F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0107/CFA pubblicata il 18 Aprile (motivazioni) – PF-U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl

 

Decisione/0107/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0106/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Domenico Luca Scordino - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0106/CFA/2023-2024 proposto dalla Procura Federale in data 11.03.2024;

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 0170/TFNSD-2023-2024 dell’ 08.03.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 09.04.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Domenico Luca Scordino e uditi l’Avv. Luca Scarpa e l’Avv. Angela De Michele per la reclamante; l’Avv. Eduardo Chiacchio per la società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l.; è presente altresì il Dott. Filippo Marra Cutrupi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto n. 19241/643pf23- 24/GC/blp del 2 febbraio 2024, il Procuratore federale deferiva al Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare:

(i) il sig. Andrea Molinaro, n.q. di Presidente del C.d.A. e Amministratore delegato della U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl, dal 06/12/2023, per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. IV delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 18 dicembre 2023, al pagamento in favore del tesserato Mariello Jeremy della rata di competenza della mensilità di ottobre 2023 relativa all’accordo di incentivazione all’esodo; nonché

(ii) la società U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl: a) per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, della medesima U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl per l’operato dei propri rappresentanti; b) per responsabilità propria, ai sensi dell’art. 33, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lett. C), par. IV delle NOIF, che pone gli obblighi di pagamento a carico anche delle società.

Era invero accaduto che, in data 18.10.2023, la società U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl e il calciatore Mariello Jeremy avessero sottoscritto un “Verbale di avvenuto accordo e contestuale risoluzione del contratto di lavoro”.

Detto accordo prevedeva, in particolare, l’obbligo della società di corrispondere al calciatore Mariello Jeremy la somma di 4.000,00 (quattromila), espressamente qualificata quale incentivo all’esodo, con rateizzazione in due versamenti di pari importo: il primo con scadenza il 16 dicembre 2023 e il secondo con scadenza il 16 febbraio 2024.

La società, peraltro, provvedeva a corrispondere la prima rata di incentivo all’esodo solo in data 21 dicembre 2023 e quindi con ritardo rispetto alla scadenza prevista dal verbale di accordo.

La scadenza del 16 dicembre 2023 coincideva con un sabato (giorno feriale) e doveva intendersi prorogata a lunedì 18 dicembre 2023 (primo giorno lavorativo utile successivo). Tuttavia, il pagamento avveniva solo il 21 dicembre 2023.

La circostanza formava oggetto di apposita segnalazione della Co.Vi.So.C.. Quest’ultima, in particolare, rilevava che “la società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. non ha provveduto, entro il termine del 18 dicembre 2023, al pagamento in favore del tesserato Mariello Jeremy della rata di competenza della mensilità di ottobre 2023 relativa all’accordo di incentivazione all’esodo, così come previsto dall’art. 85, lett. C), par. IV delle NOIF. Nello specifico si segnala che la società ha corrisposto al suddetto tesserato l’emolumento dovuto, per un ammontare pari ad euro 1.540,00, solo in data 21 dicembre 2023, (all. 2) successivamente quindi alla menzionata scadenza federale (id est 18 dicembre 2023)”.

A valle di una simile segnalazione, la Procura federale avviava il proprio procedimento disciplinare e, con atto del 2 febbraio 2024, provvedeva a deferire il sig. Andrea Molinaro, legale rappresentante della US Alessandria Calcio 1912 Srl, nonché la medesima società US Alessandria Calcio 1912 Srl.

Oggetto di contestazione era, in particolare, e vi si tornerà anche oltre, il “non aver provveduto, entro il termine del 18 dicembre 2023, al pagamento in favore del tesserato Mariello Jeremy della rata di competenza della mensilità di ottobre 2023 relativa all’accordo di incentivazione all’esodo”.

Con la decisione dell’8 marzo 2024, qui gravata, il Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare “irroga[va] le seguenti sanzioni: - nei confronti del sig. Andrea Molinaro, giorni 15 (quindici) di inibizione; - nei confronti della società US Alessandria Calcio 1912 Srl, euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda”.

