F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0202/TFN – SD del 22 Aprile 2024 (motivazioni) – Enea Benedetto e Petar Stojkovic – Reg. Prot. 159/TFN-SD
Decisione/0202/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0159/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Pierpaolo Grasso - Vice Presidente
Gaetano Berretta – Componente
Giammaria Camici - Componente (Relatore)
Amedeo Citarella - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 16 aprile 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 20897/209pf23- 24/GC/blp del 20 febbraio 2024 nei confronti dei sigg.ri Enea Benedetto e Petar Stojkovic, la seguente
DECISIONE
Con atto del giorno 20 febbraio 2024, depositato il medesimo giorno, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:
1) il Sig. Enea Benedetto all’epoca dei fatti Amministratore Unico con poteri di rappresentanza della società US Alessandria Calcio 1912 Srl, per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di uniformare i propri comportamenti al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva dettati da siffatta ultima disposizione normativa, per aver nel corso della corrente stagione sportiva (più precisamente nel periodo ricompreso tra il 13 e il 19 settembre 2023), anche con l’ausilio e l’apporto causale e concorsuale di terze persone, tenuto e assunto condotte e atteggiamenti gravemente antisportivi, intimidatori, ingiuriosi, diffamatori e finanche violenti (nel senso più volte delineato e riconosciuto dalla giurisprudenza statuale di comportamenti non necessariamente conseguenti all’estrinsecazione della forza fisica ma idonei, comunque, a produrre una coazione personale del soggetto passivo destinatario degli stessi) in danno del sig. Umberto Quistelli quale al tempo Direttore Sportivo della Società, allo scopo di costringere costui a dimettersi dall’incarico funzionale ricoperto e per l’effetto di assicurare, in tal modo, un vantaggio alla US Alessandria Calcio 1912 Srl così come derivante dalla conseguente volontaria rinuncia che ne sarebbe discesa da parte del Quistelli a vedersi corrisposti i compensi pattuiti (nella misura fissa lorda di complessivi € 27.895,00) in forza del contratto avente ad oggetto l’assunzione della carica di Direttore Sportivo della U.S. Alessandria Calcio Srl sottoscritto in data 14 luglio 2023 e avente efficacia fino al termine della corrente stagione sportiva. E più precisamente: (i) per aver in più occasioni a far tempo dal 13 settembre 2023 cercato di fare indebita pressione sul Quistelli onde ottenere le sue dimissioni accusandolo falsamente, anche alla presenza di terzi, di tenere comportamenti contrari al buon costume e di fare uso di sostanze stupefacenti e, quindi, di essere un potenziale pericolo per gli altri tesserati dell’U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl; (ii) per aver in data 19.09.23 invitato il Quistelli a raggiungerlo presso il proprio ufficio posto all’interno della sede della Società e nella circostanza, alla presenza anche di altre persone ovvero il sig. Petar (alias Michel) Stojkovic (soggetto svolgente attività rilevante nell’interesse e conto della U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl) e il Sig. Alessandro Marino (agente di calciatori), ancora una volta accusato falsamente lo stesso di far uso di sostanze stupefacenti intimandogli nel contempo, con tono minatorio, di voler rassegnare le proprie dimissioni dall’incarico di Direttore Sportivo della Società; (iii) per aver diffuso notizie infondate e diffamatorie, tali da aver arrecato grave nocumento all’immagine, al buon nome e alla reputazione personale propri del Sig. Umberto Quistelli. In particolare per aver: a) in data 19.09.23 tramite un comunicato stampa apparso sul sito ufficiale della Società affermato <Visti i comportamenti e gli atteggiamenti aggressivi e anche intimidatori del sig. Quistelli – spiega Enea Benedetto, presidente dell’U.S. Alessandria Calcio 1912 – e le molteplici segnalazioni di tale condotta non conforme alla mansione ricoperta dallo stesso e la situazione di pericolo sociale, davanti a testimoni gli ho chiesto le immediate dimissioni. Non essendo le stesse pervenute, siamo stati costretti a sospenderlo in via cautelativa. Gli eventuali screzi tra Quistelli e Stojkovic – conclude Benedetto – non sono da ricondursi all’Alessandria Calcio>; b) postato in due diverse occasioni sul proprio profilo personale Facebook le seguenti testuali parole <Mi spiace dover rendere pubbliche situazioni incresciose che mai avrei pensato di vedere e vivere, le cose sono ben diverse da come vengono descritte. Nello specifico nessuno ha sfiorato minimamente il Sig. Quistelli, il quale ha fatto una sceneggiata prendendosi a pugni da solo (mai visto un comportamento così psicotropo in vita mia); vi sono molteplici indizi e prove sui suoi atteggiamenti (diurni e notturni) non consoni al nostro regolamento societario e alle direttive della FIGC. Non possiamo mettere in pericolo i nostri calciatori e chi fa uso di sostanze stupefacenti Non PUO’ FAR PARTE di nessun club, men che meno dell’Alessandria Calcio. I nostri ragazzi devono essere tutelati> e ancora <Fortunatamente ci sono registrazioni audio e video… attendiamo solo gli esami tossicologici per avere un quadro più completo...abbiamo sospeso una persona che era molto pericolosa per vari motivi e che ha tenuto un comportamento contrario al buon costume negli uffici e negli appartamenti del Nostro Club. Basterebbe fare un’indagine per i locali notturni di Alessandria per capire. La cosa è molto seria perché potrebbe anche aver proposto qualcosa a qualche giocatore...qui mi fermo, perché ci sono indagini in corso…>.
