C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 29/11/2024 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MARSICOVETERE AVVERSO LA SQUALIFICA – FINO AL 09/10/2026 – INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE MONTANO VALERIO, RIPORTATA SUL C.U. N.37 DEL 09/10/2024
RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MARSICOVETERE AVVERSO LA SQUALIFICA – FINO AL 09/10/2026 – INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE MONTANO VALERIO, RIPORTATA SUL C.U. N.37 DEL 09/10/2024
Letto il reclamo proposto dalla Società A.S.D. MARSICOVETERE avverso la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 37 del 09/10/2024; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Ascoltata, all’udienza del 22 OTTOBRE 2024, ai sensi dell’art. 77 comma 4 C.G.S., la Società reclamante A.S.D. MARSICOVETERE, rappresentata dal Vice Presidente Sig. Luigi Ammirato, nonché dal Dirigente Sig. Francesco Antonio Montemurro, i quali si riportavano al ricorso introduttivo chiedendone l’integrale accoglimento; Procedutosi, ex art. 50, commi 4 e 8, C.G.S., all’audizione del D.G., Sig. Salvatore Olivieri, collegato in videoconferenza, assistito, ai sensi dell’art. 75 comma 4 C.G.S., dal Delegato A.I.A., Sig. Francesco Manzi, presente in aula; Premesso come questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, con provvedimento pubblicato su C.U. n° 44 del 25/10/2024 - in forza delle motivazioni che di seguito si riportano: “Rilevato, come l’incrocio delle deposizioni del ricorrente Sodalizio nonché dell’Arbitro in sede di audizione assunte, impediscano a questo Collegio, in ragione delle emergenze insanabilmente contraddittorie e confliggenti, di far ritenere acquisiti convergenti e confermativi elementi probatori utili all’accertamento dei fatti così come dedotti in ricorso e, quindi, di poter procedere ad una loro ponderata valutazione; Ritenuto, per l’effetto, come, alla stregua della oggettiva gravità degli eventi in reclamo esposti ed in sede procedimentale dai Rappresentanti della Società A.S.D. MARSICOVETERE e dal D.G. reiteratamente confermati, questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, priva di autonomo potere investigativo, reputi necessario adeguato approfondimento ex art. 50 comma 3 C.G.S. da parte della competente PROCURA FEDERALE di tutte le fattispecie in dibattimento emerse” - avesse disposto la sospensione del procedimento de quo e la trasmissione dei relativi atti alla PROCURA FEDERALE per la sollecitata indagine integrativa, riservando all’esito ogni decisione; Osservato come, la ripetuta PROCURA FEDERALE, interessata della vicenda con nota della C.S.A.T. – C.R. Basilicata del 28/10/2024, abbia assolto il conferito incarico tramite lo svolgimento dei richiesti accertamenti compendiati nella relazione Prot. 13432/8 pfi-of 24-25 PM/mf questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE notificata in data 22/11/2024; Confermato come l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi debba avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro ed eventualmente dagli Assistenti in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possano trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come la Società ASD MARSICOVETERE abbia, mediante il proposto ricorso, chiesto, la riforma della decisione impugnata, con riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato Montano Valerio avendo, lo stesso, tenuto una condotta non caratterizzata da violenza fisica, escludendo, pertanto, qualsiasi tentativo di colpire il Direttore di Gara; Valutato come, a sostegno del proprio reclamo, la ASD MARSICOVETERE, abbia evidenziato che, il calciatore Montano Valerio, non tentava di colpire l’Arbitro dal momento che, il suo atteggiamento, seppur interpretato come minaccioso, in realtà era solo un gesto di stizza finalizzato a contestare una decisione arbitrale ritenuta ingiusta; Considerato nondimeno come, la Società reclamante abbia precisato che, tale condotta, seppur costituendo un atto deplorevole ed