C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 18/10/2024 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO SAN CATALDO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATE SUL C.U. N. 34 DEL 02/10/2024

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO SAN CATALDO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATE SUL C.U. N. 34 DEL 02/10/2024

 Letto il reclamo proposto dalla Società A.S.D. CALCIO SAN CATALDO avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. n. 34 del 02/10/2024, consistenti nella squalifica per quattro gare inflitta all’Allenatore Volini Alberigo; nella squalifica per quattro gare effettive inflitta al calciatore Sabato Vincenzo nonché nell’ammenda di Euro 200,00 comminata alla ridetta Società; Verificato, preliminarmente, come tanto il RECLAMO quanto il PREANNUNCIO DI RECLAMO siano stati ritualmente notificati, dal ricorrente Sodalizio, nei termini di cui all’art. 76 comma 2 e comma 3 C.G.S.; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Ascoltata, all’udienza del 14 OTTOBRE 2024, ai sensi dell’art. 77 comma 4 C.G.S., la Società reclamante A.S.D. CALCIO SAN CATALDO, rappresentata e difesa dal Dott. Michele Sibillano, giusta procura presente in atti, il quale si riportava al ricorso introduttivo chiedendone integrale accoglimento; Procedutosi, ex art. 50, commi 4 e 8, C.G.S., all’audizione del D.G., Sig.ra Lucia Labanca, assistita, ai sensi dell’art. 75 comma 4 C.G.S., dal Delegato A.I.A., Sig. Francesco Manzi, entrambi collegati in videoconferenza; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come il reclamante Sodalizio abbia chiesto, mediante il proposto ricorso: In via principale, 1) rideterminare la sanzione inflitta al sig. Volini Alberigo volendo riqualificare la condotta tenuta, e per cui porge ancora una volta le proprie scuse al D.G., come non irriguardosa e/o ingiuriosa ma meramente irrispettosa ed in applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, e delle ulteriori circostanze idonee a giustificare una riduzione della sanzione di cui all’art. 13, comma 2, G.G.S. e per l’effetto ridurre la sanzione inflitta; 2) rideterminare la sanzione inflitta al calciatore sig. Sabato Vincenzo volendo riqualificare la condotta tenuta e le frasi profferite, e per cui porge ancora una volta le proprie scuse al D.G., come non irriguardose e/o offensive ma di mera protesta ed in applicazione dei principi di equità e proporzionalità e/o in applicazione delle circostanze attenuanti generiche per aver ammesso la propria responsabilità e di essersi scusato con il D.G. del proprio comportamento allontanandosi con immediatezza dal terreno di gioco senza porre in essere alcun altro comportamento violativo della normativa federale (art. 13, comma 1, C.G.S.) nonché di quanto ulteriormente previsto dall’art. 13, comma 2, C.G.S. ridurre la sanzione inflitta; 3) ridurre l’ammenda inflitta alla società A.S.D. Calcio San Cataldo nei limiti di giustizia tenuto conto della genericità della stessa; In via subordinata: ridurre le sanzioni inflitte secondo equità e giustizia; Valutato come, a sostegno del proprio reclamo, la Società ricorrente, abbia precisato che, l’atteggiamento tenuto dall’Allenatore Volini Alberigo non fosse stato affatto minaccioso, in quanto, tra lo stesso ed il D.G., vi era stata una semplice interlocuzione in cui, il ridetto Volini, facendo riferimento ad un video girato con uno smartphone e riguardante un presunto fallo da rigore non fischiato a favore della propria squadra, invitava bonariamente e con il solo scopo di chiarire l’episodio l’Arbitro a visionarlo, anche in un secondo momento, al di fuori del contesto in cui si era svolta la gara, attesa la personale conoscenza tra gli stessi; Rilevato nondimeno che, per quanto riguarda la posizione del calciatore Sabato Vincenzo, la reclamante abbia evidenziato come la condotta da questi tenuta fosse consistita in generiche imprecazioni dovute più che altro alla tensione agonistica della gara e come, lo stesso, si fosse limitato solamente a protestare, senza tuttavia profferire minacce nei confronti del D.G.; tant’è che, una volta espulso, il sopracitato calciatore abbandonava il terreno di gioco senza porre in essere comportamenti censurabili; Osservato ulteriormente come, il reclamante Sodalizio abbia ritenuto del tutto ingiusta l’ammenda di Euro 200,00 dal G.S. comminata, esprimendo forti perplessità circa il fatto che il D.G. abbia potuto ricondurre la persona non in distinta alla Società Calcio San Cataldo stante la presenza, davanti agli spogliatoi, di sole persone autorizzate e non essendovi, nel referto arbitrale, alcuna ricostruzione dettagliata in merito all’episodio, né risultano essere state riportate con precisione le frasi irriguardose ovvero oltraggiose che tale persona avrebbe profferito; né tanto meno risulta alcuna richiesta, rivolta alla Forza Pubblica presente in loco, di identificazione del soggetto descritto; Considerato, tuttavia, come le motivazioni dal reclamante Sodalizio addotte - tendenti ad attenuare le responsabilità circa i fatti contestati - non abbiano, invero, trovato riscontro nel comparato esame degli atti ufficiali di gara e delle dichiarazioni dal D.G. in sede di audizione rese, dalle quali, di converso, è stato possibile ottenere puntuale conferma di come, le frasi profferite dal Volini (riportate a referto) siano state certamente ingiuriose ed offensive e di come, il tono da questi adoperato nel pronunciare la frase “Ti aspetto per strada devi uscire da qua”, sia stato minaccioso e non certo amichevole; Considerato, ancora, come lo stesso Arbitro, abbia negato qualsiasi rapporto di personale conoscenza extra campo - ossia che vada oltre quello strettamente limitato allo svolgimento della competizione agonistica - con il ridetto Allenatore; Preso atto, inoltre, per quanto riguarda la posizione del calciatore Sabato Vincenzo di come il D.G., pur confermando le frasi ingiuriose ed irriguardose riportate a referto, abbia definito la condotta del ridetto tesserato meno grave rispetto a quella ascritta al Volini; precisando, tuttavia, come lo stesso non si fosse né scusato né avesse dimostrato pentimento per il proprio comportamento; Accertato infine che, con riferimento alla presenza di una persona non autorizzata e non in distinta davanti allo spogliatoio della terna arbitrale, il D.G. confermava tale circostanza e quanto riportato a referto, precisando, nel dettaglio, come fosse stato possibile ricondurla alla ASD Calcio San Cataldo, non solo perché essa stessa si qualificava come dirigente della ridetta Società, ma anche in virtù del fatto che, questa, contestava i provvedimenti di espulsione comminati nei confronti del calciatore Sabato e dell’Allenatore Volini; la stessa persona – stante a quanto dichiarato dall’Arbitro - veniva inoltre riconosciuta da un dirigente della Società reclamante presente al momento dell’accaduto; Ritenuto pertanto come, per quanto riguarda la posizione dell’Allenatore sig. Volini Alberigo, la richiesta di rideterminazione della sanzione avanzata dalla Società ricorrente non possa trovare accoglimento, dal momento che, la condotta allo stesso ascrivibile, oltre a non essere stata corredata da prove circa una reale ed effettiva resipiscenza, può sicuramente considerarsi come ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti del D.G., integrando, in tal modo, la fattispecie di cui all’art. 36, comma 1, lettera a) del C.G.S. - con la previsione minima di quattro giornate di squalifica - considerato altresì che, il ruolo di Allenatore, sotto il profilo soggettivo, richiede un obbligo di lealtà e correttezza ben più stringente di quella del semplice calciatore, essendo, quello ricoperto dai tecnici, un ruolo di guida che impone, a questi ultimi, di dare l’esempio ai propri calciatori e sostenitori e, perciò, di mantenere la calma, specie in situazioni di particolare tensione legate ad episodi di gioco (cfr. Corte