F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0190/TFN – SD del 10 Aprile 2024 (motivazioni) – Marcello Federico, Marco Abballe e ASD Città Monte SG Campano – Reg. Prot. 173/TFN-SD

Decisione/0190/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0173/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente (Relatore)

Pierpaolo Grasso - Vice Presidente

Giammaria Camici – Componente

Valeria Ciervo – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 9 aprile 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 22491/317pf2324/GC/GR/ff dell'11 marzo 2024 nei confronti dei sigg.ri Marcello Federico e Marco Abballe, nonché nei confronti della società ASD Città Monte SG Campano, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto datato 7 marzo 2024, depositato il successivo giorno 11, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il sig. Marcello FEDERICO, il sig. Marco ABBALLE e la società A.S.D. CITTA’ MONTE S.G. Campano, per rispondere dei seguenti capi di incolpazione:

1) il sig. Marcello FEDERICO, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 21 comma 9 del CGS e agli articoli 37, comma 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, nella stagione sportiva 2022-23 ed in quella corrente, il ruolo di preparatore atletico della squadra della A.S.D. Città Monte S.G. Campano partecipante al Campionato di Promozione Girone E della F.I.G.C.- L.N.D., nel corso delle gare ufficiali sebbene non potesse in quanto attinto da squalifica con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC (C.U. 102/2012 LND Lazio);

2) il sig. Marco ABBALLE, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 21 comma 9 del CGS, per aver, nella sua qualità, consentito o comunque non impedito che il sig. Marcello Federico svolgesse, nella stagione sportiva 2022-23 ed in quella corrente, il ruolo di preparatore atletico della squadra della A.S.D. Città Monte S.G. Campano partecipante al Campionato di Promozione Girone E della F.I.G.C.- L.N.D., nel corso delle gare ufficiali sebbene non potesse in quanto attinto da squalifica con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC (C.U. 102/2012 LND Lazio).

3) la società A.S.D. Città Monte S.G. Campano, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine alle condotte poste in essere rispettivamente dal sig. Abballe e dal sig. Federico come descritte nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento, iscritto con prot. 22491/317pf23-24, era stato aperto a seguito di segnalazione del 10 ottobre 2023 da parte della Segreteria del Settore Tecnico sulla scorta di trasmissione, da parte dell’A.I.A.C., di una denuncia (inoltrata a mezzo form “segnala l’abusivo”) dell’A.I.A.C. Frosinone, con la quale si rappresentava che il sig. Marcello Federico risultava nell’organico della Società A.S.D. Monte S.G. Campano come preparatore atletico (come da sito web della società) per le stagioni sportive 2022-23 e 2023-24, non essendo certamente tesserato per la stessa in quanto colpito tempo addietro da un provvedimento di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

Acquisita la documentazione di rito, la Procura Federale procedeva all’escussione testimoniale dell’allenatore, del massaggiatore, del direttore sportivo, dell’allenatore dei portieri e di un calciatore della società tesserati nelle due stagioni sportive di interesse, i quali tutti confermavano i fatti oggetto del procedimento riferendo che il sig. Federico curava la preparazione atletica dei giocatori e la fase di riscaldamento prima delle gare ufficiali e, pur non essendo presente nella distinta di gioco, sedeva in panchina e accedeva agli spogliatoi. Fatti, questi ultimi, risultanti anche da immagini relative ad una gara disputata dalla società in data 3 dicembre 2023.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l’udienza del 9 aprile 2024. Nessuna delle parti depositava memorie.

Il dibattimento

All’udienza del 9 aprile 2024, tenutasi in modalità videoconferenza, è comparso in rappresentanza della Procura Federale l’avv. Alessandro D’Oria il quale, richiamato l’atto di deferimento, ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti e per l’irrogazione, nei loro confronti, delle seguenti sanzioni: 5 anni di squalifica per il sig. Marcello Federico; 1 anno di inibizione per il sig. Marco Abballe; 2.000,00 euro di ammenda per la società deferita.

La decisione

Il Tribunale ritiene di dover dichiarare la propria incompetenza, alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 83, comma 1 lett. a) penultimo periodo, e 84, comma 1 lett. a) penultimo periodo, del CGS, i quali, in coerenza con quanto disposto dall’art. 33, comma 7, dello Statuto Federale, fissano, rispettivamente, la competenza del Tribunale stesso e di questa Sezione disciplinare. Dispone l’art. 83 citato, per quanto interessa ai fini del presente procedimento, che “ Il Tribunale federale a livello nazionale è giudice di primo grado in ordine: …………., nonché ai procedimenti riguardanti tutti i tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico …..”.

L’art. 84 riprende la disposizione dell’art. 83 specificando che la Sezione del Tribunale competente è la Sezione disciplinare. 

E’ noto che tale competenza è stata attribuita a questo Tribunale nel luglio 2021, con delibera del Presidente Federale, sentiti i Vice Presidenti, su espressa delega del Consiglio Federale “per l’abrogazione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico e per l’attribuzione delle funzioni disciplinari al Tribunale Federale Nazionale”.

La delibera del Presidente Federale (pubblicata con il C.U. N. 24/A del 20 luglio 2021) ha, in esecuzione della delega ricevuta, modificato gli artt. 2, 4, 37, 38 e 40 del Regolamento del Settore Tecnico e gli artt. 83 e 84 del CGS.

In sostanza, è stata attribuita a questa Sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale la competenza prima attribuita alla Commissione disciplinare del Settore Tecnico, che, ovviamente, non poteva che riguardare i tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico, id est i tecnici abilitati a seguito dei corsi tenuti dal Settore Tecnico, ovvero in possesso di determinate qualificazioni professionali.

Da ciò consegue che chi non ha ottenuto l’inquadramento (ovvero lo ha perduto per sanzione di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC) e svolge la funzione di tecnico è, sul piano sostanziale, “un abusivo” inidoneo (in tutti i sensi) a svolgere la relativa funzione e, sul piano della competenza disciplinare, destinato al giudizio del Tribunale Federale Territoriale da individuare di volta in volta a seconda del luogo di consumazione dell’illecito.

Diversamente opinando, si avrebbe un “vulnus” della ripartizione delle competenze degli organi di giustizia endofederale, come fissata dal CGS in osservanza al principio dettato dal citato art. 33, comma 7, dello Statuto Federale.

Applicando tali principi al deferimento in esame, risulta evidente che questo Tribunale non ha la competenza a giudicare.

Invero, il “tecnico” deferito, in disparte la questione se un soggetto “precluso” sia assoggettabile a procedimento disciplinare, è risultato aver svolto di fatto la funzione di preparatore atletico in assenza di inquadramento nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico, peraltro in costanza di provvedimento sanzionatorio di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC (cfr. anche art. 18, comma 1 lett. c, del Regolamento del Settore Tecnico).

Né, in contrario, può rilevare la circostanza, di mero fatto, dell’(inspiegabile) inquadramento quale massofisioterapista avvenuta nel 2016, atteso che tale inquadramento, in quanto insanabilmente in contrasto con la sanzione della preclusione, è affetto da palese nullità per violazione della sanzione di preclusione e, quindi, di un giudicato degli organi di giustizia endofederale. Conseguentemente, si impone la trasmissione degli atti al Tribunale Federale Territoriale competente, permanendo la salvezza dei diritti di prima udienza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, cui rimette gli atti del procedimento con salvezza dei diritti di prima udienza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 9 aprile 2024.

 

IL PRESIDENTE RELATORE

Carlo Sica 

 

Depositato in data 10 aprile 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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