C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 02/10/2024 – Delibera – GARA BEATO BONAVENTURA – ATLETICO RUOTI
GARA BEATO BONAVENTURA – ATLETICO RUOTI
Il Giudice Sportivo; Visti gli atti ufficiali di gara; Considerato che l'avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo può essere instaurato d'ufficio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara; Atteso che per stessa ammissione del DG nel referto di gara, al 38' minuto del secondo tempo, lo stesso ammoniva il numero 3 (tre) Potenza Pino della società Atletico Ruoti, non avvedendosi di averlo già ammonito al 20' del secondo tempo e pertanto non adottava il provvedimento di espulsione, accorgendosi di tale circostanza soltanto al momento della stesura del referto; Verificato che, qualora il D.G. si fosse avveduto dell'errore, non avrebbe potuto notificare l'espulsione perché il calciatore sanzionato con la doppia ammonizione veniva immediatamente sostituito dalla squadra ospite; Ritenuto che l’errore tecnico dell'arbitro, si verifica allorquando il direttore di gara non applica correttamente il regolamento, ammettendo l'errore in via ufficiale sul referto di gara in modo che il Giudice Sportivo possa valutare se l'errore tecnico abbia o meno influito sullo svolgimento regolare della partita; Constatato che l’errore commesso dal D.G. “calciatore che riceve due cartellini gialli e non viene espulso” non è un errore di valutazione arbitrale, esempio la mancata concessione di un rigore, ma risulta configurarsi come fattispecie di errore tecnico, peraltro ammesso dallo stesso D.G.; Appurato che non vi è dubbio, a parere di questo Organo giudicante, che l’errore arbitrale abbia senz’altro influito sullo svolgimento regolare della partita, consentendo alla squadra ospite di potersi avvalere per diversi minuti e fino al termine della gara di un calciatore che doveva essere espulso a termine di regolamento con la conseguenza di avere in campo un numero di calciatori pari alla squadra ospitante che ne veniva certamente penalizzata;
P.Q.M.
DELIBERA
- di non omologare il risultato conseguito sul campo BEATO BONAVENTURA–ATLETICO RUOTI 1-1 e di ordinare la ripetizione della gara; - di squalificare per 1 (gara) effettiva il calciatore Potenza Pino della Società Atletico Ruoti, avendo lo stesso accumulato una somma di ammonizioni durante la gara; - di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza. AMMENDA E. 100 IDEALE MONTESCAGLIOSO