FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 430/AA del 10/04/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GIROLAMO ASD MOLINARA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 491 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe GIROLAMO e della società A.S.D. C. MOLINARA, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE GIROLAMO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASDC Molinara, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 47 del Regolamento della L.N.D., nonchè dall’art. 39,lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso nella stagione sportiva 2023 – 2024, omesso di tesserare ed affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Campania ad un tecnico abilitato dal Settore Tecnico ai sensi dell’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., nonchè dall’art. 47 del Regolamento della L.N.D. e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall’inizio della stagione sportiva 2023 – 2024 fino almeno al giorno 1.12.2023, affidato al Sig. Fabio Baldino, peraltro non tesserato, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale, nonostante lo stesso fosse privo della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. C. MOLINARA, responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Giuseppe Girolamo ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Fabio Baldino ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe GIROLAMO in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. C. MOLINARA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe GIROLAMO, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. C. MOLINARA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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