F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0197/CSA pubblicata del 12 Aprile 2024 – A.S.D. Victor San Marino

Decisione/0197/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0287/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Sebastiano Zafarana - Componente (Relatore)

Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo con procedimento d’urgenza n.0287/CSA/2023-2024 proposto dalla società A.S.D. Victor San Marino in data 03.04.2024;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 113 del 02.04.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 09.04.2024, tenutasi in videoconferenza, il dott. Sebastiano Zafarana;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Victor San Marino ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al proprio allenatore, sig. Stefano Cassani dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 113 del 02.04.2024) in relazione alla gara Sammaurese/Victor San Marino del 28.03.2024 terminata con il risultato di 1-0.

Nel rapporto arbitrale, nell’apposita Sezione dedicata, l’Assistente dell’arbitro n.1 ha refertato: “Al 52’ del 2T segnalavo al ddg che l’allenatore ospite, il sig. Cassani Stefano, a seguito di una decisione tecnica, usciva dalla sua area tecnica, rincorrendomi, per 15 metri, arrivando faccia a faccia con me, e mi urlava “come cazzo fai a dare rosso coglione! Ve lo siete inventati, siete scarsi”. Veniva quindi espulso”.

Il Direttore di gara ha refertato, a sua volta, che al minuto 45’+7 del 2T il suddetto allenatore veniva: “espulso su segnalazione dell’aa1 (si veda referto).”, proseguendo poi nel riferire che: “A fine gara mentre cercavo di entrare negli spogliatoi, il signor Cassani a circa un metro di distanza nello spazio antistante all’ingresso mi insultava urlandomi: “spiegami perché cazzo hai fatto rosso e mi avete espulso coglioni, spiegamelo cazzo”. Il tutto aveva una durata di circa un minuto e lo stesso Cassani veniva allontanato solo grazie all’intervento dei dirigenti della squadra Victor San Marino”.

Con la decisione appellata, il Giudice Sportivo ha squalificato il predetto allenatore per n. 4 (quattro) giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: “Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara. (R.AA)”.

La società Victor San Marino ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, e in sintesi sostiene che la ricostruzione dei fatti, per come riportata nel rapporto arbitrale, sarebbe viziata da una erronea percezione dell’accaduto. In particolare:

- quanto alla contestazione rivolta nei confronti dell’Assistente n.1, la reclamante ammette che il sig. Cassani ha veementemente inveito contro l’assistente arbitrale n.1 ma ciò avrebbe fatto urlando le seguenti parole: “Come cazzo fate a dare quel rosso lì! C’era un fallo per noi al limite e avete dato questo rosso qua!”; negando recisamente che lo stesso abbia mai profferito le parole “coglioni” o “siete scarsi”;

- quanto alla contestazione rivolta a fine gara nei confronti del Direttore di Gara nello spazio antistante agli spogliatoi, in reclamo si sostiene che il sig. Cassani gli avrebbe rivolto la seguente frase: “Chiedi all’assistente il perché mi ha buttato fuori! Chiediglielo il perché, visto che prima non glielo hai chiesto! Perché non ho insultato nessuno e mi avete buttato fuori al primo episodio. Par favore chiedigli cosa gli ho detto!”.

In definitiva, a parere della reclamante, il comportamento tenuto dal proprio allenatore si connoterebbe come una “veemente richiesta di spiegazioni” senza che, in entrambi i frangenti, il signor Cassani abbia profferito alcuna ingiuria, offesa o critica nei confronti degli ufficiali di gara.

La società ha pertanto chiesto, in via principale l’annullamento in toto della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, ferma restando l’applicazione della sola sanzione di una giornata di squalifica derivante dall’espulsione ricevuta in campo; in subordine, per l’ipotesi che la Corte adita ritenesse di dare credito alla versione dei fatti offerta nel referto, ha chiesto che la condotta tenuta dal Cassani sia qualificata come irrispettosa (e non ingiuriosa) con conseguente riduzione della sanzione “al minimo edittale di due giornate”, o quella ritenuta più congrua ed equa rispetto ai fatti in esame.

Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 9 aprile 2024 il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.

La Corte, infatti, nel richiamare il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ritiene che la diversa ricostruzione dei fatti offerta a confutazione dalla reclamante sia priva di qualsiasi efficacia probatoria ed inconferente ai fini del decidere.

Sotto il profilo della commisurazione della sanzione, l’art. 36, C.G.S. (“Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara”) nella formulazione novellata e vigente al momento della disputa della gara (così come modificata dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023) al comma 1 stabilisce che:

“1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”.

Orbene, va rilevato come il C.G.S. non opera alcuna distinzione, sotto il profilo della diversa commisurazione della sanzione, tra condotta ingiuriosa e condotta irriguardosa (o irrispettosa, come qualificata dalla reclamante), sicché, nel caso in esame, il Giudice Sportivo si è limitato ad applicare il minimo edittale delle quattro giornate di squalifica “Per avere (il signor Cassani – ndr) rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara. (R.AA)”.

Per quanto precede, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare congrua e perfino benevola, a fortiori sembrando che egli non abbia debitamente considerato nel computo della sanzione (quantomeno ai fini della continuazione) la pregressa condotta ingiuriosa tenuta dall’allenatore nei confronti dell’Assistente arbitrale; e non avendo di converso la reclamante invocato specifiche circostanze attenuanti, a nulla rilevando la resipiscenza tardiva dell’allenatore comunicata per il tramite della società soltanto in sede di reclamo.

Ne consegue che le domande (principale e subordinata) proposte dalla reclamante non possono essere accolte e, per l’effetto, l’appello proposto dalla società A.S.D. Victor San Marino deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.              

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Sebastiano Zafarana                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

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