F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 32/TFN-SVE del 17 Aprile 2024 (motivazioni) – ASD Real Cassino / ASD Atletico Lariano – Reg. Prot. 24/TFN-SVE

Decisione/0032/TFNSVE-2023-2024

Registro procedimenti n. 0024/TFNSVE/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore – Presidente

Roberta Landi - Componente (Relatore)

Antonino Piro – Componente

Marina Vajana - Componente

Enrico Vitali – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata l'8 aprile 2024, sul procedimento ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS avviato dalla società ASD Real Cassino (66002) nei confronti della società ASD Atletico Lariano (955026) al fine di richiedere somme a titolo di risarcimento danni, la seguente

DECISIONE

In data 22 marzo 2024, l’ASD Real Cassino (matr. FIGC 66002) ha depositato presso questo Tribunale la seguente documentazione: documento di identità personale del legale rappresentante del sodalizio sportivo; n. 4 reperti fotografici, riproducenti dei locali doccia; fattura n. 27 del 15.02.2024 per complessivi 451,00, emessa dalla Euroclima s.r.l. ed indirizzata alla ASD Real Cassino; Comunicato con il quale il Comitato Regionale Lazio, in riferimento alla gara del 4.2.2024 del Campionato Under 17 Regionali maschili del C11, ha pubblicato l’adozione della delibera nei confronti dell’ASD Atletico Lariano dell’ammenda di 100,00 “perché propri tesserati arrecavano danni allo spogliatoio loro assegnato”; messaggio di posta elettronica certificata del 21.2.2024 con il quale l’ASD Real Cassino ha trasmesso al Comitato Regionale Lazio il documento di fattura innanzi descritto, lamentando che in caso di mancato pagamento entro 7 giorni si sarebbe rivolta al Tribunale Federale; delibera con la quale la Corte Sportiva di Appello territoriale, in riferimento alla gara di campionato Under 17 Regionale del 4.2.2024, disputata tra il Real Cassino e l’Atletico Lariano, ha annullato l’ammenda a carico di quest’ultimo, con riserva di pubblicare le motivazioni in un successivo Comunicato; ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di PEC del 22.3.2024 avente ad oggetto “Ricorso presso Tribunale federale” ed indirizzato a csat_tft.pec@lazio.lnd.it; e, infine, distinta di bonifico del 21.3.2024, disposto dall’ASD Real Cassino in favore della Euroclima s.r.l. per e 415,00, con causale “riparazione spogliatoio saldo fattura n. 27 del 15.2.2024”.

In pari data, sempre l’ASD Real Cassino ha altresì provveduto al deposito del documento denominato “Dichiarazione tassa”, con il quale ha chiesto di addebitare il pagamento della tassa per il ricorso alla giustizia sportiva “sul conto del campionato”.

A seguito delle descritte attività si è incardinato il procedimento contraddistinto con n. RG 0024/TFNSVE/2023-2024, la cui udienza di discussione è stata calendarizzata per l’8 aprile 2024. Si dà atto che, nelle more, il Comitato Regionale Lazio LND ha trasmesso a questo Tribunale copia del proprio Comunicato ufficiale n. 299 dell’8.3.2024, contenente – tra l’altro – la delibera già prodotta dal Real Cassino, con la quale la Corte Sportiva di Appello territoriale, in riferimento alla gara di campionato Under 17 Regionale del 4.2.2024, disputata tra il Real Cassino e l’Atletico Lariano, ha annullato l’ammenda a carico di quest’ultimo, con riserva di pubblicare le motivazioni in un successivo Comunicato.

All’udienza dell’8 aprile 2024 è comparso il legale rappresentante dell’ASD Atletico Lariano, lamentando di non conoscere il motivo del suo coinvolgimento nel procedimento. Nessuno è comparso per l’ASD Real Cassino.

La vertenza è stata quindi trattenuta in decisione.

Ai sensi dell’art. 80, comma 1, CGS FIGC, “I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati: a) con atto di deferimento del Procuratore federale; b) con ricorso del soggetto interessato nei casi previsti dall'ordinamento federale”. Con particolare riguardo ai giudizi innanzi alla Sezione Vertenze Economiche, l’art. 91, comma 1, CGS FIGC precisa: “Il procedimento è instaurato su ricorso della parte interessata nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 49 in quanto applicabili”. La disposizione da ultimo menzionata, al comma 4, prescrive: “I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili” (art. 49, comma 4, CGS FIGC). A ciò v’è da aggiungere che, in applicazione delle regole tecniche per il Processo Sportivo Telematico (adottate con delibera del Consiglio Federale del 29 gennaio 2021 e pubblicate con il C.U. n. 160 del 1° febbraio 2021 e successive modifiche e integrazioni) il mancato rispetto delle modalità ivi  descritte per gli adempimenti di rito incide sulla regolare instaurazione del procedimento (in tal senso già TFN-SVE, Ordinanza n. 4 - 2023/2024 del 1° agosto 2023).

Nel procedimento del quale si controverte in questa sede, l’ASD Real Cassino non ha trasmesso né a questo Tribunale né alla controparte alcun ricorso, né ha formalizzato in altro modo la sua domanda, scegliendo finanche di non comparire all’udienza di discussione, sebbene ritualmente notiziatane.

Per queste ragioni, le richieste dell’ASD Real Cassino non possono che ritenersi irricevibili.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara irricevibili le richieste della società ASD Real Cassino.

 

Così deciso nella Camera di consiglio dell'8 aprile 2024.

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Roberta Landi                                                         Giuseppe Lepore

 

Depositato in data 17 aprile 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it