F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0199/TFN – SD del 19 Aprile 2024 (motivazioni) – Giuseppe Sabino Tedeschi – Reg. Prot. 177/TFN-SD

Decisione/0199/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0177/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Leopoldo Di Bonito - Componente (Relatore)

Gaia Golia – Componente

Valentina Ramella - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata l'11 aprile 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 23182/397pf23- 24/GC/GR/ff del 15 marzo 2024 nei confronti del sig. Giuseppe Sabino Tedeschi, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con provvedimento n. 23182/397pf23-24/GC/GR/ff del 13.03.24 ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare il sig. Giuseppe Sabino Tedeschi, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Canosa, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione all’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per avere consentito e comunque non impedito al sig. Massimo De Blasio, tesserato (nella stagione sportiva 2022-2023) sino al 25 ottobre 2022 quale allenatore dei portieri per la società Fidelis Andria 2018 s.r.l., di svolgere, nel corso della medesima stagione sportiva, quantomeno dal 27 ottobre 2022 al 19 febbraio 2023, l’attività di allenatore dei portieri in favore della società A.S.D. Canosa privo di valido tesseramento.

La fase istruttoria

Il procedimento ha tratto origine dal lodo arbitrale pubblicato con C.U. n. 5/2023, trasmesso dal Collegio arbitrale della LND +alla Procura Federale in data 24.10.2023, da cui è emersa l’attività svolta dal tecnico Massimo De Blasio per la società ASD Canosa Calcio 1948 in mancanza di tesseramento.

Esperita l’attività di indagine, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando:

1. al sig. Massimo De Blasio, iscritto nell’albo dei tecnici ed in possesso della qualifica di “allenatore dei portieri dilettanti e di settore giovanile”, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Canosa o comunque rilevanti per l'ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva:

la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 33, comma 1, 37, comma 1, 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per aver lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022-2023, quantomeno dal 27 ottobre 2022 al 19 febbraio 2023, svolto l’attività di allenatore dei portieri per la società A.S.D. Canosa privo di valido tesseramento, in quanto già tesserato con lo stesso ruolo di allenatore dei portieri nella medesima stagione sportiva, in particolare sino al 25 ottobre 2022 (data in cui ha formalizzato le dimissioni), per la società Fidelis Andria 2018 s.r.l.;

2 al sig. Giuseppe Sabino Tedeschi, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Canosa: la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione all’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per avere consentito e comunque non impedito al sig. Massimo De Blasio, tesserato nella stagione sportiva 2022-2023, sino al 25 ottobre 2022, quale allenatore dei portieri per la società Fidelis Andria 2018 s.r.l., di svolgere nel corso della medesima stagione sportiva, quantomeno dal 27 ottobre 2022 al 19 febbraio 2023, l’attività di allenatore dei portieri in favore della società A.S.D. Canosa privo di valido tesseramento.

3. la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva della società A.S.D. Canosa, oggi A.S.D. Canosa Calcio 1948.

A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, il sig. Massimo De Blasio e la società A.S.D. Canosa Calcio 1948 hanno convenuto con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva; il sig. Giuseppe Sabino Tedeschi invece non compiva alcuna attività.

La Procura, pertanto, notificava il deferimento in oggetto.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale fissava l’udienza per la trattazione del procedimento per la data dell’11 aprile 2024, in vista della quale il deferito non svolgeva attività difensiva.

Il dibattimento

All’udienza del 11.04.2024 è comparso, per la Procura Federale, l’Avv. Alessandro D’Oria, il quale, nel riportarsi all’atto di deferimento, ha insistito per l’affermazione della competenza del Tribunale Federale Nazionale citando a supporto le decisioni n. 13/TFN-SD del 1°agosto 2022 e n. 34/CFA-SU del 7 ottobre 2022 e ha concluso chiedendo irrogarsi la sanzione di mesi quattro di inibizione nei confronti del deferito.

E’ comparso altresì il sig. Giuseppe Sabino Tedeschi in proprio, il quale ha rilasciato brevi dichiarazioni in propria difesa, sottolineando come nel tesseramento dei tecnici il portale telematico segnali tardivamente eventuali incompatibilità o problematiche.

La decisione

Il Collegio ritiene che debba dichiararsi in rito l’incompetenza del Tribunale Federale Nazionale, poiché il procedimento conseguente all’intervenuto deferimento riguarda esclusivamente la posizione del legale rappresentante della squadra del Canosa Calcio 1948 A.S.D., società dilettantistica partecipante al campionato regionale di Eccellenza organizzato dal Comitato Regionale Puglia, e pertanto, soggetta alla competenza del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia.

