F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0106/CFA pubblicata il 11 Aprile (motivazioni) – PF/omissis

Decisione/0106/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0105/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Casula – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Maria Barbara Cavallo - Componente 

Alfredo Vitale - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0105/CFA/2023-2024 proposto dalla Procura federale in data 11.03.2024,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 166 del 6.03.2024; 

visto il reclamo con i relativi allegati;

visti tutti gli atti del procedimento;

relatore all’udienza del 05.04.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Alfredo Vitale e uditi l’Avv. Massimo Adamo e l’Avv. Angela De Michele per la Procura federale; l’Avv. Mattia Grassani per la società omissis nonché il sig. omissis; nessuno è comparso per il sig. omissis.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La vicenda oggetto del presente giudizio trae origine dal deferimento della Procura federale n. 16201 /172pf23-24/GC/blp del 28 dicembre 2023, annullato e sostituito dal deferimento n. 16280 /172pf23-24/GC/blp del 30 dicembre 2023, nei confronti di: 

1) omissis, all’epoca dei fatti dirigente-accompagnatore della società omissis per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità che devono essere osservati in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, per aver posto in essere, approfittando del ruolo di dirigente accompagnatore nel corso delle stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, ripetute condotte sessualmente abusanti nei confronti di diversi minorenni tesserati per la società omissis, condotte che comportavano l’adozione nei confronti del predetto di ordinanza di custodia cautelare fondata su gravissimi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli artt.: a) 81 cpv., 609 bis, comma 2, n. 1 e 609 ter n. 5 c.p; b) 81 cpv., 600 bis, comma 2, 600 ter, comma 5, c.p.; c) 609 bis, comma 1 e 609 ter, n. 5, c.p.; d) 81 cpv., 609 bis, comma 2, n. 1 e 609 ter, n. 5 c.p.; e) 81 cpv., 600 bis, comma 2 e 602 ter, comma 5, c.p.;

2) omissis, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore per la società omissis, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione all’art. 37 del Regolamento del settore tecnico per aver richiesto il tesseramento presso la soc. omissis, per le stagioni 2021/22 e 2022/23, nonostante sullo stesso gravasse una condanna penale definitiva per reati di natura di violenza sessuale nei confronti di minori ex artt. 609 bis, 609 ter, comma 1, n. 1, c.p.; 56, 609 bis, c.p.; 609 ter, comma 2, c.p. - Sentenza Corte d’Appello di Trieste n. 1290 del 4/11/2009 (R.G.N.R. 2597/2006 – R.G. APP. 998/2007) divenuta irrevocabile in data 17 marzo 2010 - con pena accessoria ex art. 609 nonies c.p. dell’interdizione perpetua da uffici di tutela e curatela nonché da qualunque incarico in scuole e uffici o istituzione frequentate prevalentemente da minori;

3) omissis, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza per la società omissis per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS per aver consentito o comunque non impedito che il sig. omissis si tesserasse nelle stagioni sportive 2021/22 e 2022/23 in qualità di allenatore presso la società omissis nonostante sullo stesso gravasse una condanna penale definitiva per reati di natura di violenza sessuale nei confronti di minori ex artt. 609 bis, 609 ter, comma 1, n. 1, c.p.; 56, 609 bis, c.p.; 609 ter, comma 2, c.p. - Sentenza Corte d’Appello di Trieste n. 1290 del 4/11/2009 (R.G.N.R. 2597/2006 – R.G. APP. 998/2007) divenuta irrevocabile in data 17 marzo 2010 - con pena accessoria ex art. 609 nonies c.p. dell’interdizione perpetua da uffici di tutela e curatela nonché da qualunque incarico in scuole e uffici o istituzione frequentate prevalentemente da minori;

4) omissis a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del

C.G.S. per l’attività posta in essere dai soggetti sopra citati, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

I deferiti venivano pertanto convenuti innanzi al Tribunale nazionale federale che, all’udienza del 18 gennaio 2024, “rilevato che la comunicazione dell’avviso di fissazione udienza effettuato tramite servizio postale al sig. omissis risulta consegnata in data 11 gennaio 2024, data non compatibile con il rispetto del termine di comparizione previsto dal CGS; ritenuto necessario mantenere l’unitarietà del procedimento” rinviava la trattazione alla successiva udienza del 29 febbraio 2024.

