FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 431/AA del 10/04/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GIGLIO FBC SARONNO CALCIO 1910

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 357 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe GIGLIO, e della società F.B.C. SARONNO CALCIO 1910, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE GIGLIO, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società FBC Saronno Calcio 1910 all'epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso delle stagioni sportive 2021 – 2022, 2022 – 2023 e 2023 – 2024, posto in essere plurime condotte commissive ed omissive contrarie allo statuto della società FBC Saronno Calcio 1910 dallo stesso presieduta, e nello specifico, per avere omesso, almeno sino al 25.7.2023, di costituire tenere il libro dei soci previsto dall’art. 14 dello statuto sociale ed il libro verbale delle assemblee dei soci previsto dall’art. 17 dello statuto sociale; per avere omesso l’istituzione di scritture contabili della società e, di conseguenza, avere omesso di predisporre, ai fini della successiva approvazione da parte dell’assemblea dei soci della società, il bilancio preventivo e consuntivo relativi agli anni 2021 e 2022 secondo le modalità ed i termini previsti dagli artt. 7 e 22 dello statuto sociale; per avere omesso di ricostituire il Consiglio Direttivo della società nel periodo tra il 6.1.2023 (data di decadenza dell’organo sociale a seguito delle dimissioni dei soci sigg.ri Morandi e Bottani) ed il 25.7.2023 (data di ricostituzione del Consiglio Direttivo), così violando il disposto di cui all’art. 19 dello Statuto Sociale;

F.B.C. SARONNO CALCIO 1910, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Giuseppe Giglio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe GIGLIO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società F.B.C. SARONNO CALCIO 1910;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe GIGLIO, e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società F.B.C. SARONNO CALCIO 1910;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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