F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0201/TFN – SD del 22 Aprile 2024 (motivazioni) – Alessio Antico e AC Nardò Srl – Reg. Prot. 188/TFN-SD

 

Decisione/0201/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0188/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Serena Callipari – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Maurizio Lascioli – Componente

Roberto Pellegrini - Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 15 aprile 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 23737/284pf2324/GC/SA/mg del 22 marzo 2024, nei confronti del sig. Alessio Antico, nonché nei confronti della società AC Nardò Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

 Con atto del 19 marzo 2024, il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1. il sig. Alessio Antico, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società AC Nardò srl per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, venti minuti dopo l’inizio della gara amichevole Nardò – Ugento disputata il 19 agosto 2023 a Nardò (LE), presso lo stadio ”Giovanni Paolo II”, a seguito di una azione violenta di gioco che ingenerava una rissa che coinvolgeva sia i calciatori in campo ed i componenti delle panchine, sia alcuni sostenitori neretini, fatto ingresso sul terreno di gioco, afferrato da dietro, sollevato e scaraventato violentemente per terra un calciatore della squadra dell’Ugento; a seguito del tentativo di quest’ultimo di sfuggire, poi, il sig. Alessio Antico tentava di raggiungerlo nuovamente con l’intenzione di colpirlo con un pugno, senza riuscirvi grazie al sopraggiungere di altri calciatori che si frapponevano tra i due; con l’aggravante di cui all’articolo 14, comma 1 lett. m), del Codice di Giustizia Sportiva per aver commesso l'infrazione in costanza di esecuzione della sanzione disciplinare di anni cinque di inibizione con divieto per anni cinque di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, comminata con provvedimento del Tribunale Federale Nazionale n. 67/TFNSD-2022-2023 del 25 ottobre – 2 novembre 2022 e confermata con provvedimento della Corte Federale d’Appello n. 55 CFA-2022-2023 dei 5 – 14 dicembre 2022;

2. il sig. Silvano Toma, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società AC Nardò srl per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, comma 1, del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, per aver omesso, nella sua qualità e in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la società da egli rappresentata, di inoltrare agli organi federali competenti la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della gara amichevole Nardò – Ugento disputata il 19 agosto 2023 a Nardò (LE), presso lo stadio ”Giovanni Paolo II”, e comunque di vigilare sulla corretta organizzazione della gara; nonché per aver consentito che il sopra indicato incontro fosse diretto da arbitro non facente parte dell’Associazione Italiana Arbitri, al fine che potessero rimanere estranei alla normativa federale eventuali episodi di rilevanza disciplinare; con l’aggravante di cui all’articolo 14, comma 1 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva per aver concorso a determinare, con l'infrazione, una turbativa dell’ordine pubblico a seguito degli episodi di violenza che hanno visto coinvolto tesserati e sostenitori presenti in tribuna ed hanno determinato la conclusione anticipata della gara;

3. la società AC Nardò srl per rispondere:

A. a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere propri sostenitori, venti minuti dopo l’inizio della gara amichevole Nardò – Ugento disputata il 19 agosto 2023 a Nardò (LE), presso lo stadio ”Giovanni Paolo II”, a seguito di una azione violenta di gioco che ingenerava una rissa che coinvolgeva i calciatori in campo ed i componenti delle panchine, scavalcato la recinzione che separa la tribuna dal terreno di gioco, colpito violentemente i calciatori della squadra dell’Ugento che, intimoriti e per sfuggire all’azione posta in essere, scavalcavano a loro volta il muro di recinzione dell’impianto sportivo e trovavano rifugio in un'abitazione posta nelle immediate vicinanze dello stadio;

B. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della società AC Nardò srl, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Silvano Toma ed Alessio Antico, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La fase istruttoria

Nel corso dell’attività istruttoria, veniva versata in atti la seguente documentazione:

- articolo pubblicato in data 28 settembre 2023 sulla testata giornalistica online “PianetaLecce”, avente ad oggetto l’emissione di provvedimenti D.A.Spo. a carico di sostenitori della società AC Nardò srl;

- comunicazione della Questura di Lecce del 28 dicembre 2023, con allegati n. 4 provvedimenti D.A.Spo. emessi dal Questore di Lecce in data 21 settembre 2023 nei confronti di sostenitori e tesserati della società A.C. Nardò s.r.l., relativi ai fatti accaduti in data 19 agosto 2023 in occasione della gara amichevole Nardò – Ugento disputata a Nardò (LE) presso lo Stadio “Giovanni Paolo II”; -

 fogli di censimento della società AC Nardò srl per la stagione sportiva 2023 -2024;

- fogli di censimento della società ASD Ugento per la stagione sportiva 2023 - 2024;

- verbale di audizione del sig. Massimo De Nuzzo, presidente della società ASD Ugento, del 27 gennaio 2024;

- verbale di audizione del sig. Cosimo Oliva, tecnico tesserato per la società ASD Ugento per la stagione sportiva 2023 - 2024, del 27 gennaio 2024;

- verbale di audizione del sig. Silvano Toma, amministratore unico della società AC Nardò srl, del 27 gennaio 2024.

La fase predibattimentale

Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 15 aprile 2024, i deferiti non facevano pervenire memorie difensive. Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale ed il sig. Silvano Toma depositavano proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l’Avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Carlo Mormando, in rappresentanza del sig. Toma, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti fosse corretta, così come congrua la sanzione proposta, dichiarava efficace l’accordo; il procedimento proseguiva dunque per gli altri deferiti, sig. Alessio Antico e la società AC Nardò srl.

Il dibattimento

 In sede di discussione erano presenti Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Carlo Mormando per i deferiti. L’avv. D’Oria si riportava integralmente all’atto di deferimento e chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Alessio Antico, anni 5 (cinque) di inibizione, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;

- per la società AC Nardò Srl, euro 6.000,00 (seimila/00) di ammenda e squalifica del campo per una giornata, con obbligo di disputa a porte chiuse.

L’avv. Mormando replicava a quanto dedotto dalla Procura Federale, sostenendo che il sig. Antico fosse sceso sul terreno di gioco semplicemente per calmare gli animi nella rissa generatasi e sottolineando come non vi siano video allegati dai quali si potrebbe evincere il contrario. Chiedeva, in via subordinata, il riconoscimento delle circostanze attenuanti.

La decisione

Ritiene il Collegio che debba ravvisarsi la responsabilità dei deferiti.

I gravi fatti occorsi durante la partita amichevole/allenamento congiunto Nardò – Ugento, svoltosi in data 19 agosto 2023 presso lo stadio “Giovanni Paolo II” di Nardò (LE) e che hanno visto lo scontro in campo tra giocatori degenerato poi in una vera e propria aggressione in danno dei calciatori della Ugento, sono ben descritti e delineati dai documenti in atti, sia dagli articoli di giornale, che dai provvedimenti della Questura di Lecce e risultano per la verità non concretamente contestati.

In tale deprecabile quadro, che ha visto i supporter della squadra di casa, indebitamente presenti sugli spalti, invadere il terreno di gioco e operare una vera e propria caccia all’uomo, con bersaglio i giocatori dell’Ugento, la condotta illecita del sig. Alessio Antico trova conferma nel provvedimento della Questura di Lecce del 21 settembre 2023 nel quale si rileva che, a seguito dell’analisi dei filmati da parte di personale appartenente al Commissariato di P.S. di Nardò, “si nota provenire dall’ingresso lato spogliatoi, un individuo, già noto agli operatori e riconosciuto con certezza per ANTICO Alessio, che raggiunge i soggetti presenti sul terreno di gioco, si reca verso il gruppo di calciatori, afferra da dietro un giocatore dell’Ugento, lo solleva e lo scaraventa violentemente per terra; poco dopo il calciatore in questione cerca di sfuggire al suo aggressore il quale tenta di raggiungerlo nuovamente con l’intenzione di colpirlo con un pugno, azione che viene impedita grazie all’arrivo di altri calciatori che si frappongono tra i due”. Tale materiale probatorio è stato legittimamente acquisito dalla Procura Federale ai sensi dell’art. 129, comma 3, CGS e costituisce prova documentale dell’illecito contestato; l’assenza dei relativi filmati negli atti della Procura Federale, lamentata dalla difesa del deferito, non rileva e non costituisce elemento in grado di svilire il quadro probatorio acquisito e ciò anche in quanto, in tema di prova nel processo sportivo, è noto che “secondo la giurisprudenza del Collegio di Garanzia CONI (S.U., decisione 2 agosto 2016, n. 34 e, in precedenza, S.U., decisione 10 febbraio 2016 n. 6) lo standard probatorio nel procedimento disciplinare sportivo non deve spingersi sino alla certezza assoluta della commissione sufficiente per ritenere sussistente una violazione delle regole poste dall’ordinamento sportivo deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio”. In realtà si è anche sostenuto che “la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica, piuttosto che fattuale” (in questo senso Corte Federale d’Appello n. 51/CFA/2019-2020/E).

D’altra parte, al contrario, la difesa del deferito non ha offerto alcun elemento a sostegno delle proprie tesi, né ha dedotto e tantomeno documentato l’ipotetica impugnazione del provvedimento di DASPO della Questura di Lecce. Inoltre, le testimonianze acquisite non hanno invero confermato in alcun modo la condotta dell’Antico Alessio come intenta a pacificare gli animi e sedare la rissa in atto.

Risulta dunque accertata la responsabilità del sig. Alessio Antico in quanto emersa dalle indagini condotte, dai filmati analizzati dalla P.G. e dagli atti redatti dal Commissariato di P.S. di Nardò; tale condotta appare di rilevante gravità sia per la carica rivestita dal deferito, sia in riferimento alla reiterazione dell’illecito in quanto lo stesso Antico era per di più destinatario del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per anni due, emesso dal Questore di Lecce in data 08.04.2022, e pertanto con scadenza 7 aprile 2024.

Quanto alla responsabilità della società AC Nardò Srl, l’invasione di campo dei tifosi neretini ed il comportamento violento degli stessi, come detto, risultano confermati dai documenti in atti, né, a ben vedere, negati dalla stessa deferita; sussiste pertanto la responsabilità della Società sia ai sensi dell’art. 6, comma 3, CGS per la condotta dei propri tifosi, sia ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS per la condotta del proprio Presidente sig. Alessio Antico.

Quanto alla determinazione delle sanzioni si ritiene di condividere, in ragione della gravità dei fatti, le richieste della Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Alessio Antico, anni 5 (cinque) di inibizione, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;

- per la società AC Nardò Srl, euro 6.000,00 (seimila/00) di ammenda e squalifica del campo per una giornata, con disputa a porte chiuse.

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 aprile 2024.

 

IL RELATORE                                                                 IL PRESIDENTE

Roberto Pellegrini                                                                  Carlo Sica

 

Depositato in data 22 aprile 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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