C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 25/10/2024 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MARSICOVETERE AVVERSO LA SQUALIFICA – FINO AL 09/10/2026 – INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE MONTANO VALERIO, RIPORTATA SUL C.U. N.37 DEL 09/10/2024.

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MARSICOVETERE AVVERSO LA SQUALIFICA – FINO AL 09/10/2026 – INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE MONTANO VALERIO, RIPORTATA SUL C.U. N.37 DEL 09/10/2024.

Letto il reclamo proposto dalla Società A.S.D. MARSICOVETERE avverso la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 37 del 09/10/2024; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Ascoltata, all’udienza del 22 OTTOBRE 2024, ai sensi dell’art. 77 comma 4 C.G.S., la Società reclamante A.S.D. MARSICOVETERE, rappresentata dal Vice Presidente Sig. Luigi Ammirato, nonché dal Dirigente Sig. Francesco Antonio Montemurro, i quali si riportavano al ricorso introduttivo chiedendone l’integrale accoglimento; Procedutosi, ex art. 50, commi 4 e 8, C.G.S., all’audizione del D.G., Sig. Salvatore Olivieri, collegato in videoconferenza, assistito, ai sensi dell’art. 75 comma 4 C.G.S., dal Delegato A.I.A., Sig. Francesco Manzi, presente in aula; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Rilevato, come l’incrocio delle deposizioni del ricorrente Sodalizio nonché dell’Arbitro in sede di audizione assunte, impediscano a questo Collegio, in ragione delle emergenze insanabilmente contraddittorie e confliggenti, di far ritenere acquisiti convergenti e confermativi elementi probatori utili all’accertamento dei fatti così come dedotti in ricorso e, quindi, di poter procedere ad una loro ponderata valutazione; Ritenuto, per l’effetto, come, alla stregua della oggettiva gravità degli eventi in reclamo esposti ed in sede procedimentale dai Rappresentanti della Società A.S.D. MARSICOVETERE e dal D.G. reiteratamente confermati, questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, priva di autonomo potere investigativo, reputi necessario adeguato approfondimento ex art. 50 comma 3 C.G.S. da parte della competente PROCURA FEDERALE di tutte le fattispecie in dibattimento emerse.

P.Q.M.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, così provvede: Sospende il presente procedimento e dispone che ai sensi dell’art. 50 comma 3 C.G.S. i relativi atti vengano trasmessi alla competente PROCURA FEDERALE per ogni opportuna indagine riguardo gli eventi in parte motiva richiamati;  Riserva all’esito dell’acquisizione del supplemento investigativo della PROCURA FEDERALE, ogni ulteriore decisione;  Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

 

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