F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0193/TFN – SD del 16 Aprile 2024 (motivazioni) – ASD VDA Charvensod + altri – Reg. Prot. 175/TFN-SD
Decisione/0193/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0175/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Pierpaolo Grasso - Vice Presidente (Relatore)
Giammaria Camici – Componente
Valeria Ciervo – Componente
Andrea Fedeli – Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 9 aprile 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 22494/368pf2324/GC/GR/ff del 12 marzo 2024, nei confronti dei sigg.ri Andrea Menegazzi, Gustavo Jotaz e Mauro Poletti, nonché nei confronti delle società ASD VDA Charvensod, la seguente
DECISIONE
Con il provvedimento in epigrafe, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale:
1) il sig. Andrea Menegazzi, dirigente della società ASD VDA Charvensod all’epoca dei fatti, per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1 delle NOIF e dagli artt. 16 e 39, comma 1, lett. F) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto la funzione di Allenatore della squadra U15 della società ASD VDA Charvensod, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico;
2) il sig. Gustavo Jotaz, allenatore della società ASD VDA Charvensod all’epoca dei fatti, per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 16, 37 comma 1 e 39, comma 1, lett. F) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver lo stesso, in qualità di allenatore della squadra U15 della società della società ASD VDA Charvensod, consentito e, comunque, non impedito che il sig. Andrea Menegazzi svolgesse parimenti la funzione di Allenatore della squadra U15 della società ASD VDA Charvensod, tanto in occasione delle sedute di allenamento quanto durante la partite del campionato regionale U15, girone B, del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, pur essendo il sig. Menegazzi tesserato per la società ASD VDA Charvensod come dirigente accompagnatore e pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico;
3) il sig. Mauro Poletti, Presidente della società ASD VDA Charvensod all’epoca dei fatti, per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 16 e 39, comma 1, lett. F) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito e, comunque, per non aver impedito lo svolgimento delle funzioni di Allenatore della squadra U15 della società ASD VDA Charvensod, tanto in occasione delle sedute di allenamento quanto durante la partite del campionato regionale U15, girone B, del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, da parte del sig. Andrea Menegazzi, benché lo stesso fosse tesserato per la società ASD VDA Charvensod come dirigente accompagnatore e sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico; 4) la società ASD VDA Charvensod per rispondere: a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai propri tesserati, sig. Mauro Poletti (Presidente), Andrea Menegazzi (dirigente) e Gustavo Jotaz (allenatore), così come descritti nei precedenti capi di incolpazione
La fase istruttoria
Il procedimento istruttorio veniva attivato sulla base di un esposto trasmesso dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio - Gruppo Regionale Piemonte Valle d'Aosta, con il quale il Presidente regionale, trasmetteva una segnalazione della sede provinciale di Aosta, corredata di documentazione e file audiovisivi.
In particolare si segnalava l’avvenuta conduzione tecnica della società ASD VDA Charvensod da parte di soggetto non abilitato che, sebbene inserito nelle distinte di gara come dirigente/massaggiatore, di fatto allenava la squadra sebbene il tecnico ufficiale che fungeva da prestanome – fosse soggetto diverso.
L’attività istruttoria svolta, compendiatasi in acquisizione di documenti, di un articolo stampa e nell’audizione di un calciatore, nonché degli odierni deferiti, ha condotto la Procura Federale a formulare le ipotesi disciplinari sopra indicate.
Successivamente alla formalizzazione della conclusione delle indagini, solamente il Presidente, sig. Mauro Poletti, sia in proprio che in qualità di legale rappresentante della società, presentava una memoria difensiva le cui giustificazioni, tuttavia, non sono state ritenute idonee ad escludere le contestazioni formulate.
A seguito del deferimento nessun deferito ha depositato memoria.
Il dibattimento
All’udienza del 9 aprile 2024 il rappresentante della Procura Federale, nel riportarsi al deferimento, ha concluso domandando l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- nei confronti del sig. Andrea Menegazzi, mesi 6 (sei) di inibizione;
- nei confronti del sig. Gustavo Jotaz, mesi 6 (sei) di squalifica;
- nei confronti del sig. Mauro Poletti, mesi 6 (sei) di inibizione;
- nei confronti della società ASD VDA Charvensod, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.
Si è costituito in udienza l’Avv. Elena Zeppa sia per il sig. Poletti sia per la società deferita, che ha insistito per il proscioglimento ritenendo che non vi fossero elementi per poter ritenere che il proprio assistito e, conseguentemente, la società, potesse essere a conoscenza delle circostanza evidenziate nell’atto di deferimento, non potendo ipotizzarsi, quindi, l’esistenza di un generale obbligo di vigilanza in capo al Presidente.
La decisione
Sulla base della documentazione agli atti del fascicolo processuale, in particolare dal congiunto esame degli elementi audiovisivi depositati in atti e delle audizioni effettuate, il Tribunale ritiene dimostrata la circostanza che il sig. Menegazzi svolgesse attività di conduzione tecnica, in assenza, come visto, della relativa abilitazione.
A nulla vale la supposta differenza fra mera attività di supporto all’allenatore ed attività principale – ipotizzata a giustificazione delle attività espletate nel corso delle audizioni tenute dalla Procura Federale – né la circostanza che il Menegazzi non facesse nulla senza il benestare del sig. Jotaz, tecnico regolarmente tesserato e dotato di abilitazione, il cui deferimento, in procedimento connesso oggettivamente con quello degli altri deferiti, ha radicato la competenza di questo Tribunale.
Invero appare dirimente l’aver svolto, di fatto, attività tecnica senza la necessaria abilitazione.
Di tanto ne dà contezza anche il calciatore audito che ha chiarito il ruolo del Menegazzi, volto a fornire indicazioni tecniche alla squadra, unitamente allo Jotaz, tanto da indurlo addirittura a ritenere che il Menegazzi fosse tesserato quale collaboratore dell’allenatore.
Affermazioni, fra l’altro, non smentite neanche dai diretti interessati che, sebbene abbiano cercato di sminuire il ruolo del Menegazzi, non hanno potuto negare – né hanno presentato in sede processuale diverse interpretazioni – il suo ruolo, quanto meno coadiuvante, svolto in seno alla compagine societaria.
Significative, in tal senso, sono anche le affermazioni dello Jotaz, secondo le quali le partite sarebbero state preparate insieme al Menegazzi, così come le sostituzioni e le scelte tecniche, elementi che denotano il ruolo tecnico – anche di mera collaborazione – svolte dal deferito.
Così delineato il quadro - conforme a quanto prospettato dalla Procura Federale – il Tribunale ritiene sussistente la responsabilità degli odierni deferiti in quanto i fatti dedotti sono sufficientemente provati, anche in assenza di diverse argomentazioni dagli stessi forniti.
Quanto alle posizioni del Menegazzi e dello Jotaz appare evidente la violazione delle disposizioni indicate in deferimento. Il Menegazzi appare aver svolto una funzione di natura tecnica per la quale non risulta abilitato, mentre lo Jotaz, sebbene non può ritenersi che abbia svolto il ruolo di mero prestanome – come inizialmente prospettato nell’esposto – ha comunque consentito di essere affiancato nelle proprie scelte da soggetto a ciò non abilitato.
Quanto al ruolo del Presidente si ritiene che correttamente allo stesso debba essere imputato il fatto di non aver impedito la violazione dei precetti federali da parte di un tesserato della società o, quantomeno, il fatto di non aver adottato positivamente misure protettive finalizzate ad impedire l’evento illecito.
Infatti i fatti contestati non si risolvono in un mero episodio, ma si sono verificati continuativamente, ritenendo, quindi, rientrante nella sua sfera di esigibilità, una condotta volta a controllare, anche in ragione delle ridotte dimensioni societarie, il rispetto delle elementari regole qui palesemente violate, non potendo assumersi la circostanza che lo stesso ignorasse gli avvenimenti contestati. Né può trovare attenuazione il principio di autoresponsabilità in capo alla figura apicale in assenza di alcuna misura organizzativa adottata in tal senso all’interno della società, volta a regolamentare tali aspetti, della quale non è stata fornita allegazione alcuna. Al contrario, nella propria memoria, il Poletti ha anche ammesso che il Menegazzi abbia svolto – di propria volontà e senza essere remunerato – supporto pratico nel corso di allenamenti e partite, nonché funzioni di “vigilanza” dell’operato dell’allenatore, non specificando, tuttavia, in cosa consistesse questa attività di controllo che, tuttavia, denota, alla luce degli altri elementi in atti, una costante ingerenza nell’attività tecnica e non già una mera esplicazione del proprio ruolo dirigenziale che, invero, non avrebbe dovuto essere agevolato o anche solo tollerato all’interno dell’apparato societario.
Sotto il profilo sanzionatorio, tuttavia, il Tribunale ritiene che le condotte dello Jotaz e del Poletti, in ragione della loro natura preminentemente omissiva – o comunque non impeditiva della condotta principale del Menegazzi - debbano trovare un trattamento più mite, nei termini di cui in dispositivo, rispetto a quello dello stesso Menegazzi che ha esercitato senza essere abilitato, pur essendo tesserato per un ruolo di natura meramente “dirigenziale”.
Con riguardo infine alla posizione della società, il Tribunale ritiene equo applicare la sanzione di cui in dispositivo, in misura quindi ridotta rispetto alle richieste della Procura Federale, in ragione della corrispondente diminuzione operata nei confronti del Presidente e dell’allenatore ufficiale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Andrea Menegazzi, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per il sig. Gustavo Jotaz, mesi 4 (quattro) di squalifica;
- per il sig Mauro Poletti, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per la società ASD VDA Charvensod, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 9 aprile 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Pierpaolo Grasso Carlo Sica
Depositato in data 16 aprile 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai