F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0105/CFA pubblicata il 11 Aprile 2024 (motivazioni) – Procura federale interregionale/Sig. Fabio Lamesi – A.S.D. Priverno A. Palluzzi

 

Decisione/0105/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0104/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Antonino Anastasi - Componente

Massimo Galli - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0104/CFA/2023-2024 proposto dalla Procura federale interregionale in data 08.03.2024,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio, di cui al Com. Uff. n. 284 del 23.02.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all’udienza del 04.04.2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Massimo Galli e udito l’Avv. Giulia Conti e Paolo Mormando per la reclamante; nessuno è comparso per il sig. Fabio Lamesi e per la società A.S.D. Priverno A. Palluzzi.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

All'esito di indagini conseguenti alla morte del calciatore Pietrosanti Matteo, tesserato per la soc. ASD Priverno A.Palluzzi, verificatasi in data 3 marzo 2022 in loc. San Lorenzo di Priverno (LT) durante una seduta di allenamento, la Procura presso la Federazione medico sportiva italiana prima (16.3.22), e la Procura federale poi (27.6.2023) richiedevano al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina la trasmissione di copia degli atti e documenti dell'attività di indagine nel frattempo avviata dall'A.G. in merito all'accaduto, al fine di procedere per eventuali illeciti disciplinari di loro competenza.

Per quel che qui rileva le indagini della Procura federale si orientavano sulla verifica della presenza, presso il campo di gioco, di un defibrillatore semiautomatico o automatico esterno (DAE), in relazione, in particolare, a quanto previsto dall'art. 7, commi 11 ed 11 bis, del decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012 (Decreto Balduzzi), dall'Allegato E del decreto del Ministero della salute del 24 aprile 2013 nonché dall'art. 4 della legge n. 116 del 4 agosto 2021.

Il Procuratore federale acquisiva agli atti l’annotazione di Polizia giudiziaria, redatta dal Comando Carabinieri per la tutela della salute – N.A.S. a seguito degli accertamenti effettuati presso il campo della Priverno e successivamente presso i locali della stessa, e procedeva all'audizione - tra gli altri - dell’allenatore e del Presidente della suddetta società (tali Giuseppe Consoli e Fabio Lamesi) nonché dell'allenatore della ASD Montenero Calcio, Angelo Delle Donne, presente occasionalmente al momento dei fatti presso il campo di San Lorenzo di Priverno.

All'esito della lunga indagine, i cui termini venivano infatti prorogati per due volte con provvedimenti del 9 agosto e 27 settembre 2023, il Procuratore, in data 18.12.23, disponeva il deferimento al TFT del Lazio del sig. Lamesi Fabio e della società ASD Priverno nei termini che seguono:

- il sig. Lamesi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Priverno A. Palluzzi, per violazione degli artt. 4, comma 1 C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto, in materia di utilizzo di defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni (DAE), dall'art. 7, commi 11 ed 11 bis, del decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012 (Decreto Balduzzi), dall'Allegato E del decreto del Ministero della salute del 24 aprile 2013, nonché dall'art. 4 della legge n. 116 del 4 agosto 2021 per avere lo stesso, in occasione della seduta di allenamento della squadra della società A.S.D. Priverno A. Palluzzi che si è tenuta in data 3.3.2022 presso il campo sportivo affidato in gestione alla società dallo stesso rappresentata, ubicato in località San Lorenzo di Priverno (LT), omesso di accertare e garantire che all’interno dell’impianto fossero presenti un defibrillatore semiautomatico o automatico esterno (DAE) perfettamente funzionante e regolarmente manutenuto, unitamente a personale all’uopo incaricato, preventivamente formato ed abilitato al suo utilizzo, omettendo in tal modo di adempiere alle prescrizioni gravanti su tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche che, come la A.S.D. Priverno A. Palluzzi, non svolgono attività motoria a ridotto impegno cardiocircolatorio, così come indicate nell’allegato “E” del decreto del Ministero della salute del 24 aprile 2013, il cui rispetto è divenuto obbligatorio “nelle competizioni e negli allenamenti” a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 116 del 4 agosto 2021;

- la A.S.D. Priverno A. Palluzzi, chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal suo presidente dotato di poteri di rappresentanza, sig. Fabio Lamesi.