Sportiva d’Appello, Sez. III, decisione del 23 marzo 2020); Verificato, inoltre, come la richiesta di rideterminazione della sanzione inflitta al calciatore Sabato Vincenzo, non possa essere accolta, dal momento che, la condotta contestata al ridetto tesserato, anche se - come precisato dal D.G. – meno grave rispetto a quella posta in essere dal Volini, in quanto ritenuta priva di intento minaccioso, debba comunque considerarsi come ingiuriosa ed irriguardosa, integrando, pertanto, la fattispecie di cui all’art. 36, comma 1, C.G.S., considerate le frasi offensive ed ingiuriose riportate a referto che, pur essendo espressioni ormai - e purtroppo - comunemente diffuse nel linguaggio dell’odierna società - come evidenziato dal reclamante Sodalizio nel proprio ricorso – non possono essere assolutamente sdoganate o tollerate, atteso che, anche sulla base di ormai consolidata giurisprudenza sportiva, la condotta irriguardosa consiste in espressioni oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, oltrepassando così anche i limiti di un potenziale diritto di critica che non potrà mai valere come esimente qualora l’espressione usata consista non già in un mero dissenso motivato alle decisioni arbitrali, espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale della persona offesa (cfr. Corte Sportiva d’Appello, Sez. III, C.U. n. 238/CSA, 9 giugno 2020; CSA, C.U. n. 98/CSA, 25 gennaio 2019); Considerato inoltre che, sempre analizzando la posizione del calciatore Sabato Vincenzo, gli epiteti rivolti all’Arbitro anche al momento dell’uscita dal campo, indicati chiaramente nel rapporto di gara, rappresentano un atteggiamento in chiara distonia rispetto ai valori che governano l’ordinamento sportivo, atteso che, la puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso in questione, in scomposte ed irriguardose reazioni di protesta, costituisce un comportamento assolutamente esigibile da ogni calciatore (cfr. Corte Sportiva d’Appello, Sezioni Unite, C.U. FIGC del 15/04/2016 n. 114/CSA); Valutato, infine come, nel caso in esame il C.G.S. non operi alcuna distinzione, sotto il profilo della diversa commisurazione della sanzione, tra condotta ingiuriosa e condotta irriguardosa, sicché il Giudice Sportivo si è limitato ad applicare il minimo edittale delle quattro giornate di squalifica; sanzione che, pertanto, appare congrua e condivisibile (cfr. Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. III, decisione n. 0253/CSA/2023-2024 del 27/06/2024). Rilevato come le scuse – cui potrebbe essere attribuita valenza mitigatrice della sanzione - siano state espresse dalla Società soltanto in sede di reclamo e non anche direttamente e personalmente al D.G. dai tesserati coinvolti nella vicenda e comunque nell’immediatezza dei fatti; Ritenuto, in ultima analisi e alla luce di quanto esposto, come questo Collegio non possa riconoscere alcuna attenuante sia nei confronti del Volini (considerato il suo ruolo di Allenatore), sia nei confronti del calciatore Sabato Vincenzo, avendo il D.G. espressamente confermato come lo stesso non si fosse né scusato né avesse dimostrato pentimento per la propria condotta, e non essendo lo stato di tensione agonistica di per sé un’attenuante. Né tantomeno, questa Corte, può procedere alla riduzione della sanzione pecuniaria inflitta alla Società ASD CALCIO SAN CATALDO, non avendo il Direttore di Gara espresso alcun dubbio, per i motivi sopra esposti, circa la riconducibilità al ridetto Sodalizio della persona non autorizzata, indebitamente presente in luogo ad essa non consentito

P.Q.M.

 la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, così decide: Rigetta il ricorso dalla Società A.S.D. CALCIO SAN CATALDO proposto avverso le decisioni dal G.S. assunte e riportate nel C.U. n. 34 del 02/10/2024;  Dispone incamerarsi la tassa reclamo, se versata;  Manda alle Segreterie di C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

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