C.R. BASILICATA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 10 del 26/07/2024 – Delibera – DEFERIMETO N. 59/786pfi23-24/PM/fl DEL 01 LUGLIO 2024 – MARCO DAMIANO, ANGELO SPAGGIARI, ASD POLICORO ACADEMY FUTSAL.
DEFERIMETO N. 59/786pfi23-24/PM/fl DEL 01 LUGLIO 2024 - MARCO DAMIANO, ANGELO SPAGGIARI, ASD POLICORO ACADEMY FUTSAL.
Letto il deferimento n.ro 59/786pfi23-24/PM/fl, con cui la Procura Federale deferiva innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale: 1) Il Sig. Marco Damiano, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Policoro Academy Futsal: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere, lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Policoro Academy Futsal, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri L.C., B.S. e K.K. nonché per avere consentito, e comunque non impedito, la loro partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Policoro Academy Futsal alla gara A.S.D. Polisportiva San Giovanni Bosco - A.S.D. Policoro Academy Futsal del 25.1.2024, valevole per il Torneo Pulcini della Delegazione Provinciale di Matera; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; 2) Il Sig. Angelo Spaggiari, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Policoro Academy Futsal: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara ASD Polisportiva San Giovanni Bosco - ASD Policoro Academy Futsal del 25.1.2024 valevole per il Torneo Pulcini della Delegazione Provinciale di Matera, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società ASD Policoro Academy Futsal nella quale sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri L.C., B.S. e K.K. attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi; 3) La Società A.S.D. Policoro Academy Futsal, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Marco Damiano ed Angelo Spaggiari così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Ritenuta ammissibile la richiesta di applicazione di sanzioni su istanza delle parti così come disciplinata dall’art. 127 del C.G.S. in sede dibattimentale concordata e avanzata, corretta la qualificazione dei fatti e, conseguentemente, stimata congrua la sanzione indicata;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Basilicata: - Dispone applicarsi ex art. 127 C.G.S. in ordine al procedimento indicato, le seguenti sanzioni: DAMIANO MARCO, inibizione di mesi 2 (due); SPAGGIARI ANGELO, inibizione di mesi 2 (due); ASD POLICORO ACADEMY FUTSAL, ammenda di € 200,00 (duecento/00). Avverte che l’ammenda di cui al presente accordo dovrà essere versata in favore di Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo di bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data della pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo stesso e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 127 C.G.S. Ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S., comunicata alla Procura Federale nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie di C.R.B. e Tribunale Federale Territoriale – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.