F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0197/TFN – SD del 18 Aprile 2024 (motivazioni) – Christian Andrea Peraboni e CUS Bicocca Srl – Reg. Prot. 192/TFN-SD

Decisione/0197/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0192/TFNSD/2023-2024

 

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Maurizio Lascioli - Componente (Relatore)

Roberto Pellegrini - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 15 aprile 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 24101/451pf 23-24/GC/CAMS/ep del 26 marzo 2024 nei confronti del sig. Christian Andrea Peraboni e della società CUS Bicocca Srl, la seguente

DECISIONE

L'indagine

Il signor Alessandro Bertinazzi, legale rappresentante della società Sesto 2012 SSD ARL, con lettera pec dell'11 novembre 2023 informava la Procura Federale che in data 15 ottobre 2023 si era disputata la gara Sesto 2012 - Cus Bicocca, relativa alla categoria Allievi Provinciali Under 17, diretta dall'A.E. signor Christian Peraboni, allegando copia del referto ed asserendo che la sua direzione avrebbe sin da subito sollevato delle perplessità, inizialmente attribuite alla scarsa esperienza del giovane direttore di gara. Senonché il successivo 29 ottobre 2023 si era disputata la gara Sesto 2012 - Cus Bicocca, relativa alla categoria Giovanissimi Provinciali Under 15, cui il signor Christian Peraboni avrebbe partecipato come calciatore tesserato per Cus Bicocca, con matricola Figc n. 2483971, cui avrebbe fatto seguito una sua verifica dalla quale il Peraboni sarebbe risultato tesserato da anni per Cus Bicocca. Segnalava che tale condotta violava il disposto  dell'art. 40 NOIF che, al comma 1 ter, disponeva che gli arbitri con doppio tesseramento non possono essere impiegati nella direzione di gare relativi ai gironi delle competizioni in cui sia presente la società per la quale sono tesserati come calciatori e chiedeva l'annullamento della gara diretta dal signor Peraboni e l'esercizio dell'azione disciplinare nei suoi confronti onde impedire il ripetersi di simili situazioni, preservare il merito sportivo e l'imparzialità nella direzione delle gare.

Nel corso dell'indagine che ne scaturiva, la Procura Federale ha acquisito il referto della gara diretta dal signor Peraboni e quello della gara cui lo stesso aveva partecipato come calciatore ed ha espletato un'interrogazione storica acquisendo il foglio di censimento della società Cus Bicocca Srl SSD per la stagione sportiva 2023/2024, il foglio censimento per la società Sesto 2012 SSD ARL per la medesima stagione, la posizione di tesseramento del signor Peraboni, il referto del direttore di gara compilato in occasione della gara Sesto 2012/Cus Bicocca del 29 ottobre 2023 relativo al campionato giovanissimi under 15, girone D, la scheda anagrafica dell'arbitro Peraboni appartenente alla Sezione AIA di Cinisello Balsamo.

Inoltre la Procura Federale provvedeva all'audizione dei signori Alexander Zezza, Presidente Sezione AIA di Cinisello Balsamo, Nicola Calefato, associato AIA in forza alla suddetta Sezione con mansioni O.A. designatore e, del medesimo Christian Peraboni.

All'esito dell'attività di indagine, la Procura Federale ha elevato, in data 14 febbraio 2024, al n. Prot. 20354/451pf 2324/GC/CAMS/ep la comunicazione delle conclusioni delle indagini, notificandola sia al signor Peraboni che alla società  Cus Bicocca Srl SSD.

