C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 52 del 20/11/2024 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ACERENZA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE, RIPORTATA SUL C.U. N. 33 DEL 06/11/2024 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA
RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ACERENZA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE, RIPORTATA SUL C.U. N. 33 DEL 06/11/2024 - DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA
Letto il reclamo proposto dalla Società A.S.D. ACERENZA avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. n. 33 del 06/11/2024 - Delegazione Provinciale di Potenza, consistente nella squalifica per quattro gare inflitta all’Allenatore Pappalardo Rocco; Verificato, preliminarmente, come tanto il RECLAMO quanto il PREANNUNCIO DI RECLAMO siano stati ritualmente notificati, dal ricorrente Sodalizio, nei termini di cui all’art. 76 comma 2 e comma 3 C.G.S.; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Ascoltata, all’udienza del 16 novembre 2024, ai sensi dell’art. 77 comma 4 C.G.S., la Società reclamante A.S.D. ACERENZA, nella persona dell’Avv. Luca Forenza, giusto mandato depositato in udienza, il quale si riportava al ricorso introduttivo chiedendone integrale accoglimento; Procedutosi, ex art. 50, commi 4 e 8, C.G.S., all’audizione del D.G., Sig. Luigi Marolda, collegato in videoconferenza, assistito, ai sensi dell’art. 75 comma 4 C.G.S., dal Delegato A.I.A., Sig. Francesco Manzi, presente in aula; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", atteso che i rapporti degli ufficiali di gara fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (ex art. 61, comma 1, C.G.S.); Accertato come il reclamante Sodalizio abbia chiesto, per il proprio tesserato, mediante il proposto ricorso, l’annullamento della squalifica e, in subordine, la riduzione delle giornate di squalifica; Valutato come, a sostegno del proprio reclamo così come in sede di audizione, la Società ricorrente, abbia precisato che l’atteggiamento tenuto dall’Allenatore Pappalardo Rocco non fosse stato affatto aggressivo, in quanto, a seguito di un acceso confronto tra i tesserati di entrambe le compagini, il ridetto Allenatore interveniva prontamente per placare gli animi e, nella concitazione generale, toccava il D.G. scambiandolo per un proprio calciatore, atteso altresì che, il mentovato D.G., indossava una casacca di colore giallo molto simile alla divisa dell’A.S.D. Acerenza e che, a seguito di tale episodio, veniva comminata l’espulsione del Sig. Pappalardo Rocco senza che allo stesso venisse concessa la possibilità di spiegare l’equivoco e di chiarire come il suo intento fosse solo quello di ristabilire la calma senza alcun utilizzo di toni alti; Valutato, ancora, come la Società ASD ACERENZA, sia nel proprio ricorso che in sede di audizione, abbia precisato che, l’Allenatore Pappalardo Rocco, a fine partita, sentiva il dovere di salutare il D.G. spiegandogli l’accaduto con richiesta di chiarimenti circa l’espulsione ricevuta, e di come, lo stesso D.G., precisava che alcuna condotta offensiva e/o minacciosa si fosse verificata; Considerato come le motivazioni dal reclamante Sodalizio addotte - tendenti ad attenuare le responsabilità circa i fatti contestati – abbiano trovato parziale riscontro nel comparato esame degli atti ufficiali di gara e delle dichiarazioni dal D.G. in sede di audizione rese, dalle quali, è emerso come a seguito di una mass confrontation tra le due compagini, senza tuttavia alcuna animosità, la condotta tenuta dal Pappalardo Rocco (il tirare il braccio) fosse stata frutto di mero equivoco, atteso che, quest’ultimo, procedeva ad uno scambio di persona tra il D.G. ed uno suo calciatore, in virtù anche della circostanza che l’A.S.D. ACERENZA indossava una divisa di un colore similare a quella dell’Arbitro; Rilevato come il D.G., in sede di audizione, dichiarava di aver invitato il Pappalardo Rocco a porre fine alla condotta in essere, con quest’ultimo che, comunque, utilizzava toni alti per spiegare l’equivoco in cui era incorso, senza peraltro rivolgere alcuna scusa per quanto verificatosi; Ritenuto pertanto come, per quanto riguarda la posizione dell’Allenatore sig. Pappalardo Rocco, la richiesta di rideterminazione della sanzione avanzata dalla Società ricorrente possa trovare accoglimento, dal momento che la condotta allo stesso ascrivibile non può certo essere riconducibile all’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., sicché può essere derubricata e riferibile ad una condotta gravemente antisportiva (ex art. 39, comma 3, C.G.S.);
P.Q.M.
la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, in parziale accoglimento del proposto reclamo ed a parziale modifica della decisione del G.S.T. adottata e riportata nel C.U. n. 33 del 06/11/2024 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA così delibera: Riduce a numero 2 (due) giornate la squalifica dal G.S.T. irrogata all’Allenatore Pappalardo Rocco; Dispone restituirsi la tassa reclamo; Manda alle Segreterie di C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.
Share the post "C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 52 del 20/11/2024 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ACERENZA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE, RIPORTATA SUL C.U. N. 33 DEL 06/11/2024 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA"