F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0191/TFN – SD del 15 Aprile 2024 (motivazioni) – Silvano Toma – Reg. Prot. 188/TFN-SD

Decisione/0191/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0188/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Serena Callipari – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Maurizio Lascioli – Componente

Roberto Pellegrini - Componente

(Relatore) Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 15 aprile 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 23737/284pf2324/GC/SA/mg del 22 marzo 2024, nei confronti dei sigg.ri Alessio Antico e Silvano Toma, nonché nei confronti della società AC Nardò Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 23737/284pf23-24/GC/SA/mg del 22 marzo 2024, nei confronti di:

1) sig. Alessio Antico, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società AC Nardò Srl, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, venti minuti dopo l’inizio della gara amichevole Nardò – Ugento disputata il 19.8.2023 a Nardò (LE), presso lo stadio ”Giovanni Paolo II”, a seguito di una azione violenta di gioco che ingenerava una rissa che coinvolgeva sia i calciatori in campo ed i componenti delle panchine, sia alcuni sostenitori neretini, fatto ingresso sul terreno di gioco, afferrato da dietro, sollevato e scaraventato violentemente per terra un calciatore della squadra dell’Ugento; a seguito del tentativo di quest’ultimo di sfuggire, poi, il sig. Alessio Antico tentava di raggiungerlo nuovamente con l’intenzione di colpirlo con un pugno, senza riuscirvi grazie al sopraggiungere di altri calciatori che si frapponevano tra i due; con l’aggravante di cui all’articolo 14, comma 1 lett. m), del Codice di Giustizia Sportiva per aver commesso l'infrazione in costanza di esecuzione della sanzione disciplinare di anni cinque di inibizione con divieto per anni cinque di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, comminata con provvedimento del Tribunale Federale Nazionale n. 67/TFNSD-2022-2023 del 25.10 – 2.11.2022 e confermata con provvedimento della Corte Federale d’Appello n. 55 CFA-2022-2023 dei 5 – 14.12.2022;

  1. sig. Silvano Toma, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società AC Nardò Srl, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, comma 1, del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, per aver omesso, nella sua qualità e in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la società da egli rappresentata, di inoltrare agli organi federali competenti la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della gara amichevole Nardò – Ugento disputata il 19.8.2023 a Nardò (LE), presso lo stadio ”Giovanni Paolo II”, e comunque di vigilare sulla corretta organizzazione della gara; nonché per aver consentito che il sopra indicato incontro fosse diretto da arbitro non facente parte dell’Associazione Italiana Arbitri, al fine che potessero rimanere estranei alla normativa federale eventuali episodi di rilevanza disciplinare; con l’aggravante di cui all’articolo 14, comma 1 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva per aver concorso a determinare, con l'infrazione, una turbativa dell’ordine pubblico a seguito degli episodi di violenza che hanno visto coinvolto tesserati e sostenitori presenti in tribuna ed hanno determinato la conclusione anticipata della gara;

2) la società AC Nardò Srl, per rispondere:

a.- a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere propri sostenitori, venti minuti dopo l’inizio della gara amichevole Nardò – Ugento disputata il 19.8.2023 a Nardò (LE), presso lo stadio ”Giovanni Paolo II”, a seguito di una azione violenta di gioco che ingenerava una rissa che coinvolgeva i calciatori in campo ed i componenti delle panchine, scavalcato la recinzione che separa la tribuna dal terreno di gioco, colpito violentemente i calciatori della squadra dell’Ugento che, intimoriti e per sfuggire all’azione posta in essere, scavalcavano a loro volta il muro di recinzione dell’impianto sportivo e trovavano rifugio in un'abitazione posta nelle immediate vicinanze dello stadio;

b.- a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Silvano Toma ed Alessio Antico, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

L’accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Silvano Toma hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e udito in udienza l’Avv. Alessandro D'Oria in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Carlo Mormando in rappresentanza del sig. Silvano Toma, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica nei confronti del sig. Silvano Toma la sanzione di giorni 80 (ottanta) di inibizione.

 

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 aprile 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Roberto Pellegrini                                                                Carlo Sica

 

Depositato in data 15 aprile 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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