F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0209/TFN – SD del 29 Aprile 2024 (motivazioni) – ASD Academy Torino Rondissone + altri – Reg. Prot. 186/TFN-SD

Decisione/0209/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0186/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Claudio Croce – Componente

Valentino Fedeli - Componente (Relatore)

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Angelo Venturini – Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 18 aprile 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 23851/410pf2324/GC/GR/ff del 21 marzo 2024, nei confronti del sig. Vittoriano Para e della società ASD Academy Torino Rondissone, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 10 marzo 2024, prot. 23851/410pf 23-24 /GC/GR/ff, ha deferito a questo Tribunale il sig. Vittoriano Para, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Academy Torino Rondissone, per rispondere:

“a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 34, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 30, commi 1, 2 e 4, dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, per avere sottoscritto nella stagione sportiva 2022-2023, in qualità di legale rappresentante della società ASD Academy Torino Rondissone, un accordo economico con il tecnico Siclari Roberto contenente una clausola (denominata “Articolo 10 - Clausola Compromissoria”) elusiva del c.d. vincolo di giustizia, derogatoria della competenza del Collegio Arbitrale, in violazione dei principi dell’Ordinamento Federale ed in particolare dell’art. 8 dei Principi di Giustizia Sportiva, adottati con deliberazione n. 1616 del 26 ottobre 2018 del Consiglio Nazionale del CONI, rubricato “Clausola Compromissoria”, in cui si legge che “gli Statuti e i regolamenti federali prevedono che gli affiliati e i tesserati accettino la giustizia sportiva così come disciplinata dall’ordinamento sportivo”;

b) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, per non aver corrisposto all’allenatore sig. Siclari Roberto la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo prot. n. 34/20 pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 5/2023 - riunione del 19 ottobre 2023, comunicato alla Società ASD Academy Torino Rondissone, con notifica effettuata in data 27 ottobre 2023 a mezzo pec e successivamente rinnovata mediante posta raccomandata in data 13 novembre 2023, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia.”

Veniva altresì deferita la società ASD Academy Torino Rondissone “per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte ascritte al presidente sig. Para Vittoriano nonché al sig. Siclari Roberto coma ut supra descritte”.

Questi in breve i fatti.

Il Collegio Arbitrale LND, giudicando sul ricorso del sig. Roberto Siclari, allenatore dilettante iscritto nei ruoli del STF, matricola 158768, che era stato assunto in qualità di allenatore in prima della società ASD Academy Torino Rondissone, partecipante al Campionato Giovanissimi fascia B U_14 Maschile Piemonte – Valle d’Aosta stagione sportiva 2022/2023, con lodo datato 19 ottobre 2023, pubblicato sul CU n. 5/2023, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, dichiarava l’obbligo della detta Società di corrispondere al ricorrente la somma di 1.900,00, oltre ad 5,00 di interessi equitativamente calcolati.

Il Lodo veniva comunicato alla società con pec del 27 ottobre 2023 e successivamente con lettera raccomandata 13 novembre 2023, in uno all’invito ad effettuare il pagamento in favore del Siclari entro e non oltre giorni 30 (trenta), decorrenti dalla ricezione della comunicazione.

Il Collegio Arbitrale, nel contempo, disponeva l’invio degli atti alla Procura Federale affinchè fossero assunte le determinazioni competenti con riferimento all’accordo economico sottoscritto dalla società e dal Siclari, da quest’ultimo depositato agli atti del procedimento, che all’art. 10 prevedeva la violazione della clausola compromissoria.

La Procura Federale, aperto il fascicolo e svolte le conseguenti indagini, accertava da un lato che la società nei termini normativamente previsti nulla aveva corrisposto al Siclari di quanto disposto dal Collegio Arbitrale e, dall’altro, che l’accordo economico sottoscritto dalle parti all’art. 10, titolato “Clausola compromissoria”, prevedeva che tutte le controversie derivanti dall’accordo stesso sarebbero state regolate direttamente tra i contraenti; rinveniva pertanto a carico del Para le violazioni portate dal successivo deferimento ed a carico del Siclari  quelle attinenti alla clausola compromissoria.

La fase predibattimentale

La Procura Federale, in data 2 febbraio 2024, notificava al sig. Para e al sig. Siclari la comunicazione di conclusione delle indagini, che coinvolgeva anche la società ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, CGS per la condotta posta in essere da entrambi i soggetti di cui sopra.

Raggiunto da siffatta notificazione, il sig. Siclari proponeva alla Procura Federale l’accordo di cui all’art. 126, comma 1, CGS per l’applicazione di una sanzione ridotta, che diveniva definitivo, con assoluta improponibilità della corrispondente azione disciplinare nei riguardi del detto indagato.

Il dibattimento

All’udienza del 18 aprile 2024, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Enrico Liberati, il quale si è riportato al deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con applicazione delle seguenti sanzioni: a carico del sig. Vittoriano Para mesi 6 (sei) di inibizione e a carico della società punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica e ammenda di 600,00 (seicento/00). Ha specificato: 3 (tre) punti per la violazione relativa alla clausola compromissoria e 1 (uno) punto per la mancata ottemperanza del Lodo.

Nessuno è comparso per i deferiti, che non hanno trasmesso a questo Tribunale scritti difensivi.

La decisione

Avendo il sig. Siclari trovato accordo con la Procura Federale ex art. 126 CGS con conseguente improponibilità del procedimento nei suoi confronti, il deferimento ha riguardato il sig. Para e la società dal medesimo presieduta.

Ritiene, conseguentemente, il Tribunale che vada dichiarata la propria incompetenza e la competenza del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte – Valle d’Aosta.

Invero, il deferimento, momento – come da consolidata giurisprudenza federale – rispetto al quale va individuata la competenza del giudice chiamato a decidere la vicenda oggetto del deferimento stesso, investe il sig. Para e la società (e non più, ovviamente e inevitabilmente, il sig. Siclari); mentre le azioni oggetto di deferimento riguardano il Presidente di una società, e quest’ultima per responsabilità diretta, di livello non nazionale ma appartenente al Comitato Regionale di cui sopra, sussiste non derogabilmente la competenza a decidere del citato Tribunale Federale Territoriale.

Né muta tale individuazione del giudice competente l’incolpazione riguardante la clausola compromissoria di cui al primo capo del deferimento, atteso che nessuna disposizione del codice di giustizia sportiva (né, in ogni caso, altra disposizione) attribuisce alla competenza funzionale di questo Tribunale il giudizio sul deferimento per mancato adempimento dei lodi emessi dal Collegio arbitrale LND riguardanti società di livello non nazionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta – LND, cui rimette gli atti del procedimento, con salvezza dei diritti di prima udienza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 aprile 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                                    Carlo Sica

 

Depositato in data 29 aprile 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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