C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 3/CS del 07/11/2024 – Delibera – Reclamo della società ASD VOLUNTAS MONTICHIARI – Campionato Juniores Reg.U19 – Girone D – GARA del 05.10.2024 – A.S.D. VOLUNTAS MONTICHIARI – NUOVA A.C. CURTATONE – C.U. n. 27 del C.R.L. datato17.10.2024
Reclamo della società ASD VOLUNTAS MONTICHIARI – Campionato Juniores Reg.U19 – Girone D - GARA del 05.10.2024 – A.S.D. VOLUNTAS MONTICHIARI – NUOVA A.C. CURTATONE - C.U. n. 27 del C.R.L. datato17.10.2024
La Società A.S.D. VOLUNTAS MONTICHIARI ha depositato reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo di 1°Grado che ha comminato nei suoi confronti le sanzioni della perdita della gara, dell’ammenda di €. 100,00 e, nei confronti del dirigente responsabile, Bresciani Alessandro, della squalifica fino al 13.11.2024, perché all’atto dell’irrogazione della sanzione da parte del GS nei confronti del calciatore Moratelli Patrik – ammonito nel corso dell’incontro per comportamento antisportivo – risultava che quest’ultimo avesse partecipato alla gara con il n. 6 senza essere regolarmente tesserato per la ricorrente; la pratica di tesseramento risulta, infatti, istruita e presa in carico dal CR Lombardia a fare tempo dal 08.10.2024 ore 14:47.04. Pertanto, il sig. Moratelli non aveva titolo a partecipare alla gara del 05.10.2024. La reclamante ha inviato il reclamo a questa Corte Sportiva d’Appello in data 18.10.2024, trasmettendone copia alla società controparte, Nuova A.C. Curtatone, solo a mezzo di e-mail ordinaria e non di posta elettronica certificata. Esaminati dunque gli atti ed il preavviso di reclamo, questa Corte OSSERVA Il ricorso è inammissibile. I commi 2 e 3 dell’76 del CGS dispongono che “Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare”. Il dettato normativo impone alla reclamante di depositare il reclamo presso la segreteria della Corte Sportiva d’Appello e inviarne copia alla controparte a mezzo di Posta Elettronica Certificata, non essendo, l’e-mail ordinaria, strumento idoneo ad assicurare la corretta notifica degli atti, né l’esatta provenienza dei medesimi. Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
DICHIARA
Inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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