Con le aggravanti di cui: all’art. 14 lett. a) del CGS per aver agito con abuso di potere ovvero approfittando delle prerogative derivanti dal ruolo apicale da egli rivestito all’interno della Società, e all’art. 14 lett. i) del CGS per aver commesso l’infrazione al fine di assicurare alla Società un vantaggio (quale derivante, come detto, dalla circostanza che in caso di rassegnate dimissioni il Quistelli avrebbe volontariamente rinunciato a vedersi corrisposti i compensi pattuiti, nella misura fissa lorda di complessivi € 27.895,00, in forza del contratto avente ad oggetto l’assunzione della carica di Direttore Sportivo della US Alessandria Calcio Srl sottoscritto con quest’ultima in data 14 luglio 2023);
2) il sig. Petar (alias Michel) Stojkovic all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva ex art. 2, comma 2, del CGS attività rilevante per l’ordinamento federale all’interno e nell’interesse della società US Alessandria Calcio 1912 Srl (specificatamente, costui oltre ad essere al tempo persona di fiducia e collaboratore diretto dell’Amministratore Unico della US Alessandria Calcio 1912 Srl, sig. Enea Benedetto, svolgeva anche attività di scouting e consulenza di mercato come “market maker” all’interno e nell’interesse della Società), per rispondere:
a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di uniformare i propri comportamenti al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva dettati da siffatta ultima disposizione normativa, per aver nel corso della corrente stagione sportiva tenuto e assunto un comportamento e un atteggiamento gravemente antisportivo, intimidatorio e financo violento in danno del sig. Umberto Quistelli al fine di determinare (recte: costringere) costui a dimettersi dall’incarico funzionale di Direttore Sportivo ricoperto in seno alla società US Alessandria Calcio 1912 Srl. E più precisamente, per aver in data 19 settembre 2023 presenziato e partecipato presso la sede della società US Alessandria Calcio 1912 Srl ad un incontro svoltosi, tra il sig. Enea Benedetto, Amministratore Unico della Società, e il sig. Umberto Quistelli nel corso del quale ebbe, alla presenza anche del sig. Alessandro Marino (agente di calciatori), non solo, ad invitare con tono minatorio il Quistelli a voler assecondare la richiesta di dimissioni avanzatagli dalla Società in persona dell’Amministratore Unico sig. Enea Benedetto, ma vieppiù, dopo che lo stesso ebbe a dire di non aver alcuna intenzione di dimettersi, ad aggredire con violenza il medesimo colpendolo con pugni al volto e all’addome che gli cagionavano lesioni come da certificazione medica in atti;
b) della violazione dell’art. 22, comma 1, del CGS per aver omesso di presentarsi innanzi alla Procura Federale che lo aveva ritualmente convocato (per la data del 22 dicembre 2023) senza addurre preventivamente alcun motivo di legittimo impedimento a comparire.
La fase istruttoria
In data 22 settembre 2023 la Procura Federale, a seguito di una nota del 21 settembre 2023 inviata dall’Avv. Benedetta Falci in nome e per conto del Direttore Sportivo Umberto Quistelli, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 209pf2324 avente ad oggetto “Esposto del Direttore Sportivo dell'Alessandria Calcio 1912 Srl Sig. Quistelli Umberto in ordine al comportamento posto in essere nei suoi confronti dal Presidente Sig. Enea Benedetto e da altri soggetti tesserati e non per la medesima società”.
Alla richiamata nota era allegato un esposto-denuncia di pari data per il tramite del quale il sig. Umberto Quistelli, Direttore Sportivo dell'Alessandria Calcio 1912 Srl per la stagione sportiva 2023-2024, rappresentava alla Procura Federale di essere stato “vittima di diffamazione, lesioni ed estorsione poste in essere del presidente il Sig. Enea Benedetto e da altri soggetti tesserati e non”. In particolare riferiva di aver sottoscritto il contratto quale Direttore sportivo per l’Alessandria in data 14 luglio 2023 e di aver subito, in data 19 settembre 2023, pressioni da parte del sig. Benedetto affinché rassegnasse le dimissioni di fatto rinunciando ai compensi contrattuali. Vista la sua resistenza, lo stesso giorno era stato convocato nella stanza del Presidente, dove, presenti il sig. Alessandro Marino, agente sportivo, e il sig. Petar Stojkovic, non tesserato, amico e collaboratore del sig. Benedetto, aveva subito altre indebite pressioni al fine di ottenerne le dimissioni, rappresentandogli che avevano le prove dell’uso abituale di sostanze stupefacenti e dei suoi modi violenti e aggressivi. Rifiutatosi, ancora una volta, di rassegnare le dimissioni, veniva aggredito fisicamente dallo Stojkovic il quale lo colpiva al volto e all’addome dopo avergli mostrato un fogliettino di carta con su scritto “sei morto” che subito dopo ingeriva deglutendo. Il sig. Quistelli riusciva a uscire dalla stanza e, alla presenza di tre dipendenti della Società accorsi a seguito delle grida che provenivano dalla camera del Presidente, chiamava le forze dell’ordine e il 118. Nei giorni successivi veniva fatto oggetto di una serrata campagna denigratoria da parte del sig. Benedetto che, tramite stampa e social, gli imputava di essere un consumatore abituale di stupefacenti, di essere pericoloso per la Società e i suoi tesserati fino a giungere, con provvedimento dello stesso giorno, alla sospensione dal suo incarico. Rappresentava, infine, di essere stato “convinto” dal Presidente, nei giorni precedenti, a bonificare l’importo di 400 euro in favore dello STOJKOVIC quale importo mensile allo stesso dovuto in segno di riconoscenza per avere, questi, segnalato il suo nominativo per l’incarico di Direttore sportivo.
Il sig. Quistelli allegava all’esposto-denuncia la copia della denuncia resa in data 20 settembre 2023 innanzi alla Questura di Alessandria, la copia del proprio contratto di lavoro regolarmente depositato in Lega, la copia del provvedimento di sospensione subito nonché la copia di comunicati stampa e messaggi postati sui social dal sig. Benedetto, dal contenuto diffamatorio, con relativi commenti degli altri utenti.
L’Ufficio inquirente poneva in essere un’approfondita attività istruttoria consistita nell’acquisizione dei fogli censimento della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl e delle posizioni di tesseramento dei soggetti coinvolti, nell’acquisizione di articoli di stampa e di siti internet che avevano ripreso quanto accaduto, dando ampio risalto anche alla sospensione dall’incarico del sig. Umberto Quistelli, nell’audizione del Quistelli stesso, dei sigg.ri Luca Borio, Luca Turco e Federica Rosina, tutti e tre dipendenti della Società, del sig. Alessandro Marino e del sig. Enea Benedetto. Il sig. Petar (alias Michel) Stojkovic, sebbene regolarmente convocato, non si presentava innanzi all’Ufficio. Il sig. Quistelli, nell’ambito della propria audizione, depositava una serie di documenti fra i quali la copia di un bonifico disposto in favore dello Stojkovic in data 18 settembre 2023 per euro 400,00 con causale “donazione”, copia di due referti medici ospedalieri del 19 settembre 2023 e del 23 settembre 2023 con prognosi rispettivamente di tre e cinque giorni, copia degli esami tossicologici eseguiti in data 26.09.2023 sulle urine e sui capelli, entrambi negativi, copia di uno scambio di messaggi intervenuti con il Benedetto in data 23 settembre 2023 e copia di una chat con il sig. Alessandro Marino risalente al 20-21 settembre 2023.
La Procura Federale, all’esito dell’attività istruttoria, in data 16 gennaio 2024 notificava ai sigg.ri Enea Benedetto e Petar (alias Michel) Stojkovic la comunicazione di chiusura delle indagini con la quale contestava ai predetti la violazione delle norme dianzi indicate e alla US Alessandria Calcio 1912 SRL la responsabilità diretta per quanto imputato al suo legale rappresentante e quella oggettiva per quanto imputato allo Stojkovic.
Tra la difesa dell’US Alessandria Calcio 1912 Srl e la Procura Federale intervenivano contatti che conducevano alla conclusione di un accordo per l’applicazione di sanzione su richiesta ai sensi dell’art. 126 CGS, nel mentre gli altri avvisati non svolgevano attività difensiva di talché l’Ufficio requirente, con atto del 20 febbraio 2024, si determinava a deferire i sigg.ri Enea Benedetto e Petar (alias Michel) Stojkovic innanzi a questo Tribunale ascrivendo agli stessi le contestazioni di cui si è detto in precedenza.
La fase predibattimentale e l’udienza del 14 marzo 2024
In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 14 marzo 2024.
Nessuno dei deferiti svolgeva attività defensionale ma prima dell’apertura dell’udienza la Procura Federale depositava modulo relativo all’accordo raggiunto con il deferito sig. Enea Benedetto per l’applicazione di sanzioni su richiesta, concordate con la Procura Federale ai sensi dell’art. 127 del CGS. All’udienza anzidetta, tenutasi in modalità videoconferenza come da decreto 1 luglio 2023 del Presidente del Tribunale, era presente il solo Sostituto Procuratore Avv. Alessandro D’Oria in rappresentanza della Procura Federale. Il Tribunale, rilevato un vizio di notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione nei confronti del deferito sig. Stojkovic, pronunciava la seguente ordinanza: “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, rilevato che l'avviso di comunicazione dell'odierna udienza risulta comunicato al sig. Peter Stojkovic in data non compatibile con il rispetto del termine di comparizione, rinvia la trattazione del procedimento all'udienza del 16 aprile 2024, ore 11:00, in modalità videoconferenza, con salvezza dei diritti di prima udienza e riduzione del termine di comparizione a giorni 7 (sette)”.
Prima dell’udienza di rinvio del 16 aprile 2024 nessuna delle parti depositava memoria.
Il dibattimento
All’udienza del 16 aprile 2024, tenutasi anch’essa in modalità videoconferenza come da decreto già citato, era presente il Sostituto Procuratore Avv. Enrico Liberati in rappresentanza della Procura Federale nonché, personalmente, i sigg.ri Enea Benedetto e Petar (alias Michel) Stojkovic.
Preliminarmente il Collegio, vista la proposta di accordo per l’applicazione di sanzioni su richiesta concordate dal sig. Enea Benedetto con la Procura Federale ai sensi dell’art. 127 del CGS, ritenuta non congrua la sanzione concordata, provvedeva a dichiara l’inefficacia del predetto accordo e disponeva procedersi oltre.
Il Presidente dava quindi la parola al rappresentante della Procura Federale il quale, illustrato brevemente il deferimento, concludeva per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: al sig. Enea Benedetto mesi 10 di inibizione ed euro 6.000,00 di ammenda; al sig. Petar (alias Michel) Stojkovic mesi 8 di inibizione ed euro 2.000,00 di ammenda.
Il Presidente dava quindi la parola al sig. Enea Benedetto il quale si dichiarava estraneo ai fatti avendo subito gli accadimenti in modo passivo cercando, peraltro, di mediare la situazione comportandosi come il “buon padre di famiglia”. Contestava, altresì, la richiesta sanzionatoria della Procura Federale ritenendola non parametrata alla sua reale condotta. Il sig. Petar Stojkovic, a sua volta, si dichiarava anch’egli estraneo a quanto contestatogli affermando di non aver mai alzato le mani sul sig. Umberto Quistelli che, per converso, aveva architettato una messinscena colpendosi ripetutamente da solo al fine di far ricadere la colpa su di lui. Concludevano, entrambi, per il proprio proscioglimento.
La decisione
Il Collegio, esaminati gli atti, ritiene che debba essere affermata la responsabilità disciplinare dei sigg.ri Enea Benedetto e Petar (alias Michel) Stojkovic, poiché responsabili di quanto loro contestato.
