C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 05/12/2024 – Delibera – Gara del 24/11/2024 TIRINO BUSSI ASSOCIAZIONE – SAN MARTINO S.M.

Gara del 24/11/2024 TIRINO BUSSI ASSOCIAZIONE - SAN MARTINO S.M.

Il Giudice Sportivo - Visto il ricorso proposto dalla ASD Tirino Bussi, con il quale la stessa chiede disporsi la ripetizione della gara indicata in epigrafe, sospesa al termine del primo tempo sul risultato di 1 a 1, ritenendo insussistenti le ragioni della sua sospensione. Verificata la tempestività e ritualità del ricorso. - Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S.. - Viste le dichiarazioni della Soc. San Martino e le memorie aggiuntive della Soc. Tirino Bussi, fatte pervenire nel rispetto dei termini procedurali. - Esaminato il referto di gara, fonte privilegiata di prova ai sensi dell'art. 61, co. 1, del CGS, nel quale l'arbitro riferisce: - che nel corso dell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo il calciatore Liberato Vincenzo della Soc. Tirino Bussi, espulso durante la gara, rientrava sul terreno di gioco senza autorizzazione e colpiva un calciatore avversario con un violento calcio sulla gamba, procurandogli forte dolore che richiedeva l'intervento di operatori sanitari e dell'ambulanza; - che la gara è stata sospesa definitivamente a causa di tale episodio. - Considerato che i fatti così come descritti nel referto arbitrale non sembrano aver determinato una situazione di grave pericolo per l'incolumità del direttore di gara o dei calciatori, né l'arbitro riferisce di azioni violente e/o intimidatorie nei suoi confronti, di modo che appare ragionevole supporre che nell'occasione permanessero le condizioni per poter proseguire l'incontro in piena autonomia di giudizio. Per di più, il direttore di gara non ha dimostrato di aver esperito tutti i tentativi possibili per ripristinare la normalità, né di aver adottato o almeno cercato di adottare i provvedimenti di competenza, previsti per i casi specifici, prima di decretare la sospensione dell'incontro. - Per quanto sopra, questo Giudice, non ravvisando la presenza di elementi per l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara in danno delle società coinvolte, ritiene di dover accogliere il ricorso della Soc. Tirino Bussi disponendo la ripetizione dell'incontro. Tutto ciò premesso e considerato, visti gli articoli 10, comma 5, 65 e 67 del C.G.S., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 41 del 28.11.2024 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati,

DELIBERA

a) di accogliere il ricorso della ASD Tirino Bussi e, per l'effetto, di ordinare la ripetizione della gara in oggetto; b) di demandare alla Segreteria del Comitato per la fissazione della data per la ripetizione della gara; c) di accreditare la tassa reclamo.

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