C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 22/11/2024 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA TITO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE – INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO – ALL’ALLENATORE CRISTIANO ROBERTO E RIPORTATA SUL C.U. N. 48 DEL 06/11/2024.
RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA TITO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE - INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO - ALL’ALLENATORE CRISTIANO ROBERTO E RIPORTATA SUL C.U. N. 48 DEL 06/11/2024.
Letto il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Polisportiva Tito avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 48 del 06/11/2024, consistente nella squalifica per tre gare inflitta all’Allenatore Cristiano Roberto; Verificato, preliminarmente, come tanto il RECLAMO quanto il PREANNUNCIO DI RECLAMO siano stati ritualmente notificati, dal ricorrente Sodalizio, nei termini di cui all’art. 76 comma 2 e comma 3 C.G.S.; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Rilevato come la Società reclamante, benché ritualmente messa al corrente, ai sensi dell’art. 77, comma 1, C.G.S., della seduta del 16/11/2024, ore 10:30, giusta comunicazione PEC, non abbia presenziato all’udienza; Procedutosi, ex art. 50, commi 4 e 8, C.G.S., all’audizione, in videoconferenza, del D.G., Sig. Leonardo Santoro, assistito, ai sensi dell’art. 75 comma 4 C.G.S., dal Delegato A.I.A., Sig. Francesco Manzi, presente in udienza; 53/13 Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", atteso che i rapporti degli ufficiali di gara fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (ex art. 61, comma 1, C.G.S.); Accertato come il reclamante Sodalizio abbia chiesto: 1. Verificare la corrispondenza di identità tra il sig. De Salvo Vito e la persona effettivamente presente sul terreno di gioco in sua vece; 2. Trasmettere gli atti alla Procura Federale; 3. In via subordinata, dichiarare l’annullamento o, in alternativa, la riduzione della squalifica inflitta al sig. Cristiano Roberto, in qualità di allenatore della ASD Polisportiva Tito da 3 a 1 giornata effettiva, in applicazione delle circostanze attenuanti previste dall’art. 13 comma 1 lettera c) e lettera e) del C.G.S. e in virtù del fatto che le circostanze sono avvenute in conseguenza delle azioni di una persona non presente nella distinta ufficiale di gara; Valutato come, a sostegno del proprio reclamo, la Società ricorrente, abbia precisato che, la persona coinvolta nei fatti narrati nell’impugnata decisione del G.S., non fosse il sig. De Salvo Vito (Allenatore dell’ACS 09) bensì altra persona non presente in distinta. Circostanza che, in base a quanto dedotto dalla reclamante, sarebbe stata facilmente evincibile dalla visione di un file video che la stessa asseriva di aver allegato al ricorso, dalle dichiarazioni che lo stesso Allenatore inibito avrebbe potuto rendere nonché da ulteriori mezzi di prova che sarebbero stati indicati; Valutato ulteriormente che, nessun file video veniva allegato al reclamo; che, il sig. Cristiano Roberto di cui si chiedeva l’audizione non compariva in udienza né venivano prodotti ulteriori mezzi istruttori; Considerato, altresì, come dalle dichiarazioni rese dal D.G. sia stato possibile accertare che, al termine della gara, in prossimità degli spogliatoi, i due Allenatori – Cristiano Roberto della Polisportiva Tito e De Salvo Vito della ACS 09 – della cui identità il ridetto Arbitro dichiarava di esserne certo - venivano alle vie di fatto ponendosi vicendevolmente le mani al collo; Accertato più nel dettaglio come, sempre il D.G., ribadiva che nessuna persona non presente in distinta, riconducibile alla ACS 09, avesse preso parte al parapiglia creatosi, confermando come il tesserato della ridetta Società che prendeva parte all’accaduto fosse, con certezza, l’Allenatore De Salvo Vito; Ritenuto, inoltre, come gli elementi emersi in sede dibattimentale siano di per sé sufficienti a fare chiarezza sui fatti contestati, ritenendo, pertanto, del tutto superfluo acquisire ulteriori elementi istruttori ovvero richiedere supplementi di indagine nonché specifici accertamenti ex art. 50, comma 3, C.G.S.; Valutato pertanto come, per quanto riguarda la posizione dell’Allenatore Cristiano Roberto, la richiesta di annullamento/riduzione della sanzione, avanzata dalla Società ricorrente, non possa trovare accoglimento, dal momento che, la condotta allo stesso ascrivibile, può sicuramente considerarsi come gravemente antisportiva, indipendentemente dal presunto errore di identità (peraltro escluso dal D.G.) relativo all’altra persona coinvolta nei fatti - con esclusione di qualsiasi attenuante - considerato altresì che, il ruolo di Allenatore, sotto il profilo soggettivo, richiede un obbligo di lealtà e correttezza ben più stringente di quella del semplice calciatore, essendo, quello ricoperto dai tecnici, un ruolo di guida che impone, a questi ultimi, di dare l’esempio ai propri calciatori e sostenitori e, perciò, di mantenere la calma, specie in situazioni di particolare tensione legate ad episodi di gioco (cfr. Corte Sportiva d’Appello, Sez. III, decisione del 23 marzo 2020);
P.Q.M.
la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, così decide: Rigetta il ricorso dalla Società A.S.D. POLISPORTIVA TITO proposto avverso le decisioni dal G.S. assunte e riportate nel C.U. n. 48 del 06/11/2024; Dispone incamerarsi la tassa reclamo; Manda alle Segreterie di C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.
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