Alla successiva udienza, il Tribunale federale nazionale ha, quindi, così statuito:

- con ordinanza/0049/TFNSD-2023-2024, ha disposto la separazione delle posizioni del sig. omissis e della società omissis a titolo di inerente responsabilità oggettiva, attesa l’insussistenza di connessione con la posizione del sig. omissis;

- con ordinanza/0050/TFNSD-2023-2024, con riferimento alle posizioni del sig. omissis, nonché nei confronti della società omissis, per le inerenti responsabilità oggettiva e diretta, quest’ultima conseguente alla posizione del sig. omissis, ha rinviato la trattazione del procedimento all’udienza del 18 marzo 2024 ore 10:00, con salvezza dei diritti di prima udienza e sospensione dei termini ai sensi dell’art. 38, comma 5, lett. d), CGS CONI; 

- con dispositivo/0128/TFNSD-2023-2024 (le cui motivazioni sono state pubblicate in data 6 marzo 2024), ha, tra l’altro, dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Emilia-Romagna cui rimette gli atti;

- con decisione/0163/TFNSD-2023-2024, in accoglimento dell’istanza ex art. 127 C.G.S. presentata dal sig. omissis, ha applicato nei confronti del medesimo la sanzione di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda, dichiarando la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

La Procura federale ha pertanto proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 0166/TFNSD-2023-2024 del 6 marzo 2024 contestando l’avvenuta separazione della posizione del omissis (e della società sportiva omissis, con riferimento alla inerente responsabilità oggettiva) contestando la violazione del principio di diritto enunciato dalle SS.UU. di questa Corte federale d’appello con la decisione n. 0034/CFA-2022-2023, del 7 ottobre 2022 e la conseguente violazione dell’art. 84 CGS con ogni relativo effetto in termini di erroneità nella declaratoria di competenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è fondato.

Come si evince dalla ricostruzione in fatto della vicenda oggetto di deferimento, il Tribunale nazionale federale ha operato una scissione della posizione processuale del omissis rispetto a quella del omissis sull’assunto, esplicitamente esternato nella motivazione della decisione, che mentre il omissis era stato deferito per illeciti commessi nella vigenza di rapporto sportivo-lavorativo di allenatore, il Sig. omissis era stato deferito “[…] in relazione alle condotte, asseritamente violative dell’art. 4, comma 1, CGS, che avrebbe posto in essere nella propria qualità di dirigente accompagnatore della società omissis”; con il conseguente effetto, sempre secondo la ricostruzione normativa operata dal Tribunale federale nazionale e contestata nel reclamo della Procura federale, per cui soltanto per il Sig. omissis sussisteva la competenza funzionale dell’organo adito (stante il disposto dell’art. 84 CGS), dovendo di contro ritenersi competente (in via residuale) il Tribunale federale a livello territoriale competente per le condotte ascritte al Sig. omissis (stante il disposto dell’art. 92).

Siffatto risultato, che si traduce nella artificiosa separazione delle posizioni processuali relative a soggetti e condotte comunque avvinti da unitarietà, come correttamente rilevato nel proposto gravame, collide con il consolidato indirizzo di questa Corte federale, cui si intende dare continuità, secondo il quale “Il processo sportivo deve tendenzialmente assicurare l’unitarietà dei procedimenti disciplinari riguardanti una medesima vicenda sostanziale; e ciò nell’interesse delle parti alla pienezza del contraddittorio e all’unitarietà delle attività istruttorie, evitando ogni artificioso e ingiustificato frazionamento delle azioni disciplinari in adesione al criterio generale del simultaneus processus, criterio che intende garantire la massima speditezza dei giudizi e mira a prevenire il rischio di possibili contrasti tra i giudicati. (SS.UU. n. 77/2020-2021). Tale è la ratio sottesa alla recente pronuncia di queste Sezioni unite n. 12/CFA/2022-2023 allorché è stata evidenziata – pur nella diversa materia dei tesseramenti – la necessità di assicurare una trattazione unitaria di procedimenti - in thesi - di competenza di diversi organi, attribuendone la relativa competenza ad un unico soggetto giustiziale onde ridurre sensibilmente (se non proprio escludere del tutto) il rischio di interpretazioni confliggenti e/o contraddittorie” (n. 34/CFA/2022-2023).

Orbene, nel caso di specie, la predetta unitarietà valutativa della rilevanza sanzionatoria dei fatti ascritti a ciascuno dei deferiti deve a fortiori essere assicurata, considerando che, dagli esiti delle indagini condotte dall’organo inquirente-odierno reclamante, emerge un esecrabile contesto di promiscuità tra minori affiliati alla società omissis e soggetti che, a vario titolo orbitanti nella predetta società, si sono resi autori di reati sessuali o sugli stessi atleti (secondo la tesi accusatoria emergente dal procedimento penale attualmente in corso nei confronti del Sig. omissis) o su minori terzi (secondo il giudicato relativo ai fatti ascritti al Sig. omissis).

Con il che appare evidente come l’intento sanzionatorio sotteso alla richiesta avanzata dalla Procura federale con il deferimento è appunto quello di stigmatizzare, in primis, la negligente condotta (in termini perlomeno di omessa vigilanza) ascrivibile agli organi sociali che hanno consentito che vi fossero contatti dei propri atleti-minori di età con figure dirigenziali (è il caso del Sig. omissis) o tecniche (è il caso del Sig. omissis) ai quali sono attribuibili condotte fortemente offensive di beni giuridici protetti massimamente tanto dalle disposizioni dell’ordinamento sportivo che da quelle di rango statale.

