F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0209/CSA pubblicata del 24 Aprile 2024 – Ravenna F.C. 1913 SSD a r.l.
Decisione/0209/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0273/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero n. 0273/CSA/2023-2024, proposto dalla società Ravenna F.C. 1913 SSD a r.l. in data 26.03.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 108 del 19.03.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 02.04.2024, il dott. Antonino Tumbiolo e udita l'Avv. Francesca Auci per la reclamante.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società società Ravenna F.C. 1913 SSD a r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore Marino Mattia in relazione alla gara di alla gara di Campionato di Serie D Girone D, Carpi AC/Ravenna F.C. 1913 del 17.03.2024(cfr. Com. Uff. n. 108 del 19.03.2024).
Il Giudice Sportivo ha inflitto al signor Marino Mattia la suddetta sanzione, motivando così il provvedimento: “Per avere, a gioco fermo, afferrato la nuca di un calciatore avversario e lo spingeva. "
La società reclamante, anche nell'intervento in udienza dell'avv. Francesca Auci, propone una ricostruzione dei fatti diversa da quella riportata negli atti ufficiali, sostenendo che il calciatore non avesse nessuna intenzione violenta e che la sua condotta, determinata da eccessiva foga, debba essere inquadrata nell'ambito della condotta gravemente antisportiva, da valutarsi tenuto conto del particolare clima agonistico della gara.
La società reclamante conclude con la richiesta di rideterminare la sanzione, anche con applicazione delle circostanze attenuanti previste dal CGS.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 2 aprile 2024, il reclamo è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
La decisione del Giudice Sportivo è stata presa sulla base del referto arbitrale, nel quale la condotta del calciatore veniva così descritta dall'Assistente 1 sig. Andrea Cocomero: "Al minuto 32 del secondo tempo, richiamavo l'attenzione dell'Ae, per segnalare la condotta violenta da parte del numero 6 ospite Marino Mattia ai danni del numero 19 Rossini Matteo della squadra di casa ,il quale a gioco fermo, afferrava in modo violento e inaspettato da dietro il collo, lo strattonava e spingeva . Si da atto che non si rendevano necessarie cure al calciatore offeso."
La Corte ritiene che, nel caso di specie, debba trovare piena applicazione il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, che, in assenza di elementi probatori di segno contrario che è onere di parte reclamante fornire, debbono costituire il perimetro nel quale la Corte deve operare le sue valutazioni.
In particolare, nel caso di specie, deve essere data particolare rilevanza a quanto riportato nel referto arbitrale laddove, con riferimento alla condotta del calciatore, si riporta che egli afferrava in modo violento e inaspettato da dietro il collo il calciatore avversario e lo strattonava e spingeva. Senza dubbio una tale condotta va qualificata come violenta e non è derubricabile a condotta gravemente scorretta, nè la società reclamante ha portato, sul punto, elementi probatori nella dinamica dei fatti tali da indurre ad una diversa ricostruzione degli stessi.
Conseguentemente, la squalifica per tre gare effettive comminata al calciatore Marino Mattia è corretta in quanto conforme alla sanzione minima edittale prevista dall’art. 38 C.G.S..
P.Q.M
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Tumbiolo Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce