C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 3/CS del 07/11/2024 – Delibera – Reclamo della società ASD SC UNITED – Campionato Giovanissimi Reg. U 15 – Girone B GARA del 06.10.2024 tra AC ARDOR LAZZATE – ASD SC UNITED C.U. n. 25 del C.R.L. datato 10.10.2024

Reclamo della società ASD SC UNITED – Campionato Giovanissimi Reg. U 15 – Girone B GARA del 06.10.2024 tra AC ARDOR LAZZATE – ASD SC UNITED C.U. n. 25 del C.R.L. datato 10.10.2024

La società ASD SC UNITED propone reclamo avverso la decisione richiamata in epigrafe con cui il G.S. di 1°Grado ha comminato la sanzione della squalifica per 4 giornate di gara nei confronti del calciatore Vago Roberto per “condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro (art. 36 comma 1/a del CGS come modificato con CU 165/A del 20.04.2023)”. Nel proprio reclamo la società sosteneva la sussistenza della circostanza attenuante consistente nel “avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui” sostenendo che la parola “altrui” debba essere riferita anche al Direttore di gara reo, ad avviso della reclamante, di aver commesso un errore arbitrale (da considerarsi come fatto ingiusto). Chiedeva dunque l’annullamento o la riduzione della sanzione disciplinare. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, OSSERVA Il CGS riconosce valore di fonte di prova privilegiata al rapporto dell’arbitro ed alle successive integrazioni, ai sensi dell’art. 61 CGS. Nella fattispecie, sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha confermato le espressioni ingiuriose proferite neisuoi confronti dal calciatore. Per altro verso, tali espressioni neppure sono contestate nel reclamo e devono dunque ritenersi pacificamente ammesse. L’analisi del Collegio può dunque vertere esclusivamente sull’ammontare della sanzione comminata dal GS e sulla sussistenza dell’attenuante di cui la reclamante invoca l’applicazione. Sul punto è bene premettere che la società asserisce apoditticamente che l’arbitro ha commesso un “chiaro ed evidente errore di valutazione” senza fornire alcun elemento a sostegno della propria tesi. Tale circostanza, dunque, non può avere ingresso all’interno del giudizio. In ogni caso, anche a voler ritenere che l’errore arbitrale fosse effettivamente intervenuto, l’attenuante di cui all’art. 13 co. 1 lett. a) è inapplicabile al caso di specie per due ulteriori ordini di ragioni: la prima risiede nel fatto che la valutazione dell’arbitro sui fatti di gioco è insindacabile, a meno che non sia ravvisabile un errore tecnico; la seconda è che non può considerarsi ingiusto un comportamento che l’Ordinamento Sportivo valuta come lecito, come l’aver assunto un provvedimento disciplinare nei confronti di un calciatore. Dunque, non risulta in concreto integrata alcuna circostanza attenuante tra quelle di cui all’art. 13 dovendosi rilevare l’assenza di qualsivoglia comportamento ingiusto altrui quale fatto scatenante la condotta censurata del calciatore. In punto di dosimetria della sanzione, questo Collegio non ritiene di discostarsi da quanto disposto dal Giudice Sportivo, ritenendo congrua la sanzione di 4 giornate di squalifica comminata nei confronti del sig. Vago, pari al minimo edittale previsto dall’art. 36 CGS. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il reclamo; Dispone l’addebito della relativa tassa se versata.

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