antisportivo, veniva posta in essere dal proprio tesserato a circa due metri di distanza dal D.G., senza, pertanto, alcuna intenzione di provocare danni fisici allo stesso; precisando, ulteriormente, come il ridetto Montano, una volta espulso, abbandonava prontamente il terreno di gioco senza dar luogo ad ulteriori proteste; Osservato come il D.G. in sede di audizione, nel confermare le circostanze riportate a referto, abbia ribadito come, a seguito di un fallo fischiato a favore del Balvano, il Montano si avvicinava tra le due panchine proferendo frasi ingiuriose ed irriguardose al suo indirizzo; ragion per cui veniva espulso. A seguito dell’espulsione, il ridetto calciatore si poneva faccia a faccia con il D.G. tentando di colpirlo con un pugno, senza tuttavia riuscirci in quanto quest’ultimo riusciva a schivare il colpo, girandosi di riflesso ed in modo istintivo; Valutato come l’Arbitro abbia riferito che, dopo l’accaduto, un dirigente della ASD Balvano si prodigava per far allontanare il Montano, il quale abbandonava il terreno di gioco senza alcuna animosità; Osservato, ulteriormente, come la PROCURA FEDERALE, nella propria relazione conclusiva così deduceva: ”Le risultanze degli accertamenti esperiti hanno convalidato la dinamica dei fatti indagati, facendo emergere che: a)il MONTANO ha sicuramente proferito improperi e altre parole censurabili nei confronti del Direttore di gara; b) il tentativo di aggressione fisica del MONTANO non ha trovato puntuali conferme dalle plurime e convergenti dichiarazioni rese sul punto, sia dai tesserati della propria società che da quella avversaria; c) sarebbe ragionevole ritenere che la reazione corporea del MONTANO sia stata tale da essere interpretata quale tentativo di aggressione fisica, e ciò tenendo conto anche della fase di concitazione del momento pre-post espulsione, generativa di tensioni e confusione”; Considerato come, ai sensi dell’art. 35, comma 1, C.G.S., costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara; Valutato come, sulla base dell’istruttoria espletata nonché dalle risultanze dell’attività di indagine svolta dalla Procura Federale, la condotta ascrivibile al calciatore Montano Valerio sia da ritenersi gravemente ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti del D.G., ma certamente non violenta né concretizzatasi in un contatto fisico, integrando, pertanto, la fattispecie di cui all’art. 36, comma 1, lettera a) C.G.S., non essendoci stata conferma, in sede dibattimentale, di elementi tali da poter ricondurre con certezza la condotta dello stesso nella fattispecie (più grave) di cui all’art. 35, commi 1 e 2, C.G.S.; Ritenuto, in conclusione, come le argomentazioni che precedono possano ritenersi sufficienti al fine di indurre questo Collegio a procedere ad una derubricazione della condotta ascritta al calciatore Montano Valerio, riconducendo, la stessa, nella fattispecie meno grave prevista dall’art. 36, comma 1, lettera a) C.G.S., con riforma della Decisione dal G.S. adottata e con l’applicazione della sanzione della squalifica a tempo determinato dallo stesso articolo prevista, dal momento che, la condotta tenuta dal ridetto calciatore, rappresenta comunque un atteggiamento in chiara distonia rispetto ai valori che governano l’ordinamento sportivo, atteso che, la puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso in questione, in scomposte ed irriguardose reazioni di protesta, costituisce un comportamento assolutamente esigibile da ogni calciatore (cfr. Corte Sportiva d’Appello, Sezioni Unite, C.U. FIGC del 15/04/2016 n. 114/CSA)
P.Q.M.
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE C.R.B. in accoglimento del proposto reclamo e a modifica delle decisioni dal G.S. adottate e riportate sul C.U. n.37 del 09/10/2024 così delibera: Riduce la squalifica inflitta al calciatore Montano Valerio fino a tutto il 30/11/2024; Dispone la restituzione della tassa reclamo; Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.
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