Nella propria motivazione, il Tribunale così statuiva: “[i]l Collegio, esaminati gli atti, osserva che la circostanza che il pagamento, relativo alla scadenza di ottobre 2023 dell’accordo di incentivazione all’esodo del tesserato Mariello Jeremy, sia stato eseguito con tre giorni di ritardo non è in contestazione. L’obbligazione assunta dalla società con la sottoscrizione, in data 18.10.2023, del Verbale di avvenuto accordo e contestuale risoluzione del contratto di lavoro, andava eseguita entro il 16.12.2023 a mente del disposto dell’art. 85, lett. C), par. IV, delle NOIF. [T]uttavia, posto che il 16.12.2023 cadeva di sabato, l’adempimento slittava al 18 dicembre ma il pagamento veniva eseguito solo il successivo 21.12.2023. Non v’è dubbio, quindi, che i deferiti vadano sanzionati per la violazione disciplinare loro contestata non ritenendo, il Tribunale, che nessuna delle giustificazioni addotte dalla loro difesa possa essere idonea a costituire un esimente o un attenuante. Peraltro il Collegio non ritiene di doversi discostare dal principio già in precedenza espresso proprio nel precedente giurisprudenziale citato e prodotto dalla difesa dei deferiti (dec. n. 36/TFNSD-20232024) che precisa che è ‘esclusa la possibilità di potere accedere al proscioglimento degli incolpati in ragione della presunta tenuità del fatto, stante la non applicabilità tout court all’Ordinamento sportivo di tale istituto, di chiara origine penalistica (art. 131 bis, cod. proc. pen.) ma non assurto a rango di principio di diritto (CFA, decisioni n.38/2022-2023 e n.4/ 2023-2024)’. Ritiene, tuttavia, il Collegio di non poter condividere le richieste della Procura federale sotto il profilo sanzionatorio. Se, infatti, il precetto dell’art. 85, lett. C), par. IV, delle NOIF prevede, per quanto di interesse in questa sede, che entro precise scadenze le società debbano documentare alla FIGC l’intervenuto pagamento anche ‘degli incentivi all’esodo dovuti ... ai tesserati in forza di accordi depositati’, l’art. 33, comma 3, del CGS che, richiamato dall’Organo requirente nel deferimento, costituisce la norma di riferimento sotto il profilo sanzionatorio per ‘Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all’esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera’ (così in rubrica), non prevede ad oggi, e non prevedeva in passato, una sanzione specifica per l’inadempimento contestato limitandosi a dettare criteri punitivi che fanno riferimento a più mensilità (rectius: bimestri) non pagate e non a singoli ratei relativi ad accordi per l’incentivazione all’esodo. In conseguenza di quanto sopra, il Collegio ritiene di poter affermare che pur sussistendo per la società l’obbligo di documentare entro le scadenze di cui al più volte citato art. 85, lett. C), par. IV, delle NOIF l’intervenuto pagamento di quanto concordato per incentivi all’esodo, il mancato pagamento o il ritardato pagamento di un singolo rateo si collochino, sotto il profilo sanzionatorio, al di fuori della struttura normativa invocata dalla Procura federale, rimanendo, quale norma di riferimento, l’art. 8 del CGS. In tale contesto, quindi, si ritiene equo sanzionare la società, per entrambi i tipi di responsabilità contestatele a causa del ritardo di tre giorni nell’adempimento, anche in considerazione della documentata presenza di fondi, all’epoca del dovuto adempimento, sul proprio conto corrente bancario, con un’ammenda di euro 2.000,00, pari quindi all’importo del pagamento concordato fra le parti nel Verbale di avvenuto accordo e contestuale risoluzione del contratto di lavoro sottoscritto il 18.10.2023, mentre si ritiene condivisibile la richiesta sanzionatoria rassegnata dalla Procura federale nei confronti del Presidente della società, sig. Andrea MOLINARO, meglio precisata in dispositivo”.

Avverso la decisione del Tribunale federale propone ora reclamo la Procura federale.

Resiste con memoria la U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Procura federale si affida ad un unico articolato motivo di reclamo.

Sostiene la Procura che la decisione sarebbe affetta da “abnorme interpretazione della normativa federale ed incoerenza con i presupposti di fatto accertati. Oltre che per incoerenza e contraddittorietà con precedenti decisioni in termini dello stesso TFN”.

Secondo la reclamante, il mancato pagamento degli incentivi all’esodo ricadrebbe integralmente, sia nella norma sostanziale di cui all’art. 85, lett. C), punto IV, che detta i termini di pagamento ai quali le società sportive (di Serie B e di Serie C) devono attenersi, sia ancora nella disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 33, comma 3, del CGS.

Sarebbe dunque errato il passaggio motivazionale del Tribunale, peraltro decisivo ai fini della determinazione della sanzione ridotta ad ammenda, secondo cui la norma sanzionatoria appena citata non prevede una sanzione specifica “per l’inadempimento contestato limitandosi a dettare criteri punitivi che fanno riferimento a più mensilità (rectius: bimestri) non pagate e non a singoli ratei relativi ad accordi per l’incentivazione all’esodo”.

Una simile conclusione, sostiene la Procura federale, avrebbe l’effetto di obliterare parte del precetto stesso portato dagli artt. 85 NOIF e 33 CGS ponendosi “in insanabile contrasto, oltre che con la lettera degli articoli appena richiamati, anche con la ratio legis espressamente tracciata dal legislatore federale con la normativa in commento. D’altronde, sotto il profilo sistematico, il mancato versamento dell’incentivo all’esodo relativo al secondo bimestre rientra espressamente nel disposto di cui all’art. 85, lett. C) par. IV delle NOIF. Del che, la corrispondente norma sanzionatoria non potrebbe – neanche in astratto – obliterare, fra gli obblighi in capo alle società per il richiamato bimestre, tale voce di pagamento rispetto agli altri”.

La conclusione del Tribunale, inoltre, si porrebbe in diretta contraddizione con la giurisprudenza della Corte federale d’Appello (SS.UU. n. 108/CFA 2022-23) e, peggio ancora, con altra decisione emessa in parallelo sempre nei confronti della U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl (la decisione n. 0168/TFNSD-2023-2024) con la quale si è affermato, sia pure in riferimento alle ritenute Irpef e ai contributi Inps, che “ai fini della sussistenza della responsabilità disciplinare, non vi è differenza tra l’omesso pagamento o il pagamento parziale”.

Peraltro, prosegue la Procura federale, a mente dei principi accolti dalla Corte federale d’appello, il giudice di primo grado non avrebbe potuto snaturare la sanzione prevista dalla norma variandone la natura (da penalizzazione in classifica ad ammenda). Infatti, ciò che il giudice può semmai operare è una concreta commisurazione della sanzione, eventualmente procedendo a ridurla anche al di sotto del minimo edittale (ammesso che ciò sia possibile), ma rispettandone le caratteristiche. E posto che la norma prevede la sanzione minima edittale di due punti, la sanzione da applicare al caso concreto poteva al più essere fissata in un punto in classifica (come in effetti richiesto dalla stessa Procura federale) ma non in ammenda.

Di qui, dunque, la richiesta conclusiva di riformare la decisione del Tribunale onde applicare alla U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica.

Pur dovendosi dare atto della complessità della materia e della specificità del caso che occupa, il reclamo non può essere accolto. La decisione emessa dal Tribunale federale nazionale appare meritevole di conferma, sia pure con una parziale modifica della motivazione.

Va anzitutto premesso che, sia la segnalazione iniziale della Co.Vi.So.C., sia il successivo deferimento originario, sia ancora il reclamo da ultimo proposto dalla Procura federale si sono concentrati sull’esistenza e sul mancato puntuale pagamento di una “rata di competenza della mensilità di ottobre 2023 relativa all’accordo di incentivazione all’esodo”.

Nella ricostruzione della Procura federale, dunque, l’incentivo all’esodo – indipendentemente da come effettivamente pattuito – doveva essere scomposto in una sorta di automatica mensilizzazione. E per la medesima ragione, tali mensilità insite nella rateizzazione (indipendentemente dai termini effettivamente stabiliti), dovevano dirsi disciplinati dai termini previsti dagli artt. 85 NOIF e 33 CGS, proprio sotto forma di mensilità di competenza.

A tal proposito, lo stesso reclamo della Procura federale precisa espressamente che “l'incentivo all'esodo è un importo strettamente connesso e collegato all’emolumento da reddito di lavoro dipendente, che viene riconosciuto dal datore di lavoro a fronte della risoluzione anticipata consensuale del rapporto. Una sorta di ‘emolumento riqualificato in termini’, in conseguenza dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro dipendente. Tant’è che il calcolo dell’incentivo all’esodo viene parametrato dalle parti sulla scorta degli emolumenti stipendiali fino a quel momento percepiti dal lavoratore”.