Con decisione pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 284 del 23 febbraio 2024, il Tribunale federale territoriale del Lazio, pur affermando la responsabilità di entrambi i soggetti deferiti, con motivazione assai stringata, ne ridimensionava la contestazione, rilevando, da un lato, come "l'assenza del defibrillatore ovvero di un defibrillatore funzionante, non risultasse acclarata" ma, dall'altro, come non fosse risultato presente al campo di allenamento un soggetto designato dalla società e abilitato all'utilizzo del defibrillatore stesso.

Così precisata l'incolpazione, il Tribunale irrogava al Lamesi l'inibizione per mesi sei ed alla società l'ammenda di euro mille (1.000,00).

Avverso tale decisione proponeva tempestivo reclamo il Procuratore federale, denunciando l'erronea valutazione delle prove acquisite.

Con tale unico motivo si evidenziavano le seguenti circostanze:

1-il defibrillatore rinvenuto dai Carabinieri nel corso del sopralluogo del 4 marzo 2022 è stato trovato "scarico e senza il cavo di alimentazione";

2-i testi Console e Delle Donne hanno entrambi dichiarato che, quando si intervenne per il malore che aveva colto il calciatore Pietrosanti, non fu utilizzato nessun defibrillatore né alcuno dei presenti aveva fatto cenno alla presenza in loco di tale attrezzatura;

3-la documentazione prodotta dalla ASD Priverno (trasmessa solo in data 14.10.2023) non dimostra " la titolarità e lo stato di manutenzione e gestione del dispositivo ... da parte della società"; in particolare, non sono state prodotte le certificazioni circa la presenza ed il regolare funzionamento del dispositivo, quali quelle attestanti le verifiche, i controlli e le manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d’uso e nel rispetto delle normative; non risulta pervenuta alcuna documentazione da cui evincere la specifica del tipo di apparecchio e la sua esatta dislocazione, così come non risulta prodotta la documentazione informatica che avrebbe dovuto essere inviata alla centrale operativa 118 per attestarne la registrazione, funzionale a verificarne lo stato operativo, la scadenza di parti deteriorabili ed eventuali malfunzionamenti;

4-lo stesso presidente Lamesi ha ammesso in sede di audizione di non aver mai saputo dei vari obblighi della società relativi alle comunicazioni e registrazioni del DAE, quali previsti dalla legge.

Una corretta valutazione di tutte tali circostanze - ad avviso del reclamante - avrebbe dovuto indurre il TFT a ritenere gli addebiti, come contestati, del tutto provati, considerandosi anche che nel procedimento disciplinare sportivo il valore della prova può attestarsi ad un grado inferiore a quello della esclusione di ogni ragionevole dubbio. Né il giudizio del Tribunale poteva essere fuorviato dall'indicato riferimento, in motivazione, sullo stato del procedimento penale (che indurrebbe a non ritenere sussistente la responsabilità del Lamesi), posto che -ricordava il Procuratore - secondo la giurisprudenza di questa Corte "la condotta di un soggetto appartenente all’ordinamento federale, fermo l’eventuale accertamento della stessa in altre sedi giudiziarie, può essere diversamente valutata a fini sportivo – disciplinari".

All'udienza del 4.4.2024, sulle conclusioni del Procuratore federale, unica parte presente, questa Corte pronunciava la sua decisione come da dispositivo depositato in pari data.

RITENUTO IN DIRITTO

Prima di analizzare il merito della vicenda e le doglianze del reclamante, appaiono indispensabili talune precisazioni, con particolare riferimento alle disposizioni normative indicate nelle incolpazioni e concernenti l'obbligo per le società sportive di approntare il più volte citato defibrillatore (DAE).

L'art. 7 del citato decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 (convertito in l. 8 novembre 2012, n.189) è rubricato "Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica".

Al comma 11 si prevede: "Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone ....... linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e automatici (DAE) e di eventuali altri dispositivi salvavita nelle competizioni e negli allenamenti".

E con il comma 11 bis (introdotto dall'art. 4 L.116/2021) si stabilisce: "È fatto obbligo alle società sportive di cui al comma 11, che utilizzano gli impianti sportivi pubblici, di condividere il DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi. In ogni caso, il DAE deve essere registrato presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria "118" territorialmente competente, a cui devono essere altresì comunicati, attraverso opportuna modulistica informatica, l'esatta collocazione del dispositivo, le caratteristiche, la marca, il modello, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli orari di accessibilità al pubblico......".

