F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0207/CSA pubblicata del 23 Aprile 2024 – Ravenna F.C. 1913

Decisione/0207/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0272/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0272/CSA/2023-2024, proposto dalla società Ravenna F.C. 1913 in data 26.03.2024;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 108 del 19.03.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

 visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 09.04.2024, l’Avv. Andrea Galli e udita l'Avv. Francesca Auci per la reclamante.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Ravenna F.C. 1913 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Rrapaj Paolo, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 108 del 19.03.2024), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone D, Carpi / Ravenna del 17.03.2024.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 4 giornate effettive di gara “Per avere, al termine della gara, protestato in maniera plateale ed irriguardosa nei confronti della Terna Arbitrale e di alcuni dirigenti della squadra avversaria.”

La società reclamante ha sostenuto che nel corso della gara erano state rivolte espressioni offensive e di stampo razziale nei confronti del calciatore, a fronte delle quali l’atleta ha manifestato la sua disapprovazione, che, tuttavia, non è trascesa in manifestazioni offensive. La società reclamante, pertanto, ha richiesto disporsi la rideterminazione della sanzione, anche tenendo conto delle attenuanti applicabili al caso di specie.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 9 aprile 2024 è comparso, per la reclamante, l’Avv. Francesca Auci, la quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta al tesserato Rrapaj.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che il Sig. Rrapaj veniva allontanato (segnalazione AA1) perché “A partita finita, con i calciatori di entrambe le squadre ancora sul terreno di gioco e il collega arbitro che si avviava verso gli spogliatoi, il n. 11 della società Ravenna, sig. Rrapaj Paolo, si toglieva la maglia e, sul terreno di gioco a una decina di metri da me, gridava con rabbia nei confronti della terna: scarsi. Nonostante i compagni provassero a calmarlo, guardandomi urlava una seconda volta: scarsi. All'uscita dal recinto di gioco, nei pressi degli spogliatoi, teneva poi un comportamento irriguardoso verso alcuni dirigenti della squadra di casa, con i compagni che provavano ancora, con fatica, a calmarlo.”

Dalla disamina dei fatti e della condotta contestata, nonché delle motivazioni addotte dalla reclamante, emerge l’eccessiva gravosità della sanzione inflitta al tesserato. Infatti, seppur l’espressione proferita dal calciatore sia eccessivamente colorita e indubbiamente stigmatizzabile, la stessa deve essere qualificata alla stregua di una protesta, certamente sopra le righe e reiterata, rivolta all’indirizzo di alcune decisioni tecniche assunte dalla terna arbitrale e non direttamente verso le loro persone, che non può qualificarsi come ingiuriosa o irriguardosa, quanto, piuttosto, come gravemente antisportiva aggravata, tenuto conto che lo stesso ha reiterato il medesimo contegno vigorosamente protestatario.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Ravenna F.C. deve essere accolto e la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Rrapaj ridotta a tre giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 (tre) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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