A seguito della sua ricezione il signor Christian Peraboni ha chiesto di essere ascoltato in presenza dell'avv. Federico Strada, cui aveva conferito mandato nonché il rilascio di copia di taluni degli atti di indagine. L'audizione si è tenuta in data 21 marzo 2024 avanti il Collaboratore della Procura Federale, signor Carmelo Buongiorno e nel corso della stessa il deferito ammetteva la commissione dell'addebito, dichiarandosi all'oscuro del divieto generale di dirigere gare che vedevano partecipi la squadra per la quale era tesserato come calciatore. Di seguito ribadiva di aver comunicato il suo tesseramento a favore della società Cus Bicocca al suo designatore sezionale, signor Nicola Calefato, e sosteneva la propria buona fede  al punto che non avrebbe esitato a presentarsi nella sua veste di calciatore nell'incontro con la società Sesto 2012, solo quindici giorni dopo aver diretto la gara incriminata tra Sesto 2012 e Cus Bicocca, pur appartenente ad un campionato diverso. Ha aggiunto che Sesto 2012 avrebbe poi atteso la sua partecipazione come calciatore alla gara per lamentarsi strumentalmente delle sue condotte arbitrali, perseguendo finalità non sportive. Da ultimo chiedeva che il procedimento venisse archiviato o che nell'irrogazione della sanzione gli venissero concesse alcune attenuanti.

Il deferimento

La Procura Federale, esaminati tutti gli atti di indagine e le risultanze dell'ultima audizione, visto l'art. 125 CGS, con atto n. Prot.24101/451pf 23-24/GC/CAMS/ep del 22 marzo 2024, ha deferito:

- "il signor Christian Peraboni, all'epoca dei fatti Arbitro Effettivo della Sezione A.i.a. di Cinisello Balsamo dal 28.2.2023 nonché tesserato come calciatore della categoria Giovanissimi Under 15 per la società CUS BICOCCA SRL SSD dal 7.9.2023 per rispondere  della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 40, comma 1 ter, delle Norme Organizzative Interne Federali e dell'art. 42, comma 1, 2  e 3 lett. h del Regolamento Associazione Italiana Arbitri nonché dell'art. 5, comma 1 e 2, e dell'art. 6, 6.1., comma 1, 2 e 4, del Codice Etico e di Comportamento dell'Associazione Italiana Arbitri, per aver omesso di segnalare all'Associazione Italiana Arbitri di appartenenza la sussistenza del proprio tesseramento per la società CUS BICOCCA SRL SSD dal 29.9.23, integrante una situazione di incompatibilità per la direzione di gare relative ai gironi delle competizioni in cui fosse stato presente la Società per la quale era tesserato, nonché per avere accettato di arbitrare la gara Sesto 2012-Cus Bicocca disputata il 15 ottobre 2023 relativa alla categoria Allievi Provinciali Under 17, nonostante la presenza della società Cus Bicocca per la quale era tesserato";

- la società CUS BICOCCA SRL SSD, " a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Peraboni Christian, così come descritti nel precedente capo di incolpazione".

Il dibattimento

A seguito di rituale convocazione, all'udienza del 15 aprile 2024 erano presenti l'avv. Alessandro D'Oria, quale Rappresentante della Procura Federale e l'avv. Federico Strada in rappresentanza del signor Christian Peraboni.

L'avv. D'Oria chiedeva l'accoglimento del deferimento e per l'effetto la condanna del signor Christian Peraboni alla sanzione della sospensione di mesi due e la condanna della società Cus Bicocca srl SSD all'ammenda di Euro 400,00 (quattrocento/00).

L'avv. Strada, nell'ammettere l'addebito, lo attribuiva ad una mero errore materiale consistito nella dimenticanza dell'inserimento del programma informatico del secondo tesseramento, commessa in buona fede ed in ogni caso invocava l'applicazione delle circostanze attenuanti, escludendo la sussistenza delle violazioni specifiche contestazioni relative al Regolamento AIA ed al Codice Etico e comportamentale AIA.

I motivi della decisione

Brevi cenni in fatto

Dall'indagine esperita è pacificamente emerso che il signor Christian Peraboni ha acquisito la qualifica di Arbitro Effettivo della Sezione di Cinisello Balsamo in data 28 febbraio 2023 e che, a tale data, non risultava tesserato per alcuna sodalizio sportivo, come da compilazione del foglio notizie al punto 7. Infatti la società Cus Bicocca, per la quale si era svincolato durante la stagione sportiva 2022/2023, ha provveduto al suo nuovo tesseramento solo in data 25 settembre 2023.

