F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 31/TFN-SVE del 10 Aprile 2024 (motivazioni) – ASD Vastese Calcio 1902 / Mattia Altobelli – Reg. Prot. 21/TFN-SVE

Decisione/0031/TFNSVE-2023-2024

Registro procedimenti n. 0021/TFNSVE/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore – Presidente

Carmine Fabio La Torre – Componente

Antonino Piro – Componente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Enrico Vitali – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata l'8 aprile 2024, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società ASD Vastese Calcio 1902 (600250) contro il calciatore Mattia Altobelli (4856131), avverso la decisione della Commissione Accordi Economici (prot. 56bis/23-24) pubblicata sul CU n. 309 del 6 marzo 2024, la seguente

DECISIONE

Con atto del 12.03.2024 – ritualmente e tempestivamente inviato alla controparte - la società ASD Vastese Calcio 1902 adiva questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici - LND (prot. CAE 56bis/23-24) pubblicata sul C.U. n. 309 del 6 marzo 2024, ed in pari data comunicata, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Mattia Altobelli, della somma 6.450,40 (seimilaquattrocentocinquanta/40) a saldo dell’Accordo Economico sottoscritto inter-partes per l’anno 2022/2023.

A sostegno del proprio reclamo, la società ASD Vastese Calcio 1902 deduceva l’immotivata e ripetuta sospensione delle prestazioni di cui all’accordo economico stipulato dal calciatore Mattia Altobelli, il quale, nella Stagione 2022-2023, per sua stessa ammissione sarebbe tornato dal 13 giugno alla propria abitazione, dove  avrebbe continuato gli allenamenti in forma individuale, lasciando la sede di Vasto senza alcun autorizzazione della società, a partire dal giorno 13 maggio 2023, per un totale di giorni 17. La stessa, pertanto, per effetto della acclarata e confessata circostanza di cui sopra, riteneva che il giocatore non avesse diritto a percepire alcunché, a titolo di rimborso forfettario per il vitto e per l’alloggio, per gli ultimi 17 giorni di giugno 2023, a differenza di quanto statuito dalla Commissione Accordi Economici e, pertanto, che per tale periodo (17 giorni), non doveva essere riconosciuta al calciatore  la somma di 412,12 [ 24,24 giornalieri x 17 giorni di assenza] a titolo di rimborso forfettario delle spese per il vitto e l’alloggio.

La stessa concludeva, pertanto, invocando la riforma del provvedimento impugnato, con il riconoscimento al calciatore Mattia Altobelli, della minor somma di euro 6.038,28 (importo dato dalla sottrazione della somma richiesta, pari a euro 6.450,40, della somma di euro 412,12). Con vittoria di spese e competenze di lite.

Nel procedimento si costituiva tempestivamente il calciatore Altobelli, contestando le avverse ragioni ed i conteggi e ribadendo alcune decisioni e comportamenti della società, già evidenziati con il ricorso e la memoria integrativa innanzi alla CAE, nei confronti dello stesso e degli altri giocatori, che avevano reso impossibile la prosecuzione degli allenamenti a campionato terminato (campionato finito con la retrocessione), in palese violazione degli obblighi imposti dalla normativa federale.

Il calciatore anche in questa sede ribadiva che il diritto al vitto e alloggio non era venuto meno per la circostanza di aver fatto ritorno alla propria residenza, essendo, comunque, lo stesso rimasto a disposizione e svolgendo, peraltro, allenamenti individuali. Aggiungeva, infine, che l’articolo 4 del contratto fra la società ed il calciatore prevedeva una pattuizione in via forfettaria, intendendosi convenuto che l’importo era scevro da valutazioni e giustificazioni “sul quando” e “sul come” il calciatore decida di disporne.

Quest’ultimo concludeva, pertanto, per il rigetto del reclamo per la sua infondatezza in fatto e diritto con conferma della decisione impugnata. Con vittoria di spese del procedimento.

La vertenza, all’udienza dell’8 aprile 2024 è stata discussa in modalità videoconferenza con la partecipazione dei difensori delle parti che hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi, e decisa all’esito della camera di consiglio.

Il reclamo della società ASD Vastese Calcio 1902 non risulta fondato e conseguentemente deve essere rigettato.

In ordine all’unico motivo di reclamo relativo al rimborso forfettario delle spese per vitto e alloggio che parte reclamante assume non dovute al calciatore per i 17 giorni di assenza immotivata,  non si può fare a meno di rilevare che tale contestazione risulta essere assolutamente generica e sfornita di alcuna prova a supporto, rilevando, di contro, che  il calciatore ha controdedotto sul punto, eccependo come il rientro alla propria abitazione fosse giustificato dalla situazione (peraltro non controversa) venutasi a creare che non lo aveva messo  nelle condizioni di svolgere in loco l’attività sportiva, per tutti i motivi analizzati nel dettaglio in  ricorso e reiterati nei successivi atti,  e  che, nell’allontanarsi e tornare alla propria residenza, di avere, comunque, comunicato alla società che sarebbe rimasto a disposizione della stessa.

La ASD Vastese Calcio 1902 non ha, pertanto, adempiuto all’onere probatorio posto a suo carico a norma dell’art. 2967 c.c. In ogni caso, comunque, deve ritenersi che il rimborso per spese di vitto e alloggio previsto forfettariamente a favore del calciatore nell’accordo economico, proprio perché indicato a “forfait”, non può essere imputato a singoli giorni nel corso della stagione sportiva

Alla luce di quanto sopra, non si ritiene che sia ammissibile, come richiesto dalla società, procedere ad una riduzione del compenso per il solo fatto che il calciatore sia tornato alla propria residenza.

La decisione della C.A.E. risulta, pertanto, correttamente adottata.

Visto l’art. 55 comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dalla società ASD Vastese Calcio 1902 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici - LND. Condanna la medesima società al pagamento delle spese legali in favore del calciatore, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori.

 

Così deciso nella Camera di consiglio dell'8 aprile 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Marina Vajana                                                                   Giuseppe Lepore

 

Depositato in data 10 aprile 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

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