F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0211/CSA pubblicata del 24 Aprile 2024 – SSD Akragas 2018 S.r.l.

Decisione/0211/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0270/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)

Andrea Galli - Componente

Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0270/CSA/2023-2024, proposto dalla società SSD Akragas 2018 S.r.l. in data 26.03.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 108 del 19.03.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore, nell'udienza del 9 aprile 2024 tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Fabio Di Cagno e udito l’Avv. Nicola Paolini per la reclamante.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 26.3.2024, preceduto da regolare preannuncio, la società S.S.D. Akragas Calcio 2018 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 108 del 19.3.2024, con la quale è stata comminata al proprio tesserato Sanseverino Giulio la sanzione della squalifica per n. 4 giornate effettive di gara, “per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo di un A.A.”.

Episodio occorso durante l’incontro Sancataldese Calcio – Akragas 2018, disputatosi in San Cataldo (CL) in data 17.3.2024 e valevole per il Campionato Nazionale di Serie D – Girone I.

La sanzione risulta così comminata sulla scorta del seguente referto del Direttore di Gara: “a seguito dell’assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra ospitante, Sancataldese, il sig. Sanseverino Giulio veniva verso di me protestando la mia decisione e affrontandomi in modo minaccioso faccia a faccia e ripetendomi le seguenti parole ‘bastardo, ti vado a denunciare. Ti denuncio, schifoso di merda, che cazzo stai combinando”.

La reclamante sostiene che il proprio calciatore, anche in qualità di vice capitano, si era in realtà limitato a protestare, ancorchè in forma veemente, per l’assegnazione del calcio di rigore: ma che il proprio comportamento era da considerarsi “corretto e moderato” e mai sfociato in atteggiamenti scomposti. In particolare, contesta l’applicazione dell’art. 36,, comma 1, lett. a), C.G.S., posto che l’azione del Sanseverino non poteva “di certo rientrare tra quelle definite gravi e ingiuriose, ma bensì come un insulto”.

Secondo la reclamante, l’arbitro non avrebbe riferito di “episodi particolarmente scorretti”, né di un comportamento “ingiurioso” che legittimerebbe la squalifica per ben 4 giornate. In ogni caso, invoca le attenuanti della “concitazione” connessa alla concessione del calcio di rigore e della “assenza di recidiva” in capo al calciatore, concludendo per una opportuna riduzione della sanzione, da contenere nel presofferto al  momento dell’emananda decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Le ragioni del reclamo risultano a tal punto infondate da rischiare di travalicare i limiti della correttezza sportiva.

Premesso che il C.U. n. 108 del Giudice Sportivo reca un evidente refuso laddove, invertendo le righe, sanziona il calciatore

Sanseverino “per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo di un A.A.” (da riferire al calciatore Milosevic), piuttosto che “per avere rivolto espressione offensiva con fare minaccioso all’indirizzo del Direttore di gara” (rigo successivo), risulta a dir poco stravagante, a fronte delle gravissime espressioni pronunciate, la definizione del comportamento del calciatore siccome “corretto e moderato”.

Sta di fatto che la stessa reclamante riconosce che, quantomeno, sarebbe stato profferito un “insulto” all’indirizzo dell’arbitro: cioè, “una grave offesa ai sentimenti e alla dignità di una persona, che si fa con parole offensive, con azioni irrispettose o con un comportamento umiliante o aggressivo” (cfr. Vocabolario Treccani).

Risulta così pienamente integrata la fattispecie di cui all’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., fermo restando che né l’asserita concitazione, né l’assenza di recidiva, rientrano tra le attenuanti specifiche di cui all’art. 13 C.G.S..  

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                      Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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