Peraltro, la ribadita affermazione del principio del simultaneus processus, consente di assicurare (rectius, preservare) anche l’ulteriore (e non secondario) principio della massima speditezza  della tutela giurisdizionale che, come noto, costituisce peculiare ed insuperabile connotazione dell’ordinamento processuale sportivo (ex multis, CFA, SSUU, n. 2/CFA/20232024/D, secondo cui “La speditezza e la tempestività sono le caratteristiche fondamentali dell’ordinamento processuale sportivo che intanto ha una propria legittimazione in quanto è in grado di assicurare forme di tutela pressoché immediate […]”) e che, specie in vicende di estrema delicatezza come quella oggetto del presente giudizio, impongono al sistema giustiziale sportivo di fornire immediati e tangibili riscontri alla richiesta di giustizia, onde non destare neanche il più lontano sospetto che possano essere adottate decisioni strumentalmente artificiose  e dettate da intenti dilatori.

Al contempo e con riferimento alla latitudine della presente decisione, questa Corte, pur consapevole di proprie decisioni nelle quali si è affermata la relatività del principio del c.d. doppio grado di giurisdizione (cfr. n. 8/CFA/2023-2024/D, secondo cui “l'esigenza di una più intensa tutela giurisdizionale, che è alla base del reclamo - quale mezzo idoneo a denunciare qualsiasi errore o ingiustizia della decisione di primo grado (cosiddetto rimedio a critica libera) - non comporta l'inderogabile necessità, nel caso di utilizzazione di tale gravame, di una duplice pronunzia sul merito della controversia.  Infatti, la doppia cognizione garantita dal legislatore alle parti contendenti riguarda la lite, intesa nella sua totalità, cioè nel complesso dei profili di natura sostanziale e di natura processuale che essa presenta e non, invece, le singole questioni di rito o di merito, suscettibili di autonoma considerazione, nelle quali è logicamente scomponibile la lite medesima.  Né, d'altronde, può dubitarsi che il giudice decide l'intera controversia sia allorché risolve tutti i punti in contestazione della causa, sia allorché - correttamente o meno - ne risolve solo alcuni, con una pronunzia il cui contenuto precluda l'esame di ogni questione di merito o di una parte di esso (Cons. St., Ad. plen. n. 18/1978).  In tali casi, in effetti, il processo si instaura e si svolge regolarmente, concludendosi con una sentenza che, pronunciandosi sulla domanda proposta, ravvisa la carenza di una delle condizioni per l’esame del merito (Cons. St., Ad. plen. n. 10/2018). In definitiva, parrebbe più coerente con i principi generali del diritto sportivo che il rinvio debba essere limitato al solo caso dell'incompletezza del contraddittorio in primo grado.  L’opportunità di tale modifica normativa va quindi segnalata nuovamente al Legislatore federale (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 96/CFA/2021-2022; si veda anche Corte federale d’appello, SS.UU., n. 12/2022-2023), ritiene, con ciò conformandosi a proprio diverso orientamento (n. 0012/CFA-2022-2023), debba disporsi il rinvio al Giudice di prime cure affinché esso renda decisione sul merito della controversia.

Ed infatti, pur nella consapevolezza della (invero, più volte stigmatizzata) non perfetta coerenza sistematica dell’attuale formulazione dell’art. 106, comma 2, CGS regolante le ipotesi in cui la Corte federale d’Appello è legittimata ad adottare decisioni di annullamento con rinvio (“In definitiva, parrebbe più coerente con i principi generali del diritto sportivo che il rinvio debba essere limitato al solo caso dell'incompletezza del contraddittorio in primo grado.  L’opportunità di tale modifica normativa va quindi segnalata nuovamente al Legislatore federale (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 96/CFA/2021-2022; si veda anche Corte federale d’appello, SS.UU., n. 12/2022-2023)”) (cfr. n. 2/CFA/2023-2024/A - 20232024), si ritiene che, nel particolare caso in esame, l’adozione di una decisione sul merito della posizione del Sig. omissis, quale unica persona fisica deferita parte del presente giudizio, si tradurrebbe non solo nella fatale obliterazione proprio del sopra evidenziato principio del simultaneus processus ma, soprattutto, darebbe luogo a conseguenze di oggettiva ingiustizia sostanziale e di disparità di trattamento (in termini di eliminazione di un grado di giudizio di merito a carico soltanto di uno dei deferiti); il che costituisce conseguenza evidentemente deteriore rispetto all’inevitabile maggiorazione della complessiva durata del giudizio che deriva dall’adozione della presente decisione in rito.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, dichiara la competenza del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare e rinvia allo stesso per l'esame del merito relativamente alle posizioni del sig. omissis e della società omissis

Dispone la comunicazione alle parti con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                                 IL PRESIDENTE 

Alfredo Vitale                                                                   Mario Luigi Torsello 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO 

Fabio Pesce 

 

 

 

  

 

 

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