FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 433/AA del 10/04/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BERNICCHI PINI GIRELLI Città DI CAPANNORI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 455 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Alberto BERNICCHI, Stefano PINI e Paolo GIRELLI, e della società U.S. CITTA’ DI CAPANNORI A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

ALBERTO BERNICCHI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Città di Capannori A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall’art. 47 del Regolamento della L.N.D. e dall’art. 39, lett. Fc), del regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023 - 2024 quantomeno dal 23.9.2023 a tutto il 19.1.2024, consentito e comunque non impedito che i sigg.ri Stefano Pini e Paolo Girelli, dirigenti tesserati per la società U.S. Città di Capannori A.S.D., svolgessero il ruolo ed i compiti di allenatori della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone A del campionato Juniores Provinciali, pur essendo sprovvisti della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

STEFANO PINI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S. Città di Capannori A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 47 del regolamento della L.N.D. e dall’art. 39, lett. Fc), del regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023 - 2024 quantomeno dal 23.9.2023 a tutto il 19.1.2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società U.S. Città di Capannori A.S.D. militante nel girone A del campionato Juniores Provinciali, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

PAOLO GIRELLI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S. Città di Capannori A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 47 del regolamento della L.N.D. e dall’art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023-2024 quantomeno dal 23.9.2023 a tutto il 19.1.2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società U.S. Città di Capannori A.S.D. militante nel girone A del campionato Juniores Provinciali, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

U.S. CITTÀ DI CAPANNORI A.S.D., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Alberto Bernicchi, Stefano Pini e Paolo Girelli all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alberto BERNICCHI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. CITTÀ DI CAPANNORI A.S.D. , Stefano PINI e Paolo GIRELLI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alberto BENICCHI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stefano PINI e di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Paolo GIRELLI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società U.S. CITTÀ DI CAPANNORI A.S.D.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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