C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 09/10/2024 – Delibera – GARA FERRANDINA 17890 – BRIENZA CALCIO
GARA FERRANDINA 17890 – BRIENZA CALCIO
Il Giudice Sportivo; Visti gli atti ufficiali di gara; Considerato che l'avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo può essere instaurato d'ufficio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara; Atteso che il CU n.3 del 04.07.24 stagione sportiva 2024/25 al punto 3.1 per il Campionato di Eccellenza (LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETA’) prevede che “Alle gare del Campionato di Eccellenza e alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2024/2025 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Premesso quanto sopra il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Basilicata ha stabilito che nelle gare dell’attività ufficiale 2024/2025, le società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse, e quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti, almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età”: a)uno nato dal 1° gennaio 2005 in poi; b)uno nato dal 1° gennaio 2006 in poi. “Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate. L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni”. Verificato dagli atti ufficiali di gara che in seguito alle sostituzioni, la società ospite contravveniva a tale disposizione non lasciando in campo per l’intera durata della gara un calciatore nato dal 1° gennaio 2006 in poi; Accertato che tale circostanza veniva confermata anche dal DG con supplemento di gara richiesto da questo Organo giudicante a mezzo del rappresentante A.I.A. presso gli Organi di Giustizia Sportiva;
P.Q.M.
DELIBERA - di non omologare il risultato conseguito sul campo FERRANDINA 17890 – BRIENZA CALCIO 0-0 e di assegnare gara persa alla Società BRIENZA CALCIO con il seguente punteggio FERRANDINA 17890 – BRIENZA CALCIO 3-0; - di inibire fino al 16.10.2024 VISCARDI Mario, quale Dirigente accompagnatore ufficiale della società Brienza Calcio; - di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.