F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0207/TFN – SD del 29 Aprile 2024 (motivazioni) – US Borgio Verezzi + altri – Reg. Prot. 185/TFN-SD

Decisione/0207/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0185/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Claudio Croce – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Angelo Venturini - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 18 aprile 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 23859/422pf2324/GC/GR/ff del 21 marzo 2024, nei confronti dei sigg.ri Fabio Francesco Vaccari, Umberto Di Tonno, Fabrizio Tuninetti, Marco Capello e Fabio Cordiale, nei confronti della sig.ra Grazia Campana, nonché nei confronti della società US Borgio Verezzi, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, nell’ambito dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare iscritto nel proprio registro dei procedimenti n. 422 pf 23-24, avente ad oggetto “Trasmissione atti del Giudice Sportivo del CR Liguria in ordine all’attività svolta

dal tecnico Fabio Vaccari – UEFA C cod.130.286 – per la società US Borgio Verezzi in mancanza di tesseramento” contestava:

- al sig. “VACCARI FABIO FRANCESCO allenatore Uefa C, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente per la società U.S. Borgio Verezzi: violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 9 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in costanza di inibizione - di cui ai C.U. n. 14 del 7 settembre 2023 e n. 23 ottobre 2023 del C.R. Liguria - preso parte agli incontri del Campionato di Prima Categoria, girone B stagione sportiva 2023-24, di seguito indicati e come da distinte acquisite agli atti (all. 6): 1. Borgio Verezzi - Olimpic 1971 del 22 ottobre 2023, qualificandosi come Addetto Ufficiale di gara; 2. Lido Square - Borgio Verezzi del 29 ottobre 2023, qualificandosi come Massaggiatore, pur non essendo altresì in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 31 comma 5 e 6 del Regolamento Settore Tecnico; 3. Borgio Verezzi - Letimbro del 5 novembre 2023, qualificandosi come Addetto Ufficiale di gara; 4. Borgio Verezzi – Old Boys Rensen dell’11 novembre 2023, qualificandosi come Addetto Ufficiale di gara; 5. Masone - Borgio Verezzi del 18 novembre 2023, qualificandosi come Dirigente Accompagnatore; 6. Borgio Verezzi - Rossiglionese del 26 novembre 2023, qualificandosi come Addetto Ufficiale di gara; 7. Priamar - Borgio Verezzi del 3 dicembre 2023 qualificandosi come Dirigente Accompagnatore” - al Sig. “DI TONNO UMBERTO all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente per la società U.S. BORGIO VEREZZI: violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 61 comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso in occasione della gara Borgio Verezzi - Olimpic Club 1971 del 22 ottobre 2023, sottoscritto in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale la distinta di gara consegnata all’arbitro, ove è indicato il nominativo del sig. VACCARI FABIO FRANCESCO quale Addetto Ufficiale di gara, a dispetto dell’inibizione di cui ai C.U. n. 14 del 7 settembre 2023 e n. 23 del 12 ottobre 2023 del C.R. Liguria”;

- al sig. “TUNINETTI FABRIZIO all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente per la società U.S. BORGIO VEREZZI: violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 61 comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale le distinte di gara consegnate all’arbitro in occasione delle gare Borgio Verezzi - Letimbro del 5 novembre 2023 e Borgio Verezzi - Old Boys Rensen dell’11 novembre 2023, ove è indicato il nominativo del sig. VACCARI FABIO FRANCESCO quale Addetto Ufficiale di gara, a dispetto dell’inibizione di cui ai C.U. n. 14 del 7 settembre 2023 e n. 23 del 12 ottobre 2023 del C.R. Liguria, e la distinta di gara per l’incontro Lido Square - Borgio Verezzi del 29 ottobre 2023 ove è indicato il nominativo dell’inibito sig. VACCARI FABIO FRANCESCO quale Massaggiatore, così attestandone in maniera non veritiera la posizione di tesseramento. 4. Sig. CAPELLO MARCO all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente per la società U.S. BORGIO VEREZZI: violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 61 comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale la distinta di gara consegnata all’arbitro in occasione della gara Borgio Verezzi - Rossiglionese del 26 novembre 2023 e Borgio Verezzi - Old Boys Rensen dell’11 novembre 2023, ove è indicato il nominativo del sig. VACCARI FABIO FRANCESCO quale Addetto Ufficiale di gara, a dispetto dell’inibizione di cui ai C.U. n. 14 del 7 settembre 2023 e n. 23 del 12 ottobre 2023 del C.R. Liguria”;

- alla sig.ra “CAMPANA GRAZIA all’epoca dei fatti tesserata in qualità di Segretario Generale - Sportivo, con delega di firma, per la società U.S. BORGIO VEREZZI: violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, allo scopo di tesserare in qualità di Dirigente il sig. VACCARI FABIO FRANCESCO, richiesto e consegnato a quest’ultimo la Tessera n. 198809334 a nome di VACCARI (nome) FABIO (cognome), riportante dati anagrafici e codice fiscale alterati; violazione degli artt. 4 comma 1 e 22 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver contravvenuto all’obbligo di presentarsi innanzi alla Procura Federale per espletare le audizioni regolarmente fissate senza addurre alcuna giustificazione o motivo ostativo”;