Il decreto del Ministero della salute del 24 aprile 2013, emesso proprio in attuazione del citato art 7, comma 11, L.158/2012 nonché delle disposizioni in tema di "tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica e non" e di "determinazioni dei criteri e delle modalità di diffusione e collocazione dei defibrillatori automatici e semiautomatici esterni", stabilisce, tra l'altro, linee guida allo scopo di disciplinare i casi in cui "si rende necessario la dotazione e l'impiego da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche di defibrillatori semiautomatici esterni".

Con l'allegato 'E' ("Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita") vengono così disciplinati la dotazione e l'impiego da parte di società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici esterni che, nell'ambito della c.d. catena di sopravvivenza, permettono - si legge al punto 1, quinto capoverso - "a personale non sanitario specificamente addestrato di effettuare con sicurezza le procedure di defibrillazione, esonerandolo dal compito della diagnosi che viene effettuata dall'operatore".

Si prevede inoltre:

- al punto 2, primo cpv., che "il DAE dev'essere integrato e coordinato con il sistema di allarme sanitario 118", proprio per consentire il rispetto della 'catena di sopravvivenza';

- al punto 4 (rubricato "Indicazioni per le Società sportive circa la dotazione e l'impiego di DEA") si prevede tra l'altro che: 1) le società che utilizzano permanentemente o temporaneamente un impianto sportivo devono assicurarsi della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo; 2) sia predisposto il "relativo personale addestrato all'utilizzo" dell'apparecchiatura; 3) tutti i soggetti che intendono dotarsi di DAE devono darne comunicazione alla Centrale Operativa 118 territorialmente competente, specificando il numero di apparecchi, la specifica del tipo di apparecchio, la loro dislocazione, l'elenco degli esecutori in possesso del relativo attestato; 4) la presenza di una persona formata all'utilizzo del defibrillatore deve essere garantita nel corso delle gare e degli allenamenti; 5) i DAE devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli ed alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d'uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali; 6) i DAE devono essere mantenuti in condizioni di operatività, la batteria deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento, le piastre adesive devono essere sostituite alla scadenza; 7) deve essere identificato un referente incaricato di verificarne regolarmente l'operatività; 8) le società sportive ... sono tenute ad informare tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono presenti negli impianti (atleti, spettatori, personale tecnico) della presenza del DAE e del loro posizionamento ....; 9) la società è responsabile della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo.

Tutto ciò premesso va subito precisato che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le prove acquisite inducono a ritenere che al momento del fatto, presso il campo dove si era accasciato il Pietrosanti, non fu portato alcun defibrillatore e che deve anche ragionevolmente ritenersi che lo stesso non fosse neppure in dotazione alla Priverno.

Tra le varie testimonianze acquisite, infatti, si evidenziano in primis le dichiarazioni del Consoli, allenatore della squadra del Pietrosanti, immediatamente intervenuto per soccorrere il giovane calciatore.

Orbene costui ha ripetutamente affermato (cfr. dichiarazioni del 3.3.22 ai Carabinieri di Priverno intervenuti nell'immediatezza dell'accaduto, del 19.3.22 sempre ai CC, del 25.9.23 e del 18.10.23 al Procuratore federale) di avere subito praticato al ragazzo un massaggio cardiaco, tentando di rianimarlo fino all'arrivo dei sanitari del 118. Egli ha altresì escluso che, durante tale suo intervento, qualcuno gli avesse fornito od avesse portato sul posto un defibrillatore, aggiungendo di non sapere neppure se la società Priverno disponesse di tale attrezzatura medica.

Tale dichiarazione è credibile perché circostanziata, ferma e reiterata nel tempo in occasione di ben quattro audizioni, e perché riscontrata ampiamente anche sul piano logico.

Giovi in proposito rilevare:

1- tutte le persone sentite hanno confermato che il Consoli fu effettivamente il primo ad intervenire adoperandosi in un disperato tentativo di rianimazione del calciatore con il massaggio cardiaco, in un'attività interrotta solo al momento dell'arrivo dei sanitari;

2 - dall'audio delle due telefonate intercorse tra gli operatori del 118 e chi ne aveva invocato l'urgente intervento, si evince (nella prima in particolare) che nonostante alla domanda del sanitario si comunicasse che era in atto il massaggio cardiaco sul Pietrosanti, non vi fu alcun cenno all'utilizzo di un defibrillatore o comunque alla possibilità di farlo (cfr. trascrizione allegata all'annotazione di P.G. del 12.3.22);

3 - come osservato dallo stesso Consoli, se qualcuno avesse usato il DAE senza che egli se ne fosse accorto, la maglietta del ragazzo sarebbe stata tolta o verosimilmente strappata, circostanza invece non constatata da nessuno;

4 - anche la madre del Pietrosanti, Savelli Francesca, pur precisando di averlo appreso da tale Sbravati, custode dell'impianto, ha dichiarato che non fu utilizzato alcun defibrillatore perché lo stesso non era presente all'interno della struttura; analoga confidenza le era stata fatta dal segretario della società, Baratti Franco, una settimana dopo la morte del figlio;

5 -  sulla certificazione redatta dal personale del 118 lo stesso 3.3.22, risulta che i sanitari intervenuti operarono secondo il protocollo ALS: tale è il supporto avanzato delle funzioni vitali (Advanced Life Support) che comprende anche l'intervento con il defibrillatore, e nel medesimo documento sono menzionati tre shock indotti dai sanitari ma non vi è cenno alcuno ad analoga attività effettuata da altri prima del loro intervento.

Vero è, di contro, che vari testimoni hanno dichiarato che un defibrillatore era di certo presente nell'impianto, alcuni precisando anche di averlo visto accanto al giovane esanime, e che lo Sbravati ha negato quanto riferito da Savelli Francesca, ma in proposito deve osservarsi quanto segue in punto di credibilità di tali propalanti:

- Martelletta Federico (dich. 26.9.23), compagno di squadra del Pietrosanti, ha dichiarato di avere visto Perna Roberto, dirigente accompagnatore e segretario della Priverno, nel mentre correva "verso Matteo con un defibrillatore in mano", anche se non era in grado di affermare se lo stesso fu utilizzato. Ma proprio il Perna ha decisamente escluso tale circostanza, precisando di non aver visto 'nulla in merito all'uso di un defibrillatore'. E risulta che fu proprio il Perna l'interlocutore della prima telefonata con il 118, di cui si è detto;

- Palleschi Vincenzo (dich. 27.9 e 11.10.23), all'epoca dirigente della Priverno, ha riferito di avere visto due defibrillatori (quello della società e quello del 118) non sapendo dire tuttavia se quello in dotazione fosse stato utilizzato prima del sopraggiungere dell'ambulanza;

- Castaldi Giovanni, altro compagno di squadra del Pietrosanti, ha riferito (26.9.23) di avere solo visto il Perna con una valigia piccola di colore nero;

- Delle Donne Angelo (allenatore di un'altra squadra ed occasionalmente presente) in data 4.3.22 ai CC ha dichiarato che personale della società aveva portato sul posto due defibrillatori che egli ed il Consoli stavano per azionare quando poi sopraggiunsero gli operatori del 118 (quindi gli apparecchi sarebbero stati tre); successivamente (26.9.23 al Procuratore federale) ha escluso che nei primi soccorsi prestati da lui e Consoli al Pietrosanti fosse stata utilizzata alcuna attrezzatura medica, ed ha escluso di aver mai visto in precedenza un defibrillatore nel luogo di allenamento, ancora aggiungendo di averne notato uno prima dell'arrivo degli operatori del 118, non sapendo precisare chi lo avesse portato, ma poi ricordando di averne notati due senza poter dire tuttavia quando gli stessi sarebbero stati portati sul campo. A tal proposito ha menzionato la presenza, nei pressi, di un bar, senza poter dire, però, se uno degli apparecchi appartenesse a tale esercizio;

- Baratta Franco (4.3.22), successivamente deceduto, ha riferito che fu utilizzato il defibrillatore della società;

- Perna Roberto, (dich. del 25.9.23) come già anticipato, ha detto di non poter riferire nulla in merito alla presenza in loco di un defibrillatore non essendo stato mai presente vicino al Pietrosanti ed ai soccorritori, aggiungendo solo di ricordare che la società era "dotata di un defibrillatore che si trovava nel locale infermeria";

- gli stessi Carabinieri nell'annotazione dell'11.3.22 hanno escluso che un defibrillatore sia stato utilizzato prima dell'intervento del 118, deducendo tale convincimento dal fatto che l'apparecchio, rinvenuto il giorno successivo al fatto nel locale sala medica della società, era scarico e senza cavo di alimentazione.

Orbene, il diverso tenore di (alcune di) tali testimonianze non implica per ciò solo l'impossibilità di ritenere provato il fatto oggetto di indagine nei termini riportati dal Consoli.

E' principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità, già ribadito anche da questa Corte (decisione n. 59/2023-2024), che in tema di valutazione di una pluralità di prove testimoniali destinate a ricomporre il medesimo fatto, la valenza probatoria di ciascuna dichiarazione non è compromessa dal fatto che una o più circostanze siano riferite da alcuni testimoni e non da altri, quando vi sia la prova che le fonti orali, presenti sul luogo del fatto, non abbiano avuto tutte la completa o la medesima percezione di tutti i segmenti della vicenda, per i suoi tempi e i modi di sviluppo.

Ed in questo caso non è revocabile in dubbio che la situazione percettiva possa essere stata, per i presenti, differente perché influenzata dal clima di confusione e concitazione venutosi a creare al momento del malore che aveva colto il Pietrosanti.

E' sempre compito del giudice considerare, sulla base dei dati di fatto, l'incidenza, sull'accuratezza e la credibilità della testimonianza nelle sue componenti oggettiva e soggettiva, delle possibili interferenze, sulla percezione visiva dei fatti, della posizione del teste rispetto ad essi e della operata surrogazione, da parte dello stesso teste, delle lacune visive, con la sua pregressa esperienza e conoscenza del luogo, nonché della sicurezza manifestata nel riferire di quanto osservato (Cass. Pen. Sez. 3, Sentenza n. 5602 del 21/01/2021 Rv. 281647 - 05).

E la credibilità soggettiva del teste, in particolare, passa attraverso il positivo vaglio sul suo disinteresse rispetto al fatto, sulla reiterazione e costanza del narrato, sulla sua specificità, non escludendosi anche la verifica logica della propalazione in relazione ai vari aspetti della vicenda in esame in cui si colloca la testimonianza stessa.

Alla luce di tali considerazioni deve allora concludersi che le dichiarazioni di quanti hanno riferito della presenza di un DAE portato sul campo dove giaceva il Pietrosanti appaiono confuse, non reiterate nel tempo, tra loro contraddittorie, e provenienti da testi di certo più o meno coinvolti dall'interesse a proteggere la società per un loro legame con la stessa. Unica eccezione sotto tale profilo è rappresentata dal Perna che è dipendente della Priverno ma ciononostante (di qui la sua maggior credibilità sul punto) ha seccamente smentito chi ha dichiarato di averlo visto portare sul campo il DAE.

Sicché può dunque affermarsi che tale attrezzatura non solo non fu affatto utilizzata, ma non fu neppure portata dove era svenuto il Pietrosanti, prima che intervenissero i sanitari del 118.

Ma residuano forti dubbi anche quanto alla effettiva presenza dell'apparecchiatura medica nei locali stessi della società, e non solo per la prova logica data dal rilievo che se un DAE fosse stato al momento reperibile tra le dotazioni della sala medica, il Consoli in primis, che tentò di rianimare il giovane, lo avrebbe saputo, così come ne sarebbero stati informati gli operanti del 118, e di certo vi sarebbe stato almeno un tentativo di utilizzarlo in quei momenti disperati.

Occorre invero anche considerare, sul punto, quanto segue: al sopralluogo del successivo giorno 4 marzo 2022 un DAE fu rinvenuto dalla P.G. (nelle condizioni prima riportate), che ne richiese, in data 8.3.22, la documentazione comprovante la sua provenienza e le condizioni di utilizzo; il segretario Baratta, tuttavia, non la rinveniva e si riservava di produrla; successivamente anche il Lamesi e poi il Palleschi riservavano tale produzione, ma la stessa veniva esibita, in modo peraltro del tutto incompleto, solo nell'ottobre del 2023.

Da essa non si evince affatto che il DAE rinvenuto fosse di proprietà della Priverno, risultandone acquirente, invece, un Centro servizi della stessa cittadina. Inoltre, sull'acquisto stesso, va anche ricordato che mentre il Palleschi ha riferito che il DAE fu oggetto di una donazione, il Lamesi ha dichiarato che fu fatta "una riffa" per comprarlo.

Tutto ciò induce a ritenere non solo che un DAE - come detto - non fu affatto utilizzato (come del resto ammesso anche dallo stesso Lamesi) e portato sul campo, ma anche che è ragionevole affermare che la Società Priverno non lo avesse proprio in dotazione al momento del fatto.

