorni di inibizione commutati in € 1.200,00 (milleduecento/00) di ammenda per il Sig. Giuseppe D’AGOSTINO, di 15 (quindici) giorni di inibizione più 30 (trenta) giorni di inibizione commutati in € 1.200,00 (milleduecento/00) di ammenda per la Sig.ra Lidia LONARDO e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società F.C. CASERTANA S.R.L;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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