- al sig. “CORDIALE FABIO all’epoca dei all’epoca dei fatti Presidente e Rappresentante Legale della società U.S. BORGIO VEREZZI: Procura Federale 9 violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 9 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso consentito o comunque non impedito che il sig. VACCARI FABIO FRANCESCO prendesse parte (all. 6), in costanza di inibizione di cui ai C.U. n. 14 del 7 settembre 2023 e n. 23 del 12 ottobre 2023 del C.R. Liguria, alle seguenti gare del campionato di Prima Categoria, girone B stagione sportiva 2023-24: Borgio Verezzi - Olimpic 1971 del 22 ottobre 2023, Lido Square - Borgio Verezzi del 29 ottobre 2023, Borgio Verezzi Letimbro del 5 novembre 2023, Borgio Verezzi - Old Boys Rensen dell’11 novembre 2023, Masone - Borgio Verezzi del 18 novembre 2023, Borgio Verezzi - Rossiglionese del 26 novembre 2023, Priamar - Borgio Verezzi del 3 dicembre 2023; violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso consentito, o comunque non impedito, che la sig.ra CAMPANA GRAZIA richiedesse e consegnasse al sig. VACCARI FABIO FRANCESCO la tessera n. 198809334 a nome di VACCARI (nome) FABIO (cognome), riportante dati anagrafici e codice fiscale alterati; violazione degli artt. 4 comma 1 e 22 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver contravvenuto all’obbligo di presentarsi innanzi alla Procura Federale per espletare le audizioni regolarmente fissate senza addurre alcuna giustificazione o motivo ostativo”;

- alla società “U.S. BORGIO VEREZZI a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 1 e comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. VACCARI FABIO FRANCESCO, dal sig. DI TONNO UMBERTO, dal sig. TUNINETTI FABRIZIO, dal sig. CAPELLO MARCO, dalla sig.ra CAMPANA GRAZIA, dal sig. CORDIALE FABIO, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione”.

La fase istruttoria

La Procura Federale avviava il procedimento disponendo vari atti di indagine, fra i quali assumevano, fra le altre, particolare rilievo: la segnalazione prot. n. 11612 del 31 ottobre 2023 del C.R. Liguria, contenente un esposto a firma dello stesso con allegato, tra gli altri, documentazione relativa alla posizione di tesseramento del sig. Vaccari Fabio, stralcio dei Comunicati Ufficiali n. 14 del 7 settembre 2023 e n. 23 del 12 ottobre 2023 del C.R. Liguria, documentazione pervenuta dalla società Borgio Verezzi, dati riguardanti la società Borgio Verezzi estrapolati dall’anagrafe federale FIGC, segnalazione a firma del Presidente della società GSD Olimpic 1971, referto arbitrale della gara Borgio Verezzi - Olimpic 1971 - Prima Categoria, Girone B, stagione sportiva 20232024, del 22 ottobre 2023; la  posizione di tesseramento del sig. Vaccari Fabio presso il Settore Tecnico; l’elenco pratiche tessere dirigenti US Borgio Verezzi stagione sportiva 2023-2024; la pratica tessera dirigente n° 1887393 US Borgio Verezzi – Fabio (nome) Vaccari (cognome); la pratica tessera dirigente n° 1968895 US Borgio Verezzi – Vaccari (cognome) Fabio Francesco (nome); n. 13 distinte di gara dell’US Borgio Verezzi stagione sportiva 2023-2024; la precisazione del C.R. Liguria sul numero delle tessere e delle distinte di gara relative all’US Borgio Verezzi; il foglio censimento US Borgio Verezzi e Presidente sig. Cordiale Fabio; la posizione tesseramento della sig.ra Campana Grazia, Segretario Generale US Borgio Verezzi; l’audizione del 20 dicembre 2023 del sig. Vaccari Fabio Francesco, Dirigente della US Borgio Verezzi ed altre.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale fissava quindi l’udienza di discussione del 18 aprile 2024.

Il dibattimento

All’udienza del 18 aprile 2024 era presente l’avv. Liberati, in rappresentanza della Procura Federale. I deferiti non comparivano. La Procura Federale, nel riportarsi integralmente all’atto di deferimento, chiedeva l’accoglimento dello stesso con condanna del sig. Vaccari a 9 (nove) mesi di squalifica, del sig. Di Tonno a 2 (due) mesi di inibizione, del sig. Tuninetti a 6 (sei) mesi di inibizione, del sig. Capello a 3 (tre) mesi di inibizione, della sig.ra Campana a 6 (sei) mesi di inibizione, del sig. Cordiale a 9 (nove) mesi di inibizione e della US Borgio Verezzi ad euro milleduecento,00 (1.200,00) di ammenda.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale ritiene di non essere competente a decidere sul deferimento in esame, spettando la competenza al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria-LND.

