F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0196/CSA pubblicata del 24 Aprile 2024 – A.C. Reggiana 1919 S.r.l.

Decisione/0196/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0274/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Lorenzo Attolico - Componente (Relatore)

Daniele Cantini - Componente

Paolo Grassi - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n.0274/CSA/2023-2024, promosso con reclamo della A.C. Reggiana 1919 S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Kabashi Elvis in relazione alla gara Reggiana/Spezia del 16.03.2024 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 121 del 19.03.2024);

visto il reclamo ed i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza del 10 aprile 2024, tenutasi in videoconferenza, l'avv. Lorenzo Attolico e uditi l’Avv. Edoardo Chiacchio per parte reclamante ed l'Arch. Carmelo Salerno, Presidente di quest'ultima;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La A.C. Reggiana 1919 S.r.l. proponeva reclamo avverso la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (Com.Uff. n.121 del 19.03.24) in relazione alla gara Reggiana/Spezia del 16.03.24, valevole per il Campionato di serie B 2023-2024. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo così motivava: "per avere, al 46° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con una testata al volto un calciatore della squadra avversaria".

La reclamante, con il ricorso introduttivo, chiedeva:

- in via principale, la riduzione della sanzione irrogata da tre a due giornate effettive di gara;

- in via subordinata, la riduzione della sanzione irrogata da tre  a due giornate effettive di gara "con commutazione di una giornata di gara in ammenda di Euro 5.000".

A sostegno della propria domanda, la reclamante sosteneva, in estrema sintesi, l'eccessiva onerosità e severità della sanzione irrogata per l'erronea qualificazione del fatto, che non poteva qualificarsi come condotta violenta, bensì come comportamento scorretto e/o antisportivo. In realtà, secondo la reclamante, il proprio calciatore non avrebbe, infatti, sferrato una testata, ma solo appoggiato la propria fronte su quella dell'avversario, prova ne sarebbe la mancata fuoriuscita di sangue da quest'ultimo e il fatto che lo stesso ha continuato a giocare, senza che nè lui, nè i suoi compagni abbiano avuto reazioni scomposte. Inoltre, a supporto della propria domanda subordinata, la reclamante richiamava un precedente nel quale la terza giornata di squalifica era stata commutata in un'ammenda.

Alla riunione, svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 10 aprile 2024, comparivano per la parte reclamante il Presidente della stessa e l'avv. Edoardo Chiacchio, il quale, dopo aver nuovamente esposto i motivi di gravame, concludeva in conformità.

Il reclamo veniva, quindi, trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In primo luogo, è opportuno  ribadire che, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., i rapporti degli ufficiali o dei commissari di gara sui quali il Giudice sportivo ha fondato la propria, corretta, decisione costituiscono prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento degli incontri (in tale direzione, oltre a giurisprudenza unanime endofederale, tra cui già Corte. giust. fed., 25 novembre 2010, in C.u. FIGC, 23 dicembre 2010, n.132/CGF; più di recente, Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. 27 giugno 2019, n. 165/CSA; Corte sportiva d’appello, Sez.un., in C.u. 15 maggio 2019, n. 146/CSA; Corte sportiva d’appello, 21 luglio 2020, dec. n. 245; Corte sportiva d’appello, 27 luglio 2020, dec. n. 250; Corte sportiva d’appello, 1 aprile 2021, dec. n. 137; Corte sportiva d’appello, 3 maggio 2021, dec. n. 172, Corte sportiva d’appello, 13 marzo 2023, dec. n. 165; v., altresì, Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 20 gennaio 2021, dec. n.9; Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. I, 6 settembre 2021, dec. n. 73).

Ciò posto, la Corte ritiene che, nella specie, il referto arbitrale sia chiaro e non suscettibile di interpretazioni nel senso di attribuire al calciatore squalificato il comportamento contestatogli.

E' ad ogni buon conto di tutta evidenza che l'aver sferrato una testata ad un avversario, che successivamente ha avuto necessità dell'intervento del medico sociale, sia da considerarsi, per definizione, un comportamento violento, indipendentemente dal fatto che la conseguenza non sia stata la fuoriuscita di sangue da parte del giocatore colpito e l'impossibilità per lo stesso di continuare a giocare. Del tutto irrilevante sembra, poi, la circostanza - peraltro, non provata - che nè il calciatore colpito, nè i suoi compagni di squadra abbiano avuto reazioni scomposte.

Non v'è dubbio, pertanto, che, nella specie, trovi applicazione l'art.38 C.G.S., che prevede, quale sanzione minima, la squalifica per tre giornate effettive di gara.

Ala luce dei precedenti rilievi, ad avviso della Corte, il reclamo deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla Parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Lorenzo Attolico                                                             Carmine Volpe

 

Depositato

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