Dall’ampia ed esaustiva istruttoria sviluppata dalla Procura Federale risulta incontestabilmente dimostrato che il sig. Enea Benedetto, all’epoca dei fatti Amministratore Unico con poteri di rappresentanza della società US Alessandria Calcio 1912 Srl, nel periodo ricompreso tra il 13 e il 19 settembre 2023, anche con l’apporto causale e concorsuale del sig. Petar (alias Michel) Stojkovic, ha tenuto condotte e assunto atteggiamenti gravemente antisportivi, intimidatori, ingiuriosi, diffamatori e finanche violenti, sotto il profilo della coercizione morale, in danno del sig. Umberto Quistelli, al tempo Direttore Sportivo della Società, allo scopo di costringerlo a dimettersi dall’incarico ricoperto in forza del contratto sottoscritto in data 14 luglio 2023 con scadenza al 30 giugno 2024.
I fatti denunciati dal D.S. Quistelli nell’esposto datato 21 settembre 2023, confermati con maggior dovizia di particolari e di documenti in occasione dell’audizione del 28 settembre 2023, hanno trovato pieno riscontro nei documenti raccolti dalla Procura Federale e nelle testimonianze in atti.
La circostanza che il Quistelli sia stato “invitato” dal Presidente Benedetto ad effettuare bonifici mensili di euro 400,00 al sig. Stojkovic trova riscontro nella ricevuta della disposizione del 18 settembre 2023, prodotta dal Direttore Sportivo in sede di audizione, con causale “donazione”. Peraltro il Presidente Benedetto, ascoltato dalla Procura il 6 dicembre 2023, non ha smentito l’invito rivolto al Quistelli ma lo ha giustificato con presunti debiti da questi contratti con il suo stretto collaboratore.
Che poi il sig. Benedetto abbia cercato di fare indebita pressione sul Quistelli onde ottenere le sue dimissioni accusandolo falsamente, anche alla presenza di terzi, di tenere comportamenti contrari al buon costume e di fare uso di sostanze stupefacenti e, quindi, di essere un potenziale pericolo per gli altri tesserati dell’US Alessandria Calcio 1912 Srl, insinuando addirittura che potesse fornire sostanze agli atleti, risulta dimostrato dall’ampia raccolta di articoli tratti da siti internet rinvenibili nel fascicolo istruttorio dell’Ufficio inquirente nonché dal comunicato relativo alla sospensione cautelare del Direttore Sportivo, apparso sul sito dell’Alessandria il 19 settembre 2023, dove, per l’appunto, si imputa al sig. Quistelli di far uso di sostanze stupefacenti e di costituire addirittura “un pericolo sociale”. Risultano, inoltre, acquisiti al fascicolo processuale, due messaggi postati dal Benedetto sul proprio profilo personale Facebook in uno dei quali, fra l’altro, è detto “abbiamo sospeso una persona che era molto pericolosa per vari motivi e che ha tenuto un comportamento contrario al buon costume negli uffici e negli appartamenti del Nostro Club. Basterebbe fare un’indagine per i locali notturni di Alessandria per capire. La cosa è molto seria perché potrebbe anche aver proposto qualcosa a qualche giocatore …”.
A seguito di tali accuse il Direttore Sportivo si è sottoposto a esami tossicologici sia sulle urine che sul capello fornendo i risultati, negativi, alla Procura Federale.
L’episodio della sua aggressione da parte del sig. Stojkovic, avvenuta il 19 settembre 2023, negli uffici dell’Alessandria e, più precisamente, nell’ufficio del Presidente alla presenza di questi, dell’Agente Alessandro Marino e dello Stojkovic stesso, è poi confermata dal Marino che, come risulta dal verbale di audizione del 6 ottobre 2023, riferisce delle pressioni esercitate sul Direttore Sportivo dal Benedetto e dallo Stojkovic al fine di ottenerne le dimissioni immediate e riferisce altresì “… Ma ricordo che, mentre io dicevo al Presidente che non c’erano le condizioni perché Quistelli si dimettesse, Stojcovic si alzò e andò verso Quistelli. Io ero di spalle perché parlavo al tavolo con il Presidente. Sentii delle urla non normali ad alta voce del Quistelli (diceva <<ahi, ahi>>). Mi girai e vidi Quistelli a terra che si alzò e uscì dalla stanza urlando <<Chiamate i Carabinieri mi ha aggredito>>…”.