Il deferimento si incentra sul mancato rispetto da parte del sig. Vaccari, nella qualità di dirigente della società Borgio Verezzi, in tale qualità tesserato per detta società, delle sanzioni disciplinari di inibizione irrogategli dal giudice sportivo di cui ai C.U. n.14 del 7 settembre 2023 e n. 23 del 12 ottobre 2023 del C.R. Liguria avendo egli preso parte durante il periodo di inibizione ad alcune gare della società Borgio Verezzi nel Campionato di Prima Categoria, girone B, stagione sportiva 2023-2024; condotta a cui sono connesse quelle dei sig.ri Di Tonno, Tuninetti e Capello, dirigenti della società deferita, per aver sottoscritto alcune delle distinte delle predette gare, e del Presidente Cordiale per aver consentito, o comunque non impedito, la partecipazione alle stesse, nonché quella della sig.ra Campana, quale segretaria della società per aver commesso irregolarità nel tesseramento come dirigente del sig. Vaccari e del Presidente Cordiale per aver consentito, o comunque non impedito, dette irregolarità.

In realtà, come poi è risultato dagli esiti dell’istruttoria, l’inibizione comminata dal giudice sportivo di cui al C.U. del 7 settembre 2023 è stata rispettata dal Vaccari. In effetti, nella terza pagina della dichiarazione dal medesimo resa alla Procura federale in data 20 dicembre 2023, si legge: “D. …Lei ha rispettato la decisione (ndr: di inibizione di un mese) del Giudice Sportivo datata 6 settembre 2023? R. Si, confermo”. La veridicità della risposta è confermata dal non aver il sig. Vaccari disputato altre partite sino al giorno 8 ottobre, quando è sceso in campo nella gara Borgio Verezzi – Albissole 1909. Tale partecipazione alla gara è stata sanzionata dal giudice sportivo con l’inibizione per due mesi come da C.U. del 12 ottobre 2023. Tale sanzione non è stata rispettata dal sig. Vaccari, come dal medesimo ammesso in quella dichiarazione (inizio di pagina quattro) e come risultante dalle distinte delle gare indicate nell’atto di deferimento.

Quel che comunque rileva, ai fini della dichiarazione di incompetenza di questo Tribunale, è che l’atto di deferimento ha riguardato il sig. Vaccari quale dirigente della società Borgio Verezzi, come tale tesserato dal 1° luglio 2023; status e dies a quo, questi ultimi, risultanti dalla tessera rilasciata dalla LND – Liguria con il n. 199543769, prodotta dal sig. Vaccari nel corso della sua dichiarazione ed allegata alla stessa.

Lo stesso giudice sportivo presso il C.R. Liguria, del resto, ha sanzionato il sig. Vaccari con l’inibizione; sanzione propria dei dirigenti di società.

E lo stesso deferimento indica che il sig. Vaccari era “all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente per la società U.S. Borgio Verezzi”.

E tanto trova conferma nell’indicazione della violazione contestata: “art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 9 comma 2 …. Per avere lo stesso, in costanza di inibizione….”.

Non vi è, dunque, alcun cenno di violazione del Regolamento del Settore Tecnico né è contestata la violazione di regole proprie regolanti l’attività dei tecnici.

Unico riferimento si ha, nell’intestazione del capo di incolpazione:”sig. Vaccari Fabio Francesco allenatore UEFA C, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente per la società U.S. Borgio Verezzi” e nella descrizione della seconda gara indicata a pag. 7 del deferimento in relazione alla quale si riporta che il sig. Vaccari era in distinta quale massaggiatore in carenza dei requisiti prescritti dall’art. comma 5 e 6 del Regolamento del S.T..

Ma un tanto non è certamente sufficiente per radicare una competenza che è sì legata all’inquadramento nell’Albo e nei ruoli del Settore Tecnico; ma che presuppone inevitabilmente che oggetto di contestazione siano fatti o comportamenti propri dell’attività di tecnico o, si ripete, quantomeno violazioni del relativo Regolamento del S.T..

Laddove, nel caso di specie, la contestazione ha riguardato (e non poteva essere altrimenti) la violazione di una sanzione di inibizione, commessa in costanza di tesseramento in qualità di  dirigente della società Borgio Verezzi attraverso la partecipazione (quale calciatore) a n. 7 gare nelle cui distinte il sig. Vaccari figurava con svariate qualificazioni (Addetto Ufficiale, Massaggiatore, Dirigente accompagnatore).

Non muta tale conclusione quanto prima riportato in ordine alla seconda gara d’interesse, atteso che a quell’inciso non è seguita alcuna contestazione del fatto quale capo di incolpazione; così confermandosi ulteriormente che il deferimento ha riguardato il sig. Vaccari quale dirigente della società Borgio Verezzi.

Del resto, il sig. Vaccari all’epoca dei fatti contestati era peraltro in “sospensione volontaria dai ruoli”, come da comunicazione al Settore Tecnico in data 16 ottobre 2023.

Vengono, dunque, in rilievo comportamenti che riguardano esclusivamente dirigenti (tra di essi il sig. Vaccari) di una società di seconda categoria, come tali di competenza del Tribunale federale territoriale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria – LND, cui rimette gli atti del procedimento, con salvezza dei diritti di prima udienza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 aprile 2024

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Angelo Venturini                                                              Carlo Sica

 

Depositato in data 29 aprile 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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