F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 30/TFN-SVE del 10 Aprile 2024 (motivazioni) – ANR NF Ardea Calcio / Giorgio Valentini – Reg. Prot. 22/TFN-SVE

Decisione/0030/TFNSVE-2023-2024

Registro procedimenti n. 0022/TFNSVE/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore – Presidente

Carmine Fabio La Torre - Componente (Relatore)

Antonino Piro – Componente

Marina Vajana - Componente

Enrico Vitali – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata l'8 aprile 2024, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società ANR NF Ardea Calcio (916023) nei confronti del sig. Giorgio Valentini (4823416) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici prot. 43bis/23-24 del 6 marzo 2024, la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 15 novembre 2023 il calciatore Giorgio Valentini adiva la Commissione Accordi Economici per chiedere la condanna della società ANR NF Ardea Calcio (già ASD Team Nuova Florida 2005) al pagamento della somma di 11.300,00 a titolo di compenso residuo dovuto in virtù dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2022/2023. Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale CAE 43 BIS/2023-24 del 06.03.2024 la Commissione Accordi Economici, verificata la regolarità del contraddittorio e la tardiva costituzione del sodalizio, accoglieva il ricorso del calciatore e conseguentemente condannava la società ANR NF Ardea Calcio al pagamento dell’importo di 11.300,00 da corrispondersi nel rispetto della vigente legislazione fiscale.

Con reclamo del 13 marzo 2024 la società ANR NF Ardea Calcio ha impugnato tempestivamente la decisione della Commissione Accordi Economici, per chiederne la riforma.

Sostiene la reclamante, a fondamento del gravame e con motivi sostanzialmente identici a quelli proposti in primo grado, che la CAE sarebbe incorsa nell’omessa pronuncia perché, al di là della costituzione intempestiva, si sarebbe dovuta pronunciare sul deposito dell’accordo economico eseguito oltre i termini di cui all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF. Peraltro, la CAE sarebbe anche incorsa nell’errore di valutazione dell’art. 94 ter delle NOIF, per aver consentito al calciatore il cumulo del compenso lordo annuale con il rimborso forfettario. Da ultimo la CAE avrebbe errato a non considerare, ai fini della compensazione delle somme relative al rimborso spese forfettario, il pagamento eseguito direttamente dalla società in luogo del calciatore.

Il calciatore, ritualmente notiziato del reclamo, ha inviato tempestive controdeduzioni precisando, in via preliminare, che l’accordo economico risultava valido ed efficace, poiché ratificato dal dipartimento interregionale. Nel merito ha specificato che il cumulo del compenso lordo annuo con il rimborso forfettario risultava indicato nell’accordo economico sottoscritto tra le parti. Relativamente alla compensazione delle somme, lo stesso, ha segnalato che la documentazione prodotta dal sodalizio, oltre a non costituire una valida prova dell’effettivo pagamento, non risultava nemmeno da atto scritto.

Alla riunione dell'8 aprile 2024, sentiti i legali delle parti, il reclamo è stato discusso e deciso all’esito della camera di consiglio.

Il reclamo, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere rigettato per i seguenti motivi.

Ritiene questo Tribunale, con riferimento  al giudizio celebrato dinanzi alla Commissione Accordi Economici, che l’art. 28, comma 5, del Regolamento LND, prevede che il sodalizio deve inviare le proprie controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione del ricorso. Avendo la società dedotto tardivamente (il ricorso è stato notificato il 15 novembre 2023 invece le controdeduzioni sono state inoltrate il 31 gennaio 2024 e quindi ben oltre il termine di 15 giorni) correttamente la CAE ha accolto la domanda dell’atleta alla stregua della documentazione in atti (accordo economico).

Relativamente al termine di deposito dell’accordo economico di cui all’art. 94 ter, comma 2, NOIF lo stesso deve essere inteso come ordinatorio (cfr. Decisione/0067/TFNSVE-2021-2022), poiché l’eventuale mancata ratifica della volontà delle parti costituirebbe solo una prestazione di fatto con violazione di legge (art. 2126 c.c.). Sicché non è possibile ritenere che un mero deposito intempestivo possa addirittura rendere inefficace un accordo economico che, come dichiarato dal reclamante, costituisce una tacita risoluzione di un rapporto voluto dalle parti. Peraltro le doglianze del reclamante entrano in contrasto con il dato fattuale, posto che se per un verso l’inadempimento del calciatore (che avrebbe avuto inizio il 5 febbraio 2023 e sarebbe durato fino alla fine della stagione 2023) risulta contestato, per la prima volta, in data 22 giugno 2023 (con la denuncia alla Procura Federale), per altro verso il pagamento dei compensi eseguiti dal sodalizio (l’ultimo è del 17 marzo 2023) dimostra l’esistenza del rapporto contrattuale.

Per quanto attiene le ulteriori contestazioni è il caso di precisare che l’eccezione del cumulo delle somme tra il compenso annuo ed il rimborso spese è da ritenersi errata, atteso che l’accordo economico versato in atti risulta correttamente formalizzato sulla base di un compenso complessivo suddiviso tra prestazione sportiva (art. 67, comma 1, lett. m) del T.U.I.R.) e rimborso spese forfettario. L’alternatività e non concorrenza delle somme, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, è da imputarsi al compenso per prestazione sportiva (che può essere annuale o per singola prestazione).

Da ultimo si segnala che l’eccezione di compensazione per pagamenti formalizzati a beneficio del calciatore è infondata, poiché la documentazione prodotta dal reclamante è generica e non è in grado di fornire prova dell’effettivo pagamento. Tuttavia vale la pena segnalare che, in via ipotetica, il calciatore potrebbe anche essere tenuto al rimborso delle spese sostenute in suo favore dalla società ma, in difetto di specifici accordi sottoscritti, le stesse devono presumersi erogate a titolo di liberalità, tanto da non rientrare nelle somme concordate a titolo di rimborso forfettario indicato nell’accordo economico sottoscritto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dalla società ANR NF Ardea Calcio nei confronti del calciatore Giorgio Valentini e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici - LND.

Condanna la reclamante alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Giorgio Valentini, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri se dovuti.

 

Così deciso nella Camera di consiglio dell'8 aprile 2024.

 

IL RELATORE                                                           IL PRESIDENTE

Carmine Fabio La Torre                                                   Giuseppe Lepore

 

Depositato in data 10 aprile 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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