C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 04/12/2024 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ F.C. POMARICO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA SUL C.U. N. 50 DEL 13/11/2024
RICORSO DELLA SOCIETA’ F.C. POMARICO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA SUL C.U. N. 50 DEL 13/11/2024
Letto il reclamo proposto dalla Società F.C. POMARICO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 50 del 13/11/2024, consistente nella inibizione fino al 31/12/2024 inflitta al Presidente sig. Antonio Difigola; 57/20 Verificato, preliminarmente, come tanto il RECLAMO quanto il PREANNUNCIO DI RECLAMO siano stati ritualmente notificati, dal ricorrente Sodalizio, nei termini di cui all’art. 76 comma 2 e comma 3 C.G.S.; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Ascoltata, all’udienza del 25 NOVEMBRE 2024, ai sensi dell’art. 77 comma 4 C.G.S., la Società reclamante F.C. POMARICO; Procedutosi, ex art. 50, commi 4 e 8, C.G.S., all’audizione in videoconferenza del D.G., sig.ra Lucia Labanca nonché dell’Assistente A.1 sig. Nicola Di Pelo, entrambi assistiti, ai sensi dell’art. 75 comma 4 C.G.S., dal Delegato A.I.A., sig. Francesco Manzi, collegato in videoconferenza; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro e dagli assistenti in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" atteso che i rapporti degli ufficiali di gara fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (ex art. 61, comma 1, C.G.S.); Accertato come il reclamante Sodalizio abbia chiesto, mediante il proposto ricorso, di voler annullare ovvero ridurre la squalifica a carico del Presidente Difigola; Rilevato come la prova testimoniale richiesta dalla Società ricorrente non possa essere ammessa per mancato adempimento di quanto disposto dall’art. 60, comma 2, C.G.S., non essendo stati né indicati né articolati i capitoli di prova; Valutato come, a sostegno del proprio reclamo, la Società ricorrente abbia negato che il Presidente Difigola avesse pronunciato le frasi irriguardose ovvero ingiuriose riportate a referto, essendosi limitato ad esprimere civilmente il proprio dissenso nei confronti dell’operato degli Ufficiali di Gara; Osservato nondimeno come la reclamante abbia fatto rilevare che, le predette frasi - tutt’altro che offensive ed ingiuriose – fossero state pronunciate alla presenza delle Forze dell’Ordine; Considerato, tuttavia, come le motivazioni dal reclamante Sodalizio addotte - tendenti ad escludere ovvero ad attenuare la responsabilità circa i fatti contestati al proprio Presidente - abbiano trovato solo parziale riscontro nel comparato esame degli atti ufficiali di gara e delle dichiarazioni dal D.G. e dall’Assistente dell’Arbitro n. 1, in sede di audizione rese, dalle quali, di converso, è stato possibile ottenere puntuale conferma di come, le frasi riportate a referto, siano state effettivamente pronunciate dal Presidente Difigola, sia durante che al termine della gara; Considerato, ancora, come tanto l’Arbitro quanto l’Assistente abbiano confermato di conoscere bene il Difigola avendo, per diverse volte, arbitrato a Pomarico; Considerato, tuttavia, come in sede dibattimentale sia emerso che, il tenore delle frasi profferite dal Difigola, seppur oltrepassando i limiti di un potenziale diritto di critica e, pertanto, meritevoli di censura, siano risultate, a parere di questa Corte, di minore gravità rispetto alla sanzione inflitta, considerata di fatto eccessiva anche in relazione al quantum sanzionatorio applicato - per casi analoghi - nell’ambito della recente 57/21 giurisprudenza federale (cfr. CSA, Sez. II, Decisione n. 0034 del 07/11/2024; CSA, Sez. II, Decisione n. 0056 del 26/11/2024); Ritenuto, in conclusione, come le argomentazioni che precedono possano ritenersi sufficienti al fine di indurre questo Collegio a procedere ad una riduzione della sanzione dal G.S. irrogata
P.Q.M.
la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, così decide: Riduce l’inibizione comminata al Presidente Antonio Difigola fino a tutto il 13.12.2024; Dispone restituirsi la tassa reclamo; Manda alle Segreterie di C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.
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