F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0213/TFN – SD del 2 Maggio 2024 (motivazioni) – Mariachiara Rispoli e Brindisi FC Srl – Reg. Prot. 196/TFN-SD

Decisione/0213/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0196/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla – Componente

Serena Callipari – Componente (Relatore)

Giammaria Camici – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Carlo Purificato – Componente aggiunto

Luca Voglino – Componente aggiunto (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell’udienza fissata il 23 aprile 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 24962/840pf23-24/GC/gb del 3 aprile 2024, nei confronti della sig.ra Mariachiara Rispoli e della società Brindisi FC Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

 Con atto del 3 aprile 2024 la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

"- la sig.ra Rispoli Mariachiara, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della SS Brindisi Football Club Srl, all’epoca dei fatti:

a) violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. IV), comma 4, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver corrisposto al tesserato Moretti Federico gli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023, pari a euro 11.315,00, attraverso bonifico bancario addebitato su un conto corrente societario diverso dal conto corrente dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali.

- la società SS Brindisi Football Club Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dalla sig.ra Rispoli Mariachiara, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della società SS Brindisi Football Club Srl all’epoca dei fatti;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria posto che l’art. 85, lett. C), par. IV, delle NOIF pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto."

La fase istruttoria

L’indagine veniva avviata a seguito di segnalazione della Co.Vi.So.C. del 14.3.2024 alla Procura Federale, con la quale comunicava che, nella riunione dell’11 marzo 2024, aveva riscontrato che la società SS Brindisi Football Club Srl aveva provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato, relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023, utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall’art. 85, lett. C), par. IV delle NOIF.

Nello specifico, si rilevava che al tesserato Moretti Federico erano stati corrisposti gli emolumenti netti relativi alle suddette mensilità, per un importo pari a 11.315,00 euro, attraverso bonifico bancario addebitato su un conto corrente societario diverso dal conto corrente dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali.

All’esito dell’attività di indagine, nella quale sono stati acquisiti gli accertamenti istruttori della Co.Vi.So.C., i fogli di censimento trasmessi dalla Lega Pro e la visura camerale della società, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini sia alla signora Mariachiara Rispoli, quale Amministratore Unico e legale rappresentante, sia alla SS Brindisi Football Club Srl.

Nessuno degli incolpati depositava memorie, né chiedeva di essere sentito.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale ha fissato per la discussione l’udienza del 23.4.2024, con avviso ritualmente notificato. Le parti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

All’udienza del 23 aprile 2024, tenutasi in modalità videoconferenza, è comparso in rappresentanza della Procura Federale il Dott. Luca Scarpa il quale, richiamato l’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- nei confronti della sig.ra Mariachiara Rispoli, euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda;

- nei confronti della società SS Brindisi Football Club Srl, euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda. Nessuno è comparso per le parti deferite.

La decisione

Il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità delle parti deferite per le condotte contestate.

L’art. 85 (Adempimenti periodici presso la Co.Vi.So.C.), lett. C), par. IV, c. 4 delle NOIF prevede che le società di Serie C devono corrispondere gli emolumenti ed incentivi all’esodo, indicati nella stessa disposizione, esclusivamente a mezzo bonifico, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalle società al momento dell’iscrizione al Campionato.

L’osservanza di detta disposizione è imposta anche dal Codice di Giustizia Sportiva che, all’art. 4, comma 1, stabilisce che i soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.

In ragione di quanto precede devono ritenersi fondati sia gli addebiti contestati alla sig.ra Rispoli Mariachiara, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della SS Brindisi Football Club Srl, sia gli addebiti contestati alla società.

Orbene, i fatti oggetto del deferimento risultano documentalmente provati.

Il pagamento degli emolumenti è stato effettuato mediante addebito su un conto corrente societario diverso dal conto corrente dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali in violazione da quanto stabilito dall’art. 85, lett. C), par. IV delle NOIF.

Va a questo punto valutato se detta condotta possa integrare la violazione sul piano disciplinare dell’art. 4, comma 1, CGS, così come contestata nell’atto di deferimento.

I doveri di lealtà, correttezza e probità, sanciti dall’art. 4, comma 1, CGS, si connotano nei confronti dei soggetti dell’ordinamento sportivo, in maniera più intensa rispetto agli altri soggetti dell’ordinamento generale.

Infatti, la disposizione di cui all’art. 4 CGS, non si risolve in una norma di tipo residuale, alla cui applicazione dovrebbe ricorrersi in mancanza di previsioni specifiche, ma costituisce, al contrario, una clausola generale al cui contenuto precettivo i soggetti dell’ordinamento sportivo devono conformare la propria condotta (così, CFA SS.UU., decisione 0110/CFA-2022-2023).

“L’art. 4, comma 1, CGS, redatto secondo la tecnica della normazione sintetica, sfugge a una descrizione puntuale delle singole tipologie di comportamento, che presenterebbe l’inconveniente dell’eccesso casistico, per ricorrere a elementi normativi che rinviano a una fonte esterna come parametro per la regola di giudizio da applicare al caso concreto (la lealtà, la probità e la correttezza) secondo il prudente apprezzamento del Giudice” (CFA, SS. UU., n. 90/2022-2023).

Il carattere elastico della clausola generale richiede l’individuazione, in base alle circostanze del caso concreto, del precetto specificamente violato giuridicamente rilevante, al fine di ricostruire la regola comportamentale che si sarebbe dovuta tenere. Nel caso in questione, ritiene il Tribunale che la condotta contestata costituisca violazione dell’art. 4, comma 1, CGS in relazione a quanto previsto dalle NOIF sulle modalità di pagamento degli emolumenti, ovvero, che il pagamento debba avvenire esclusivamente a mezzo bonifico, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalle società al momento dell’iscrizione al Campionato.

In merito alla responsabilità della società SS Brindisi Football Club Srl, incolpata a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS, il Collegio osserva che la responsabilità c.d. “diretta” -  per cui la società sportiva è chiamata a rispondere direttamente dell’operato di chi la rappresenta – si configura sic et simpliciter per aver il legale rappresentante posto in essere la condotta sanzionata, trovando fondamento, tale tipo di responsabilità, nel rapporto di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a colui che, al suo interno, ha il potere di agire in nome di questo.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale - tenuto conto della circostanza lo stesso è avvenuto da conto corrente intestato alla società - ritiene congrua la sanzione di euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda per il legale rappresentante pro tempore, sig.ra Mariachiara Rispoli, e la sanzione di euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società SS Brindisi Football Club Srl.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

-  per la sig.ra Mariachiara Rispoli, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda;

-  per la società Brindisi FC Srl, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 aprile 2024.

 

I RELATORI                                                                    IL PRESIDENTE

Serena Callipari                                                                    Carlo Sica

Luca Voglino        

 

Depositato in data 2 maggio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it