A tal riguardo, si rammenta che la competenza di questo Tribunale Nazionale è circoscritta, ai sensi del CGS, “ a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, ai procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale, nonché ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie contemplate dalle norme federali; b) alla impugnazione delle delibere dell'Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione” (art. 84 CGS).

Tale competenza (per quel che rileva ai fini della presente decisione) si espande – attraendo anche procedimenti rientranti nella potestas judicandi dei tribunali federali territoriali - qualora ricorrano ragioni di connessione oggettiva tra le condotte ascritte, per una (o più) delle quali sia stabilita la competenza del Tribunale Federale Nazionale: in tali casi, in ragione della necessità di assicurare una trattazione unitaria di procedimenti disciplinari riguardanti una medesima vicenda sostanziale, la competenza è attribuita al TFN.

Le ragioni di connessione, tuttavia, devono essere valutate esaminando le condotte devolute alla cognizione del soggetto giustiziale con l’atto deferimento, poiché, come più volte affermato dalla giurisprudenza endofederale, l’organo federale competente a giudicare va individuato al momento del deferimento, avuto riguardo al contenuto intrinseco ed estrinseco di tale atto. Non rilevano, viceversa, ai fini della attribuzione della competenza per connessione, le condotte e i procedimenti definiti prima del deferimento, con l’archiviazione o con l’applicazione di sanzioni su richiesta, ai sensi dell’art. 126 del CGS.

In tal senso milita il disposto dell’art. 80 CGS (per quanto qui rileva), a tenore del quale: ”I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati: a) con atto di deferimento del Procuratore federale; b) …..”; ove l’uso del verbo “instaurare” non lascia alcun dubbio circa l’individuazione del momento in cui il procedimento, sino a quel momento in fase di indagine, dà origine all’azione disciplinare dinanzi al competente organo federale giudicante.

Altrettanto milita l’art. 125, comma 1, CGS che recita: “Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio”; così ribadendo che l’esercizio dell’azione disciplinare si ha con l’atto di deferimento a giudizio, momento nel quale si instaura il relativo procedimento disciplinare.

Dall’applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra delineate alla fattispecie in esame consegue che non sussistono ragioni di connessione idonee a devolvere la cognizione del processo de quo alla competenza del Tribunale Nazionale.

Infatti, benché le indagini abbiano inizialmente coinvolto anche il sig. Massimo De Blasio, quale tecnico inquadrato nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico (la cui posizione, se veicolata nell’atto di deferimento, avrebbe dovuto essere vagliata da questo Tribunale ex art. 84 CGS), quest’ultimo, prima del deferimento, ha convenuto con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del CGS.

La sottoscrizione del suddetto accordo ha comportato, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l’improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare nei confronti del sig. De Blasio e, conseguentemente, il deferimento è stato destinato unicamente nei confronti Giuseppe Sabino Tedeschi, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Canosa.

L’atto di deferimento, in definitiva, non riguarda la posizione del tecnico, ma di altro tesserato che, operando in campionato di livello territoriale, è soggetto alla competenza del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale di competenza (nel caso di specie della Puglia).

Non rilevano in senso contrario i precedenti giurisprudenziali citati dalla Procura di cui alle decisioni n. 13/TFN-SD del 1° agosto 2022 e n. 34/CFA-SU del 7 ottobre 2022 in quanto, in quel caso, era stato deferito anche un tecnico e, quindi, ricorrevano proprio quelle ragioni di connessione oggettiva tra le condotte ascritte, oggetto di esercizio dell’azione disciplinare, per una delle quali sussisteva la competenza del Tribunale Federale Nazionale, idonea a radicare la competenza del medesimo anche per le posizioni connesse.

Nel caso di specie, viceversa, il deferimento non ha coinvolto alcun tecnico, mancando conseguentemente la devoluzione all’esame di questo Tribunale di una condotta rientrante nella competenza ex art. 84 CGS potenzialmente idonea ad attrarre anche le posizioni connesse.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, cui rimette gli atti, con salvezza dei diritti di prima udienza.

Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 aprile 2024.

 

IL RELATORE                                                       IL PRESIDENTE

Leopoldo Di Bonito                                                          Carlo Sica

 

Depositato in data 19 aprile 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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