C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 13/11/2024 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. LATRONICO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE PUBBLICATA SU C.U. N. 33 DEL 06/11/2024 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA
RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. LATRONICO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE PUBBLICATA SU C.U. N. 33 DEL 06/11/2024 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA
Esaminato il reclamo proposto dalla società A.S.D. LATRONICO CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata su C.U. n. 33 del 06.11.2024 - Delegazione Peovinciale di Potenza, consistente nella sanzione 50/20 dell’ammenda di € 100,00 e con l’obbligo di disputare una gara in assenza di pubblico; Premesso che, ai sensi dell’art. 76, comma 2, Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera della reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare; Considerato, nondimeno, che, a mente del comma 3, del medesimo articolo 76, vigente C.G.S., il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso ad opera della reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare; Dato atto che la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, oggetto di impugnazione, è stata pubblicata, come già argomentato, in data 06.11.2024, giusto C.U. n. 33; Verificato come, la Società ricorrente, in data 08.11.2024, inviava a questo Organo di Giustizia Sportiva una sola pec contenente il reclamo, non preceduto da alcuna dichiarazione di preannuncio; Ritenuto come il preannuncio di reclamo sia dalla normativa vigente esplicitamente qualificato come assorbente condizione di procedibilità per l’esame del successivo reclamo; Visto l’art. 49, comma 7, C.G.S. che sancisce che “Le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il ricorso non possono essere sanate con il reclamo”. Ritenuto, pertanto, in forza delle argomentazioni che precedono nonché di costante giurisprudenza di questa Corte, come il ricorso dalla A.S.D. LATRONICO CALCIO proposto, non integrando la previsione normativa dell’art. 76 comma 2 del C.G.S., non possa trovare accoglimento, con conseguente impossibilità di esaminare il merito di quanto ivi dedotto e con implicito assorbimento e decadenza delle ragioni in esso rappresentate;
P.Q.M.
la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, così delibera: Dichiara inammissibile il reclamo dalla A.S.D. LATRONICO CALCIO proposto, per violazione della disciplina regolata dall’art. 76, comma 2, C.G.S.; Dispone incamerarsi la tassa reclamo; Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.
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