Ma propri una simile impostazione non può essere seguita nel caso specifico.

E ciò, sia in ragione del dato testuale delle norme riguardanti gli incentivi all’esodo – probabilmente meritevoli di miglioramento in futuro ad opera del legislatore federale – sia in ragione del contenuto esatto dell’accordo stipulato tra la U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl e il calciatore Mariello Jeremy, sia ancora in ragione del recentissimo arresto della Corte di Cassazione a Sezioni Unite proprio in riferimento alla natura dell’incentivo all’esodo in sé considerato.

L’art. 85 NOIF, lettera C)-IV), innanzitutto, disciplina le scadenze alla cui ricorrenza le società hanno l’obbligo di documentare “l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le […] mensilità [dei vari bimestri]” (bimestri tutti individuati dalla norma stessa e in particolare nei relativi alinea). Ad ottobre si deve documentare il pagamento delle mensilità di luglio e agosto, a dicembre si deve documentare il pagamento delle mensilità di settembre e ottobre, a febbraio si deve documentare il pagamento delle mensilità di novembre e dicembre, e così via in senso sostanzialmente circolare.

La medesima norma, all’interno di ciascun alinea (cioè, in riferimento a ciascun bimestre individuato come oggetto di scadenza), dispone l’obbligo di dimostrare il pagamento (anche) degli “incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati”.

Per tale via, la norma si riferisce allo specifico caso in cui vi sia una diretta correlazione tra le mensilità appartenenti ad un dato bimestre e gli incentivi all’esodo eventualmente pattuiti per le dette mensilità. In altre parole, all’interno di ciascun bimestre devono essere onorati gli incentivi all’esodo che siano “relativi a” (“dovuti per”) le mensilità che a detto bimestre appartengono.

A sua volta, l’art. 33, comma 3, CGS riprende la medesima impostazione dell’art. 85, lett. C), par. IV delle NOIF. Dopo aver richiamato l’obbligo di pagamento (anche) degli incentivi all’esodo, l’art. 33 disciplina – all’interno delle singole lettere nelle quali si snoda la norma stessa – esclusivamente il caso del mancato pagamento di “mensilità”.

È certamente vero che l’art. 33 indica gli incentivi all’esodo come proprio oggetto di disciplina, ma anche l’art. 33 CGS si pone nell’ottica di una mensilizzazione dell’incentivo all’esodo o quanto meno di una necessaria correlazione – affinché sia possibile irrogare una sanzione – tra scadenza degli emolumenti mensili e scadenza di eventuali incentivi all’esodo che siano sostitutivi di dette mensilità.

La disciplina in commento, allora, non appare di per sé applicabile – e vi si tornerà tra poco – ove l’incentivo all’esodo non sia pattuito in forma di mensilità sostitutive, ma sia dedotto quale somma forfettaria solo corrispettiva della rinuncia alla prosecuzione del rapporto di lavoro.

In argomento, allora, e lo si è già accennato, la Procura federale muove la propria ricostruzione dalla considerazione per cui una simile correlazione non debba essere espressa dall’accordo concluso sull’incentivo all’esodo, ma sia una conseguenza naturale dell’istituto. Secondo la Procura federale, l’incentivo all’esodo è “una sorta di ‘emolumento riqualificato in termini’, in conseguenza dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro dipendente”. E per definizione “il calcolo dell’incentivo all’esodo viene parametrato dalle parti sulla scorta degli emolumenti stipendiali fino a quel momento percepiti dal lavoratore”.

Su un tale snodo interpretativo, però, come già detto, si deve dissentire.

In primo luogo, per via del dato testuale del “Verbale di avvenuto accordo e contestuale risoluzione del contratto di lavoro” sottoscritto il 18 ottobre 2023 tra la società U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl e il calciatore Mariello Jeremy. In secondo luogo, per via del più recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 6229 dell'8 marzo 2024).

