C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 27/11/2024 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ACS 09 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA SUL C.U. N. 48 DEL 06/11/2024
RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ACS 09 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA SUL C.U. N. 48 DEL 06/11/2024
Letto il reclamo proposto dalla Società A.S.D. ACS 09 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 48 del 06/11/2024, consistente nella squalifica per quattro gare inflitta all’Allenatore Lo Ponte Giuseppe; Verificato, preliminarmente, come tanto il RECLAMO quanto il PREANNUNCIO DI RECLAMO siano stati ritualmente notificati, dal ricorrente Sodalizio, nei termini di cui all’art. 76 comma 2 e comma 3 C.G.S.; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Rilevato come la Società reclamante non abbia fatto richiesta di essere ascoltata e che, benché ritualmente messa al corrente, ai sensi dell’art. 77, comma 1, C.G.S., della seduta del 15/11/2024, ore 16:30, giusta comunicazione PEC, non abbia presenziato all’udienza; Procedutosi, ex art. 50, commi 4 e 8, C.G.S., all’audizione, in videoconferenza, del D.G., Sig. Cristian Maletesta, assistito, ai sensi dell’art. 75 comma 4 C.G.S., dal Delegato A.I.A., Sig. Francesco Manzi, presente in udienza; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", atteso che i rapporti degli ufficiali di gara fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (ex art. 61, comma 1, C.G.S.); Accertato come il reclamante Sodalizio abbia chiesto, per il proprio tesserato, mediante il proposto ricorso, “l’annullamento della squalifica o per lo meno la riduzione della stessa”; Valutato come, a sostegno del proprio reclamo, la Società ricorrente, abbia precisato che, l’atteggiamento tenuto dall’Allenatore Lo Ponte Giuseppe non fosse stato affatto minaccioso, in quanto, tra lo stesso ed il D.G., vi era stata una semplice interlocuzione in cui, il ridetto Lo Ponte Giuseppe chiedeva di velocizzare la battuta di un calcio di punizione a favore e che, a seguito dell’ammonizione ricevuta, domandava nuovamente di sveltire la ripresa del gioco; Considerato, tuttavia, come le motivazioni dal reclamante Sodalizio addotte - tendenti ad attenuare le responsabilità circa i fatti contestati - non abbiano, invero, trovato riscontro nel comparato esame degli atti ufficiali di gara e delle dichiarazioni dal D.G. in sede di audizione rese, dalle quali, di converso, è stato possibile ottenere puntuale conferma di come, le frasi profferite dal Lo Ponte Giuseppe (riportate a referto) siano state certamente minacciose e gravemente offensive ed in virtù di una non condivisione di una decisione tecnica e di come, in segno di protesta avverso il provvedimento di espulsione, lo stesso ritardava l’uscita dal terreno di gioco proseguendo nella sua condotta ingiuriosa; Ritenuto pertanto come, per quanto riguarda la posizione dell’Allenatore Lo Ponte Giuseppe, la richiesta di annullamento/rideterminazione della sanzione avanzata dalla Società ricorrente non possa trovare accoglimento, dal momento che, la condotta allo stesso ascrivibile, può sicuramente considerarsi come ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti del D.G., integrando, in tal modo, la fattispecie di cui all’art. 36, comma 1, lettera a) del C.G.S. - con la previsione minima di quattro giornate di squalifica - considerato altresì che, il ruolo di Allenatore, sotto il profilo soggettivo, richiede un obbligo di lealtà e correttezza ben più stringente di quella del semplice calciatore, essendo, quello ricoperto dai tecnici, un ruolo di guida che impone, a questi ultimi, di dare l’esempio ai propri calciatori e sostenitori e, perciò, di mantenere la calma, specie in situazioni di particolare tensione legate ad episodi di gioco (cfr. Corte Sportiva d’Appello, Sez. III, decisione del 23 marzo 2020);
P.Q.M.
la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, così decide: Rigetta il ricorso dalla Società A.S.D. ACS 09 proposto avverso le decisioni dal G.S. assunte e riportate nel C.U. n. 48 del 06/11/2024; Dispone incamerarsi la tassa reclamo; Manda alle Segreterie di C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.
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