FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 418/AA del 04/04/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DE NUZZO ASD UGENTO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 284 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Massimo DE NUZZO e della società A.S.D. UGENTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO DE NUZZO, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Ugento, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, comma 1, del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, per aver omesso, nella sua qualità e in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la società da egli rappresentata, di inoltrare agli organi federali competenti la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della gara amichevole Nardò – Ugento disputata il 19.8.2023 a Nardò (LE), presso lo stadio ”Giovanni Paolo II”, e comunque di vigilare sulla corretta organizzazione della gara; nonché per aver consentito che il sopra indicato incontro fosse diretto da arbitro non facente parte dell’Associazione Italiana Arbitri, al fine che potessero rimanere estranei alla normativa federale eventuali episodi di rilevanza disciplinare; con l’aggravante di cui all’articolo 14, comma 1 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, per aver concorso a determinare, con l'infrazione, una turbativa dell’ordine pubblico a seguito degli episodi di violenza che hanno visto coinvolto tesserati e sostenitori presenti in tribuna ed hanno determinato la conclusione anticipata della gara;

A.S.D. UGENTO, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Massimo De Nuzzo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo DE NUZZO in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. UGENTO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Massimo DE NUZZO, e di € 800,00 (ottocento/00) di ammenda per la società A.S.D. UGENTO;

 si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it