C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2023/2024 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N.34 del 11/10/2023 – Delibera – gara del 7/10/2023 SARACENA FUTSAL – ARCADIA TERMOLI CALCIO A5

gara del 7/10/2023 SARACENA FUTSAL - ARCADIA TERMOLI CALCIO A5

Il Giudice Sportivo Territoriale, considerato preliminarmente che: - la società Arcadia Termoli Calcio a 5 ha fatto pervenire il preannuncio di reclamo ed il reclamo medesimo nei termini e nei modi previsti dalla normativa federale vigente; - la società Saracena Futsal non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni in merito; letto il reclamo rileva che la società Arcadia Termoli Calcio a 5 chiede l’applicazione ai danni della società Saracena Futsal della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 6-0 per aver iscritto in distinta e schierato nella gara in epigrafe il calciatore FRANZINI Giovanni che non aveva titolo a prendervi parte perché, a detta della società reclamante, squalificato. Infatti il calciatore in parola veniva squalificato per una gara effettiva con Comunicato Ufficiale n. 40 del 26/10/2022 a seguito dell’espulsione nel corso della gara Polisportiva Kalena 1924 (società in cui militava il Franzini nella scorsa stagione sportiva) – Portocannone 1993, valevole per la terza giornata della 1^ fase regionale della Coppa Italia di Calcio a 5. Conclude la reclamante che ai sensi della normativa vigente, essendo l’ultima gara della 1^ fase e non avendo la società Polisportiva Kalena 1924 passato il turno, il Franzini avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica nella prima gara della nuova società (Saracena Futsal) della Fase Regionale della Coppa Italia s.s. 2023/2024 e cioe Torremaggiore C5 – Saracena Futsal dello scorso 30 settembre nella quale il Franzini è stato inserito in distinta e schierato e non ha scontato la squalifica e pertanto ha partecipato in maniera irregolare alla gara in epigrafe. Osserva questo GST Il reclamo così come proposto dalla società Arcadia Termoli Calcio a 5 è fondato e meritevole di accoglimento. Fatta propria la ricostruzione della reclamante, il caso di specie è regolamentato dagli artt. 19 e 21 CGS. L’art. 21, comma 6 CGS prevede che “le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive.”. Il successivo comma 7 prevede che qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la squalifica abbia cambiato società la squalifica viene scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società, ferma la distinzione di cui all’art. 19, commi 4 e 6 CGS. In particolare il comma 4 del citato art. 19 CGS stabilisce che le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali si scontano nelle rispettive competizioni. Ne consegue che la squalifica di una gara inflitta al calciatore Franzini, non potendo essere scontata nella stagione sportiva in cui è stata irrogata (2022/23), deve essere scontata nella stagione sportiva successiva (2023/24) e nella prima gara di Coppa Italia (organizzata dal Comitato Regionale Molise), ai sensi della distinzione di cui all’art. 19, comma 4 CGS nonostante il Franzini abbia cambiato società. Per tutti questi motivi, visti ed applicati gli artt. 10, 19 e 21 CGS

D E C I D E

1. di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Arcadia Termoli Calcio a 5, per le ragioni meglio espresse in premessa; 2. di infliggere alla società Saracena Futsal la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 6 a 0; 3. di infliggere al calciatore FRANZINI Giovanni (Saracena Futsal) un’ulteriore gara di squalifica. Nulla per il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, di cui all’art. 48 CGS.

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