L’accordo concluso tra la U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl e il calciatore Mariello Jeremy non prevedeva alcuna mensilizzazione dell’incentivo all’esodo, né nel senso di una qualche modalità di calcolo in rapporto alla precedente durata del rapporto di lavoro, né ancora in senso di pagamento mensilizzato quale forma di emolumento sostitutivo di mensilità future (appunto) perdute in ragione dell’esodo. L’accordo, piuttosto, prevedeva soltanto una somma forfettaria complessiva, poi suddivisa in due rate.

A fronte di una simile pattuizione, diviene allora decisiva proprio l’interpretazione offerta dalla recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite – della quale evidentemente questa Corte non può non tenere conto – che, sia pure in altro contesto, ha risolto i precedenti contrasti giurisprudenziali nel senso di ritenere che l’incentivo all’esodo “essendo una prestazione erogata a fronte della disponibilità del lavoratore a risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro, non ha natura di retribuzione differita”. Secondo la Cassazione, l’incentivo all’esodo è esclusivamente una forma di compensazione per il lavoratore che accetta di terminare anticipatamente il proprio rapporto di lavoro, senza però che tale compensazione costituisca un ristoro per retribuzioni passate o per quelle perse in futuro. L’incentivo all’esodo è un mero corrispettivo della risoluzione ma “non è” (di per sé) determinato “in misura proporzionale […] alla durata del rapporto di lavoro [o] all'entità della retribuzione corrisposta”.

L'incentiv all'esodo – sotto tale profilo – si distingue nettamente dalle somme incluse nel calcolo dell'indennità di fine rapporto; da quelle voci, cioè, che trovano la loro ragione nella durata del rapporto di lavoro.

Ma allora, e per quel che qui più conta, salvo che una tale mensilizzazione non sia espressamente definita dall’accordo di risoluzione, la rateizzazione del pagamento dell’incentivo all’esodo non può essere sussunta nella fattispecie (gli “incentivi all’esodo dovuti per le mensilità”) che la sanzione richiede come necessario per applicarsi. Manca nel caso in esame un incentivo all’esodo dovuto per una specifica mensilità.

In assenza di un chiaro dettato contrattuale, dunque, torna decisiva l’esatta semantica dell’art. 85 NOIF, lettera C), par. IV).

L’espressione già richiamata “pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le suddette mensilità” (cioè quelle di ciascun bimestre) lascia pochi margini di dubbio. Gli incentivi all’esodo sono posti in relazione alle mensilità secondo un chiaro complemento di causa e non attraverso un complemento di tempo. Non è possibile, in altri termini, tradurre l’espressione nel senso di ritenere rilevanti gli incentivi all’esodo (non già “dovuti per” ma) che scadano all’interno del bimestre.

Per operare una simile interpretazione andrebbe non solo modificato il significato proprio delle parole usate, ma ne andrebbero aggiunte o sostituite delle altre. Il riferimento alle mensilità (“dovute per le suddette mensilità”) dovrebbe essere integralmente sostituito con “incentivi all’esodo aventi scadenza nel predetto bimestre” (espressione non contenuta nella norma). E non è, questo, un intervento che l’interprete può operare autonomamente, a meno che l’accordo stipulato tra società e calciatore non indichi una simile mensilizzazione.

Non appare dunque condivisibile l’estrapolazione operata prima dalla Co.Vi.Soc. e poi dalla Procura federale nel senso di ritenere non pagata la “rata di competenza della mensilità di ottobre 2023 relativa all’accordo di incentivazione all’esodo”.

Nell’accordo, invero, non era prevista alcuna rata di competenza di ottobre 2023. Né era prevista alcuna correlazione tra la rata scadente a dicembre e la mensilità di ottobre (sia essa riferibile alla mensilità retributiva o a quella di nuovo relativa all’incentivo all’esodo).

È vero che il contratto indicava i termini di pagamento delle rate, facendo riferimento alle scadenze federali del 16 dicembre 2023 e 16 febbraio 2024. Ma un tale riferimento non poteva essere inteso – né è stato inteso dalla stessa Procura federale – nel senso di ritenere che l’intera rata di incentivo all’esodo dovesse considerarsi “appartenente” al bimestre settembre-ottobre.

Del resto, l’accordo tra la società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. e il calciatore Jeremy Mariello era stato esso stesso stipulato ad ottobre 2023 e non poteva certo ritenersi che la rata fosse tutta già scaduta al momento della stipula, posto che l’accordo ne prevedeva invece l’espressa scadenza a dicembre 2023.

Del pari, dal riferimento pattizio alla scadenza del dicembre 2023 non si poteva neppure trarre l’interpretazione di introdurre una rata di competenza intermedia (ottobre, appunto) che oggettivamente l’accordo non disciplinava.

A seguire il ragionamento della Procura federale, semmai, questa avrebbe al più dovuto attendere il mese di febbraio per constatare l’avvenuto adempimento (o meno) della rata scadente nel suo complesso il 16 dicembre e come tale rientrante nella documentazione da offrire alla scadenza del terzo bimestre (novembre-dicembre) e non nel secondo (settembre-ottobre).

Ma resta qui comunque confermato lo snodo di fondo che il caso specifico non supera: l’incentivo all’esodo non è commisurato a mensilità. Non è retribuzione differita. E non è un importo calcolato sulla durata del rapporto di lavoro o sulle retribuzioni perdute.

Va dunque condiviso, sia pure con le integrazioni sopra dette, il nucleo centrale della decisione di primo grado, ove si dice che “ pur sussistendo per la società l’obbligo di documentare entro le scadenze di cui al più volte citato art. 85, lett. C), par. IV, delle NOIF l’intervenuto pagamento di quanto concordato per incentivi all’esodo, il mancato pagamento o il ritardato pagamento di un singolo rateo si collochino, sotto il profilo sanzionatorio, al di fuori della struttura normativa invocata dalla Procura federale, rimanendo, quale norma di riferimento, l’art. 8 del CGS”.

Simile ratio decidendi è vera rispetto al caso specifico non già perché gli artt. 85 NOIF e 33 chiedano l’inadempimento per più mensilità, ma per la specifica natura dell’incentivo all’esodo e per la specifica configurazione dell’accordo tra società e calciatore oggetto di disamina.

Per completezza, va anche chiarito che la norma prevista dall’art. 85, lett. C), par. IV delle NOIF resta tutt’altro che obliterata come sostiene la Procura federale. Essa, però, non può essere applicata oltre il proprio esatto dettato letterale.

La combinazione tra l’art. 85, lett. C), par. IV delle NOIF e l’art. 33, comma 3, CGS in ambito di incentivi all’esodo potrà dunque applicarsi ove l’incentivo all’esodo risulti espressamente stipulato come sostitutivo di specifiche mensilità (nell’autonomia delle parti) ovvero nel caso in cui l’incentivo all’esodo risulti del tutto non pagato. In tali casi, invero, tornerebbe corretta l’interpretazione della Procura federale nella parte in cui essa sostiene che l’art. 33 formula comunque riferimento al pagamento degli incentivi all’esodo. Ed un tale richiamo deve trovare un presidio nella sanzione in caso di inadempimento.

Se quindi è chiaro – per un verso – che non si può enucleare una parte di rata non pagata, è vero anche che ove l’incentivo sia del tutto non pagato, la sanzione di cui all’art. 33 CGS tornerebbe ad essere presumibilmente applicabile. Ciò, fermo il fatto che sarebbe auspicabile un intervento del legislatore volto a meglio chiarire la portata della disciplina tenuto conto della natura afflittiva di essa e quindi dell’esigenza di rispettare una interpretazione il più possibile testuale.

Del pari, non vi è alcuna contraddizione tra il caso qui in discussione e le decisioni assunte dal Tribunale, e da questa stessa Corte, a proposito di mancati pagamenti (anche parziali) riferibili agli emolumenti mensili o alle ritenute Irpef o ancora ai contributi Inps. In tali casi, invero, diversamente per quanto avviene per l’incentivo all’esodo, si tratta di obbligazioni effettivamente mensili o comunque correlate alle mensilità dell’emolumento “principale”, per le quali torna ad essere perfettamente aderente il dettato delle norme in commento. Così come resta vero che il parziale inadempimento può equivalere ad inadempimento integrale secondo la giurisprudenza di questa Corte che merita certamente conferma proprio nelle ipotesi in cui vi siano pagamenti mensili (non adempiuti) da sanzionare.

In definitiva, e per le ragioni sopra dette, il reclamo deve essere respinto e la decisione di primo grado deve essere confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Domenico Luca Scordino                                                 Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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