C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 3/CS del 07/11/2024 – Delibera – Reclamo della società USD CASALPUSTERLENGO 1947–Campionato Promozione – Girone E-GARA del 13.10.2024 – USD CASALPUSTERLENGO 1947 – FC CASTELLEONE C.U. n. 27 del C.R.L. datato 17.10.2024

Reclamo della società USD CASALPUSTERLENGO 1947–Campionato Promozione – Girone E-GARA del 13.10.2024 – USD CASALPUSTERLENGO 1947 – FC CASTELLEONE C.U. n. 27 del C.R.L. datato 17.10.2024

La Società U.S.D. CASALPUSTERLENGO 1947 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado che ha comminato la sanzione della squalifica per tre giornate al proprio calciatore Lorenzo Pezzi per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario. Nel proprio reclamo la Società richiede la riduzione della squalifica inflitta, allegando altresì un filmato che riprende il momento in cui si è verificato il fatto in questione. Esaminati dunque gli atti, il reclamo e le sue conclusioni, questa Corte OSSERVA Preliminare a qualunque altra questione è la valutazione rimessa a questa Corte circa l’utilizzabilità o meno del filmato allegato dalla reclamante. Ad avviso di questa Corte, la disposizione di cui all’art. 61 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva enuncia in maniera inequivocabile il principio secondo cui anche per le gare della Lega Nazionale Dilettanti, ma con la limitazione circa l’accertamento di episodi di violenza o di utilizzo di espressione blasfema, le riprese audiovisive sono valutabili come elemento di prova da parte degli Organi di Giustizia Sportiva. Tale è l’enunciazione letterale della norma, dandosi per acquisito il principio sancito dall’art. 12 delle Preleggi secondo cui il primo e preferibile criterio di interpretazione delle norme è quello del significato letterale delle parole, riassunto nel noto brocardo “in claris non fit interpretatio”. Ciò premesso, ritiene questa Corte che, trattandosi di valutare un caso in cui al tesserato è contestato di avere posto in essere una condotta violenta, il predetto video è utilizzabile. Esaminate quindi le immagini audiovisive, si può agevolmente constatare come il calciatore Lorenzo Pezzi, dopo avere subito un fallo da parte di un avversario che immediatamente dopo nel tentativo di calciare comunque il pallone lo indirizza verso le parti intime del calciatore a terra, alza in maniera istintiva la gamba che quindi sgambetta l’avversario che a sua volta rovina a terra. Ma nell’azione in esame, comunque sanzionabile in quanto dettata da un’istintiva ma non giustificabile reazione, non si ravvisa l’intento chiaro di arrecare un danno fisico all’avversario, intento che deve necessariamente connotare la condotta che possa essere definita violenta. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo può essere ridotta a due giornate di squalifica. Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

ACCOGLIE

Il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica nei confronti del calciatore PEZZI LORENZO a n. 2 (due) giornate effettive. Si dispone la restituzione della relativa tassa, se versata.

 

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