FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 419/AA del 09/04/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LAROSA ACD FEMMINILE TABIAGO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 543 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Luciano LAROSA e della società A.C.D. FEMMINILE TABIAGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCIANO LAROSA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Femminile Tabiago, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art 39, lettera G), del Regolamento del Settore Tecnico per avere fatto svolgere nel corso delle stagioni sportive 2021 - 2022 e 2022 - 2023, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato “pulcini misti” alla sig.ra Martina Zamboni, pur essendo quest’ultima sprovvista della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.C.D. FEMMINILE TABIAGO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale sono stati posti in essere gli atti ed i comportamenti dal sig. Luciano Larosa e dalla sig.ra Martina Zamboni, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luciano LAROSA in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.C.D. FEMMINILE TABIAGO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luciano LAROSA, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.C.D. FEMMINILE TABIAGO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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