La circostanza, che non viene negata dal Presidente Benedetto, che tuttavia sostiene che il Quistelli si sia inferto da solo i colpi al volto e all’addome, è confermata anche dalle testimonianze rese da tre dipendenti del sodalizio sportivo e in particolare dal sig. Luca Borio il 3 ottobre 2023. Questi riferisce di aver sentito delle urla provenire dall’ufficio del Presidente adiacente al suo, di essere uscito in corridoio, di aver visto la porta dell’ufficio del Presidente aprirsi, il Quistelli che cercava di uscire ma cadeva all’indietro, che si rialzava e usciva di corsa invocando di chiamare i Carabinieri e mostrandogli un’escoriazione sullo zigomo sostenendo di essere stato percosso dal sig. Stojkovic. Pressoché sovrapponibili le testimonianze in pari data degli altri due dipendenti sigg.ri Luca Turco e Federica Rosina.
In merito alle lesioni riportate nell’occasione, il Direttore Sportivo ha prodotto due referti del pronto soccorso dell’Ospedale SS. Antonio e Biagio di Alessandria, il primo in data 19 settembre 2023 con una prognosi di giorni 3 s.c. a seguito dei colpi subiti allo zigomo, escoriato, e allo stomaco, e il secondo in data 23 settembre 2023 con una prognosi di giorni 5 s.c. per mal di testa, vomito e vertigini conseguenti all’aggressione subita.
Ritiene, infine, il Collegio che la condotta tenuta da entrambi i deferiti, durante tutto l’arco della vicenda e del procedimento, costituisca un ulteriore elemento di valutazione ai fine dell’irrogazione delle sanzioni.
Il comportamento del Presidente Benedetto è da ritenersi particolarmente grave avendo egli infondatamente attribuito al Sig. Quistelli, avvalendosi di mezzi di grande diffusione mediatica quali il sito web della Società da lui rappresentata e il suo profilo social, comportamenti costituenti reato quali l’uso di sostanze stupefacenti sostenendo, altresì, che lo stesso sarebbe stato una persona “molto pericolosa per vari motivi e che ha tenuto un comportamento contrario al buon costume negli uffici e negli appartamenti del Nostro Club” nonché che avrebbe costituito addirittura un pericolo per i tesserati potendo offrire loro “qualcosa”. Si aggiunga che il Presidente Benedetto, sia in sede di audizione che durante il dibattimento, ha ritenuto di dover insistere, nonostante le evidenze istruttorie, sulle proprie tesi circa tutti gli aspetti dello svolgimento dei fatti che hanno originato il procedimento stesso, senza peraltro svolgere alcuna attività difensiva dopo la notifica della comunicazione di chiusura delle indagini e prima del dibattimento. Inoltre la sua posizione è da ritenersi certamente aggravata ai sensi dell’art. 14, lett. a) del CGS per aver agito con abuso di potere ovvero approfittando delle prerogative derivanti dal ruolo apicale da egli rivestito all’interno della Società. Non ritiene, al contrario, il Collegio, che possa essere contestata e applicata al Presidente l’aggravante di cui all’art. 14, lett. i) in quanto non è riscontrabile, in atti, la prova che abbia commesso le violazioni disciplinari al fine di assicurare alla Società un vantaggio di natura economica derivante dal mancato pagamento del compenso contrattualmente convenuto per il Quistelli.
Il sig. Petar (alias Michel) Stojkovic, a fronte del grave e accertato comportamento violento, anche sotto il profilo fisico, contestatogli ha ritenuto anch’egli di non svolgere alcuna attività difensiva dopo la notifica della comunicazione di chiusura delle indagini e prima del dibattimento dove ha negato ogni addebito sostenendo l’improbabile tesi che il Quintelli si sia percosso da solo. Si consideri ancora, in merito a quanto sostenuto dal Quistelli circa il fatto che lo Stojkovic ebbe a mostrargli un fogliettino con su scritto “sei morto”, poi velocemente deglutito, che la circostanza, limitatamente al fatto che un bigliettino sia stato mostrato dal collaboratore del Presidente al D.S., è confermata anche dal Presidente stesso e dal sig. Alessandro Marino. Inoltre lo Stojkovic, ritualmente convocato dalla Procura Federale per essere audito, ha ritenuto di non doversi presentare così violando l’art. 22, comma 1, del C.G.S..
Valutata, dunque, la gravità delle violazioni contestate e i comportamenti tenuti dai deferiti, il Tribunale ritiene di poter determinare le sanzioni come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: - per il sig. Enea Benedetto, mesi 14 (quattordici) di inibizione ed euro 9.000,00 (novemila/00) di ammenda; - per il sig. Petar Stojkovic, mesi 12 (dodici) di inibizione ed euro 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 16 aprile 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Giammaria Camici Carlo Sica
Depositato in data 22 aprile 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai