C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2022/2023 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 138 del 13/06/2023 – Delibera – gara del 11/ 6/2023 U.S. FORNELLI – CARPINONE CALCIO

gara del 11/ 6/2023 U.S. FORNELLI - CARPINONE CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, premesso che con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 105/A del 18/01/2023, così come riportato dal Comunicato Ufficiale LND n. 206 di pari data, il Presidente Federale ha deliberato di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. B), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva, le abbreviazioni dei termini dei procedimenti innanzi ai Giudici Sportivi Territoriali ed alle Corti Sportive d’Appello a livello territoriale relativamente alle gare di playoff e playout dei Campionati Regionali di Calcio a 11 e Calcio a 5, maschili e femminili, della Lega Nazionale Dilettanti; considerato preliminarmente che: la società Carpinone Calcio ha trasmesso il preannuncio di reclamo ed il reclamo medesimo nei modi e nei termini di cui al citato CU FIGC n. 105/A;  la società U.S. Fornelli ha trasmesso le proprie controdeduzioni non rispettando né i termini né i modi di cui al citato CU FIGC n. 105/A; tenuto conto inoltre che l’arbitro designato ha fatto pervenire il proprio referto di gara ben oltre i termini concordati, con la spiacevole conseguenza che questo GST ha potuto assumere la propria decisione non rispettando i termini del citato CU FIGC n. 105/A; letto il reclamo

rileva che la società Carpinone Calcio chiede l’applicazione ai danni della società U.S. Fornelli della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 per aver schierato, nel corso della gara in epigrafe, un calciatore che non aveva titolo a prendervi parte perché, a detta della società reclamante, squalificato. Infatti veniva inserito nella lista dei calciatori consegnata all’arbitro il calciatore IONATA Domenico (17/07/2001) che prendeva parte all’incontro con la maglia n. 11. Sul Comunicato Ufficiale n. 132 del 3 giugno u.s. – pagina 3198, tra i provvedimenti disciplinari assunti in merito alle gare valide per la 14^ giornata di ritorno del Campionato Regionale di Prima Categoria – girone A, veniva squalificato per due gare effettive il calciatore IONATA Domenico (U.S. Fornelli); ammettendo che lo stesso abbia scontato una giornata di squalifica con la gara valevole per la 15^ giornata di ritorno, lo stesso avrebbe dovuto scontare la rimanente gara di squalifica proprio nell’incontro in epigrafe. Osserva questo GST. Il reclamo così come proposto dalla società Carpinone Calcio non è fondato e, pertanto, non è meritevole di accoglimento. Infatti, il calciatore IONATA Domenico, regolarmente tesserato per la società U.S. Fornelli e squalificato per due gare effettive, è nato il 23/08/1994; il calciatore IONATA Domenico sceso in campo nella gara in epigrafe è invece nato il 17/07/2001 e pertanto aveva pieno titolo a prendere parte alla gara medesima. Manca agli atti, invece, la nota con la quale la società U.S. Fornelli comunica al CR Molise la presenza di calciatori omonimi in rosa. Tutto ciò premesso,

D E C I D E

1. di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Carpinone Calcio per le ragioni meglio esposte in premessa; 2. di convalidare il risultato della gara in epigrafe terminata con il punteggio: 3. U.S. Fornelli – Carpinone Calcio 2-0; 4. di infliggere alla società U.S. Fornelli l’ammenda di Euro 100 per aver omesso di comunicare al CR Molise la presenza di calciatori omonimi in rosa, inducendo in errore la società controparte

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