Senonché il deferito non ha provveduto a modificare tempestivamente nel programma Sinfonia4You, riservato agli arbitri, tutti dotati di una propria password di accesso, il proprio foglio notizie, inserendovi il sopravvenuto nuovo tesseramento come calciatore ai fini della preclusione automatica alla direzione di gare per detta società, né ha riferito per iscritto o verbalmente al suo Presidente sezionale né al suo designatore l'accensione di tale nuovo tesseramento.

A seguito di detta omissione e per un insieme di cause fortuite (non accettazione della gara in capo all'originario direttore di gara designato e passaggio della stessa al Gruppo Emergenze, cui il deferito aveva aderito), il signor Christian Peraboni è stato designato dal signor Nicola Calefato per la direzione della gara Sesto 2012/Cus Bicocca, relativa al Campionato Allievi Provinciali Under 17, e soli quindici giorni dopo ha invece partecipato quale calciatore tesserato per Cus Bicocca alla gara Sesto 2012/Cus Bicocca, relativa alla categoria Giovanissimi Under 15, disputata il 29 ottobre 2023.

L'aver ricoperto tale duplice ruolo è all'origine della segnalazione scritta pervenuta alla Procura Federale dal legale rappresentante di Sesto 2012 e della seguente indagine, nonché della segnalazione telefonica pervenuta al Presidente Sezionale, che è intervenuto nei confronti del deferito per rammentargli l'incompatibilità, contestandogli l'omessa segnalazione nel sistema informatico e che ha provveduto ad inserire la preclusione alla direzione di qualsiasi gara cui partecipava Cus Bicocca.

Sintetiche osservazioni in diritto

1. Il deferito Peraboni, sin dalla prima audizione del 21 dicembre 2023, ha riconosciuto di non aver inserito nel sistema informatico denominato Sinfonia4You, in uso all'AIA il suo tesseramento quale calciatore a far data dal 25 settembre 2023, pur dichiarandosi a conoscenza del fatto che a causa del doppio tesseramento non avrebbe potuto dirigere gare della società calcistica "nell'ambito della categoria". Ha anche aggiunto che avrebbe avvertito verbalmente il suo designatore, signor Nicola Calefato, nel mese di settembre 2023, del suo tesseramento ad opera di Cus Bicocca nella squadra dei Giovanissimi Under 15, anche se non glielo avrebbe ricordato in occasione della designazione per la direzione della gara contestata della categoria Allievi Under 17, peraltro ammettendo espressamente di non aver mai segnalato alcunché al suo Presidente sezionale.

Tali affermazioni vanno poi integrate con quelle rilasciate nel corso della seconda audizione del 21 marzo 2024, alla presenza dell'avv. Federico Strada, successive alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini. In esse il deferito ha ribadito la propria buona fede essendo all'oscuro che il divieto di dirigere gare cui partecipava la società Cus Bicocca, per la quale era tesserato, si estendesse ad ogni gara a prescindere dalla categoria. Ribadiva di aver avvertito verbalmente il designatore nel settembre 2023 del suo nuovo tesseramento (circostanza già smentita dal signor Nicola Calefato) e che comunque sarebbe incorso in un errore scusabile e giustificato, tale da non risultare meritevole di sanzione o, in subordine, almeno meritevole della concessione delle attenuanti di cui all'art. 13, comma 1, lett. e) e comma 2 CGS.

2. Le risultanze fattuali sopra riassunte e anche sostanzialmente confermate dalle due audizioni con efficacia confessoria, danno conto che il deferito ha violato le disposizioni di cui all'incolpazione.

Ed invero, l'art. 40, comma 1 ter, NOIF così recita: "Gli arbitri, con doppio tesseramento, non possono essere impiegati nella direzione di gare relative alle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici". La disposizione, l'unica riservata agli arbitri con doppio tesseramento ed ampiamente pubblicizzata sulla stampa ed in tutte le Sezioni, su vari siti web ecc., ha un significato univoco nel senso del divieto agli arbitri di dirigere gare di qualsiasi campionato al quale partecipi la società sportiva per la quale sono contestualmente tesserati come calciatori e persegue l'evidente fine di impedire l'insorgenza di qualsivoglia sospetto sulla figura e sull'immagine dell'arbitro e comunque di garantire la regolarità tecnica e sportiva delle gare nell'osservanza delle regole del giuoco del calcio e dei principi di lealtà sportiva, terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 2, Reg. AIA. A presidio di tale funzione di garanzia e trasparenza, il citato art. 42, comma 3, lett. h) obbliga ogni arbitro all'assoluta veridicità nella compilazione della propria scheda anagrafica e del proprio foglio notizie, tramite la piattaforma informatica in uso all'AIA, segnalando immediatamente eventuali variazioni, ivi comprese l'instaurarsi di qualsiasi rapporto, diretto o indiretto, con società calcistiche, al fine di permettere la tempestiva verifica di situazioni di incompatibilità.

3. L'omessa tempestiva segnalazione nel foglio notizie ed all'interno della piattaforma digitale AIA del sopravvenuto tesseramento con il sodalizio sportivo non ha consentito l'operatività dell'ovvia preclusione che ne discendeva in modo automatico, ed è il frutto di colpevole e grave negligenza del signor Peraboni che era a conoscenza, sia pur originariamente con un'interpretazione erronea non scusabile per la chiarezza del dettato della norma di cui alle NOIF e comunque per l'irrilevanza dell'ignoranza della norma prevista dall'art. 4, comma 3, CGS, dei limiti alla direzione di gare scaturenti dal doppio tesseramento e dalla relativa generale incompatibilità.

Tale omissione è la causa esclusiva che ha indotto all'errata designazione per la direzione della gara in contestazione ed alle rimostranze della società Sesto 2012, con conseguente perdita di credibilità per il suo ruolo di arbitro e di immagine per la funzione arbitrale.

4. Le condotte contestate assumono obiettivamente una rilevante gravità, trattandosi dell'unica peculiare disposizione a presidio del doppio tesseramento. L'ammissione di responsabilità del deferito è successiva alla scoperta dell'illecito, già comprovato documentalmente e la piana lettura della norma violata non si presta ad equivoci sui limiti della incompatibilità, visto la finalità e la peculiarità della fattispecie.

5. Quanto alla sanzione applicabile, il Collegio osserva anzitutto che la richiesta formulata dal Rappresentante della Procura Federale di due mesi di sospensione sia la conseguenza dell'erronea applicazione delle sanzioni tipiche del Regolamento AIA. In realtà nel caso di specie deve trovare applicazione l'art. 9, comma 7 bis, CGS in forza del quale agli appartenenti all'AIA devono applicarsi le sanzioni previste dal Codice stesso in caso di violazione degli obblighi di osservanza generali di cui all'art. 4, comma 1 (nel caso di specie declinata sotto il profilo della violazione dell'art. 40, comma 1 ter, NOIF). Inoltre la sanzione richiesta non tiene conto dell'unica attenuante generica concedibile in relazione alla giovane età del deferito (nato il 22 febbraio 2009 e non ancora quindicenne all'epoca della commissione dell'illecito).

Per queste ragioni il Collegio ritiene congrua e proporzionata l'adozione della sanzione della squalifica di mesi uno, non ritenendo di poter applicare una sanzione della squalifica a giornate attesa la non obbligatorietà delle designazione arbitrale.

6. La società CUS Bicocca Srl SSD, presso la quale il signor Peraboni è tesserato dal 25 settembre 2023, risponde oggettivamente delle condotte allo stesso addebitate ai sensi dell'art. 6, comma 2, CGS, non avendo peraltro provato di aver adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo adeguato ad impedire la commissione dell'illecito ad opera del proprio tesserato ed essendo ragionevolmente a conoscenza della contestuale attività arbitrale dallo stesso svolta alla luce della gara che l'aveva vista partecipe. In ordine alla sanzione da infliggere, dato il contesto descritto, il Collegio ritiene però di dimezzare quella richiesta dalla Procura Federale, e così la determina in Euro 200,00 (duecento/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: - per il sig. Christian Andrea Peraboni, giorni 30 (trenta) di squalifica; - per la società CUS Bicocca Srl, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 aprile 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Maurizio Lascioli                                                                        Carlo Sica

 

Depositato in data 18 aprile 2024.

 

IL SEGRETARIO

 Marco Lai

 

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