In ogni caso, se così non fosse, non muterebbero i termini del decidere, poiché la sola lettura delle disposizioni previste in tema di utilizzo del DAE, in premessa riportate, consente di affermare che la semplice presenza di un defibrillatore che tuttavia non sia perfettamente funzionante ed in condizioni di operatività - perché non manutenuto, registrato e comunicato al 118, né affidato a personale formato e pronto al suo utilizzo - può dirsi equivalga al non averlo affatto in dotazione.

E su tale rilievo, in effetti, conviene anche il primo giudice allorché, incidentalmente, sia pure per escluderne l'assenza, parla di " un defibrillatore ovvero di un defibrillatore funzionante".

Del resto il compendio della specifica, sul punto, può dirsi del tutto univoco ed oggetto anche di precise ammissioni del presidente stesso della società.

A far eco a quanti hanno dichiarato di non sapere se e dove fosse ubicato il suddetto presidio e se fosse mai stato revisionato o comunque controllato (cfr. le dichiarazioni di Palleschi, Cataldi, Consoli e Delle Donne, quest'ultimo, non dipendente della Priverno, che in particolare ha aggiunto di aver "seguito un corso" per l'utilizzo del DAE ma presso il 'suo' posto di lavoro) - in assenza anche di qualsivoglia documentazione in merito prodotta dalla Priverno, per come evidenziato nel reclamo - vi sono invero le illuminanti dichiarazioni del Lamesi che ammetteva:

- di non sapere se il DAE fosse stato revisionato e quale ne fosse la scadenza;

- di non conoscere neppure i vari obblighi di registrazione dello stesso e di comunicazione al 118;

- che non c'era un soggetto responsabile del corretto funzionamento del DAE e di non avere mai incaricato alcuno di seguire i relativi corsi di formazione, affermando infine che di queste incombenze si occupava tale Baratta, deceduto dopo alcuni mesi dalla morte del Pietrosanti.

Aggiungasi che il DAE rinvenuto dai CC fu trovato scarico e senza cavo di alimentazione, e che - contrariamente a quanto osservato dalla Difesa - tale circostanza non può spiegarsi con il suo precedente utilizzo in occasione del soccorso al giovane calciatore, poiché un tale utilizzo - come detto - non ci fu affatto.

Né vale obiettare, come fa il primo giudice, che "..lo stato del procedimento penale induce a non ritenere accertata l'infrazione contestata...".

A prescindere dalla considerazione che non risulta effettuato in tale procedimento pendente dinanzi all'A.G. di Latina, alcun accertamento né in merito al DAE rinvenuto, né in relazione al suo mancato utilizzo, deve convenirsi con il reclamante che, in mancanza di assoluta identità del fatto oggetto di prova, e comunque in relazione al perseguimento della propria pretesa punitiva nei confronti di propri appartenenti che si sottraggono ai precetti dell'ordinamento settoriale, l'ordinamento sportivo rimane legittimamente impermeabile ad ogni e ciascuna disposizione dell’ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie, sicché la condotta di un soggetto appartenente all’ordinamento federale, fermo restando l’eventuale accertamento della stessa in altre sedi giudiziarie, può essere diversamente valutata a fini sportivo-disciplinari (cfr. CFA, SS.UU., n. 95/2019-2020).

I fatti possono pertanto dirsi provati e configurano di certo la responsabilità del Lamesi in ordine all'illecito disciplinare di cui all'art. 4, comma 1, CGS per la sua posizione di Presidente e legale rappresentante della società sportiva Priverno indipendentemente dalla natura di questa di associazione priva di personalità giuridica.

Il CGS infatti si applica alle società ed ai dirigenti ... e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale (art. 2, comma 1), nonché a ....coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale (art. 2, comma 2), sicché il presidente di società di calcio, dotato di poteri di rappresentanza della stessa con o senza vincoli di responsabilità patrimoniale, rientra 'tout court' nell'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni federali.

Per la sussistenza dell'illecito disciplinare di cui al citato art. 4, comma 1, CGS non è necessaria alcuna concorrente violazione di altra norma specifica perché possa dirsi violato il dovere di lealtà e correttezza.

Essa è norma perfettamente autosufficiente e funge da 'chiusura' che permette l’applicazione delle sanzioni ove sia provata una condotta antisportiva che, anche senza una specifica violazione di legge, possa comunque affermarsi costituisca comportamento inaccettabile sotto il profilo della sua legittimità sportiva.

Come ha precisato questa Corte "Il dovere di tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, sebbene solitamente riconducibile al canone di lealtà sportiva, ha assunto una dimensione più ampia, traducendosi in una regola di condotta generale che investe qualsiasi attività comunque rilevante per l’ordinamento federale, in ogni rapporto a qualsiasi titolo riferibile all’attività sportiva" (CFA, SS.UU., n. 53/2021-2022).

La previsione di cui all'art. 4 CGS si sostanzia pertanto in un parametro di legittimità del comportamento in concreto tenuto da ciascun associato e affiliato all’ordinamento sportivo.

E non è un caso che le sanzioni per la sua violazione non siano predeterminate nel minimo e nel massimo, perché è l’elasticità stessa che caratterizza la norma primaria, la sua adattabilità alle situazioni e la sua estrema versatilità ad essere impiegata in combinato disposto con tutta l’altra serie di disposizioni vigenti, a giustificare un sistema sanzionatorio “aperto” e funzionale alle esigenze del caso, naturalmente secondo parametri motivazionali esplicitati e che si attaglino alla singola vicenda. Il ruolo della fattispecie diventa fondamentale per la soluzione del singolo caso e per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 113/2020-2021).

La violazione dell'art. 4, comma 1 CGS, nel caso in esame, è del tutto pacifica, essendo sufficiente solo considerare come la Priverno - ed il suo Presidente - abbia di fatto disatteso ogni disposizione dettata in materia di prevenzione nell'ambito delle attività sportive e, in particolare, per la dotazione e l'impiego di defibrillatori semiautomatici ed automatici.

Anche a volersi ritenere che si fosse dotata di un DAE, infatti, la società lo deteneva scarico - dopo averlo rilevato da un centro servizi a titolo non chiarito - in palesi condizioni di impossibilità di utilizzo, senza averne disposto alcuna registrazione presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria del 118, senza averne stabilito un'esatta e nota collocazione nei suoi locali, senza averne comunicato caratteristica, marca, modello e data di scadenza delle parti deteriorabili e senza aver predisposto persone formate per il suo utilizzo o comunque senza aver garantito che fosse presente personale a tanto idoneo durante le gare o gli allenamenti della squadra, senza averlo manutenuto periodicamente secondo le scadenze previste così da mantenere l'apparecchio stesso in condizioni di efficienza ed operatività, senza infine informare tutti i soggetti presenti nel proprio impianto della sua collocazione o posizionamento.

E ciò nella completa ed ammessa ignoranza, da parte dello stesso Presidente deferito, di tutti tali doverosi adempimenti, al punto che la predetta attrezzatura medica sia risultata di fatto, non solo di per sé stessa inutilizzabile, ma anche, ai più, del tutto ignota come dotazione della società.

Una condotta - quella del Lamesi - che ha assunto un elevato grado di colpa e che non può dirsi scriminata da alcuna delega formale ad altri nell'ambito della compagine societaria né dall'ignoranza delle varie disposizioni normative statali od indicazioni del CONI e della FIGC.

Non è compito di questa Corte pronunciarsi sull'eventuale incidenza causale di un tale comportamento sulla morte sul campo del giovane Pietrosanti, ma tale evento di certo delinea la gravità delle omissioni verificate e con essa della violazione da parte del Lamesi dei principi di correttezza e probità garantiti dall'art. 4, comma 1, del CGS, ove solo si consideri che il presidio indicato rientra tra quelli c.d. 'salvavita', come tale definito nelle stesse disposizioni del tutto ignorate dal deferito.

Alla responsabilità del Lamesi - del tutto immeritevole di circostanze attenuanti - segue quella della stessa ASD Priverno a titolo di responsabilità oggettiva a' termini dell'art. 6, comma 1, dello stesso codice

Per quanto esposto stimasi pertanto sanzione equa e proporzionata per i soggetti deferiti quella originariamente richiesta dal Procuratore nel giudizio di primo grado: anni due di inibizione per il Lamesi ed euro cinquemila di ammenda per la società.

In tali termini va riformata la sentenza di primo grado.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Fabio Lamesi l'inibizione di anni 2 (due);

- alla società A.S.D. Priverno A. Palluzzi l’ammenda di 5.000,00 (cinquemila/00).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Massimo Galli                                                          Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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