FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 426/AA del 10/04/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DE NARDO ANGRISANI AC BRACIGLIANO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 448 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe DE NARDO e Raffaele ANGRISANI, e della società A.C. BRACIGLIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE DE NARDO, all’epoca dei fatti iscritto all’Albo del Settore Tecnico ma tesserato come dirigente-allenatore per la società A.C. Bracigliano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli art. 33, comma 1, 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere durante la stagione sportiva 2022-2023 e 2023-2024 assunto la conduzione tecnica della prima squadra della società A.C. Bracigliano militante nel campionato di 2^ categoria, benché fosse iscritto all’Albo del Settore Tecnico ma tesserato solamente con la qualifica di dirigente-allenatore per la società A.C. Bracigliano, qualifica che non lo abilitava a svolgere la funzione di tecnico;

RAFFAELE ANGRISANI, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C. Bracigliano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli art. 33, comma 1, 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C. Bracigliano, omesso di provvedere al tesseramento in qualità di tecnico nelle stagioni 2022-2023 e 2023-2024, del sig. Giuseppe De Nardo affidandogli la conduzione della prima squadra della società A.C. Bracigliano militante nel Campionato di 2^ Categoria, il quale benché iscritto all’Albo del Settore Tecnico era tesserato con la qualifica di dirigente-allenatore per la società A.C. Bracigliano, qualifica che non lo abilitava a svolgere la funzione di tecnico;

AC BRACIGLIANO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Raffaele Angrisani e Giuseppe De Nardo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Raffaele ANGRISANI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AC BRACIGLIANO, e dal Sig. Giuseppe DE NARDO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Giuseppe DE NARDO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Raffaele ANGRISANI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società AC BRACIGLIANO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

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