F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0189/CSA pubblicata del 10 Aprile 2024 – U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l.

Decisione/0189/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0278/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo – Vice Presidente

Nicola Durante - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 278/CSA/2023-2024, proposto dalla U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. in data 22.03.2024;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 186/DIV del 19.03.2024;

Visto il reclamo ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla riunione in videoconferenza del giorno 26.03.2024, il Cons. Nicola Durante e udito l'Avv. Filippo Pandolfi per la reclamante, nonché il suo Legale Rappresentante pro tempore Sig. Filippo Marra Cutrupi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Alessandria Calcio 1912 impugna la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega PRO, pubblicata nel Com. Uff. n. 186/DIV del 19 marzo 2024, che – con riferimento alla partita del campionato di Serie C 2023–2024 Alessandria/Renate, disputata il 17 marzo 2024 – ha irrogato al calciatore espulso Luigi Samele la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, “per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, nel corso di una mass confrontation, dopo aver preso tre metri di rincorsa lo colpiva di lato con un pugno all’altezza della spalla. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerate, da una parte, la natura del gesto (pugno) posto in essere e la perpetrazione della condotta a gioco fermo e, dall’altra, la circostanza che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell’avversario (r. assistente arbitrale n.2)”.

Col proposto reclamo, si chiede la riduzione della sanzione, previa derubricazione in condotta antisportiva ovvero previa rivalutazione della circostanza attenuante dell’assenza di conseguenze pregiudizievoli a carico dell’avversario.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 26 marzo 2024, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo assume che la condotta ascritta non sia configurabile come violenta, trattandosi di “ un gesto censurabile, ma assolutamente privo di una reale portata offensiva”.

La censura è infondata.

Occorre premettere che nel referto di gara del secondo assistente arbitrale, che costituisce “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” (art. 61, comma 1, C.G.S.), il fatto viene così inequivocabilmente descritto: “dopo tre metri di rincorsa, colpiva l’avversario di lato altezza spalla senza tuttavia arrecare danno allo stesso”.

Ciò detto, un pugno arrecato “in occasione di una mass confrontation” (e dunque a gioco fermo) e “dopo tre metri di rincorsa”, rappresenta senza dubbio una condotta caratterizzata da evidente capacità rappresentativa dell’azione violenta portata al fisico altrui, qualunque parte del corpo abbia poi attinto.

La medesima circostanza che il fallo sia stato compiuto a gioco fermo rende poi proporzionata la sanzione comminata, anche in assenza di conseguenze a carico del calciatore avversario (da ultimo, cfr. CSA, Sez. II, decisione n. 157 dell’08.03.2024).

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Nicola Durante                                                      Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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