C.R. BASILICATA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 28/08/2024 – Delibera – DEFERIMETO N. 3551/924 pfi 23-24/PM/ag DEL 07 AGOSTO 2024 – MARIO ANTONIO PASCALE, MICHELE PASCALE, SIMONE LETTERELLI, A.S.D. SATRIANO.

DEFERIMETO N. 3551/924 pfi 23-24/PM/ag DEL 07 AGOSTO 2024 – MARIO ANTONIO PASCALE, MICHELE PASCALE, SIMONE LETTERELLI, A.S.D. SATRIANO.

Letto il deferimento n.ro 3551/924 pfi 23-24/PM/ag del 07/08/2024, con cui la Procura Federale deferiva innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale: 1) Il Sig. Mario Antonio Pascale, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Satriano: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Satriano, consentito e comunque non impedito al calciatore sig. Simone Letterelli di partecipare, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Satriano, alla gara A.S.D. Satriano – A.S.D. Peppino Campagna Bernalda del 6.2.2024 valevole per il campionato Under 15, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 69 del 31.1.2024 del Comitato Regionale Basilicata; il calciatore sig. Simone Letterelli, in particolare, in occasione dell’incontro appena citato ha partecipato all’incontro utilizzando il nominativo del calciatore sig. L.A., indicato in distinta con il numero 16; 2) Il Sig. Michele Pascale, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Satriano: della violazione degli art. 4, commi 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara della società A.S.D. Satriano consegnata all’arbitro in occasione dell’incontro A.S.D. Satriano – A.S.D. Peppino Campagna Bernalda del 6.2.2024 valevole per il Campionato Under 15, nella quale è inserito il nominativo del calciatore sig. L.A. indicato in distinta con il numero 16, attestando in tal modo in maniera non veridica la partecipazione di tale calciatore all’incontro appena citato, mentre in realtà al posto dello stesso ha preso parte alla gara il calciatore sig. Simone Letterelli nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 69 del 31.1.2024 del Comitato Regionale Basilicata; 3) Il Sig. Simone Letterelli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Satriano: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso partecipato, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Satriano, alla gara A.S.D. Satriano – A.S.D. Peppino Campagna Bernalda del 6.2.2024 valevole per il campionato Under 15, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 69 del 31.1.2024 del C. R. Basilicata; il sig. Simone Letterelli, in particolare, ha partecipato all’incontro utilizzando il nominativo del calciatore sig. L.A., indicato in distinta con il numero 16; 4) La Società A.S.D. Satriano, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Mario Antonio Pascale, Michele Pascale e Simone Letterelli così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Ritenuta ammissibile la richiesta di applicazione di sanzioni su istanza delle parti così come disciplinata dall’art. 127 del C.G.S. in sede dibattimentale concordata e avanzata, corretta la qualificazione dei fatti e, conseguentemente, stimata congrua la sanzione indicata;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Basilicata: - Dispone applicarsi ex art. 127 C.G.S. in ordine al procedimento indicato, le seguenti sanzioni:  PASCALE MARIO ANTONIO, inibizione di mesi 2 (due);  PASCALE MICHELE, inibizione di mesi 2 (due);  LETTERELLI SIMONE, squalifica di 2 (due) giornate, da scontare nel campionato di competenza;  A.S.D. SATRIANO, ammenda di € 200,00 (duecento/00) e punti 1 (UNO) di penalizzazione, da scontare nel campionato di competenza. Avverte che l’ammenda di cui al presente accordo dovrà essere versata in favore di Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo di bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data della pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo stesso e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 127 C.G.S. Ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S., comunicata alla Procura Federale nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie di C.R.B. e Tribunale Federale Territoriale – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

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