C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 3/CS del 07/11/2024 – Delibera – Reclamo della società SSD VIRTUS CISERANOBERGAMO 1909 s.r.l. – Campionato Allievi Reg.U17 Elite – Girone C – GARA del 13.10.2024 – A.D. CALCIO MARIO RIGAMONTI – S.S.D. VIRTUSCISERANOBERGAMO 1909 s.r.l. C.U. n. 27 del C.R.L. datato 17.10.24
Reclamo della società SSD VIRTUS CISERANOBERGAMO 1909 s.r.l. – Campionato Allievi Reg.U17 Elite – Girone C - GARA del 13.10.2024 – A.D. CALCIO MARIO RIGAMONTI – S.S.D. VIRTUSCISERANOBERGAMO 1909 s.r.l. C.U. n. 27 del C.R.L. datato 17.10.24
La Società S.S.D. VIRTUSCISERANOBERGAMO 1909 s.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado che ha comminato la sanzione della squalifica sino al 11.12.2024 al proprio calciatore Alessandro Ventura per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario. Nel proprio reclamo la Società richiede la riduzione della squalifica inflitta, chiedendo altresì l’acquisizione di filmati che riprenderebbero il momento in cui si è verificato il fatto in questione. I filmati non venivano allegati tramite supporto informatico, bensì ad essi facevano riferimento alcuni QR Code riportati nello stesso atto di impugnazione. Atteso che la Società richiedeva la comparizione personale avanti a questa Corte, all’udienza del 17.10.2024 compariva, giusta procura in atti, l’Avv. Gianluca Varischi per la reclamante. Nel corso dell’udienza, la Corte faceva constatare che mediante l’inquadramento dei QR Code riportati nell’atto di impugnazione, sia pure con differenti dispositivi, non era comunque possibile accedere ad alcuna ripresa audiovisiva, cosicché l’Avv. Varischi si offriva di mostrare il video dell’accaduto con il proprio telefono mobile. In conclusione dell’udienza, la Corte riteneva di acquisire d’ufficio un supplemento di rapporto da parte dell’Arbitro, a chiarimento sulla dinamica di quanto posto in essere dal tesserato Alessandro Ventura. Esaminati dunque gli atti, il reclamo e le sue conclusioni, questa Corte OSSERVA Preliminare a qualunque altra questione è la valutazione rimessa a questa Corte circa l’utilizzabilità o meno di uno o più filmati che ritraggano la scena oggetto della contestazione. Ad avviso di questa Corte, la disposizione di cui all’art. 61 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva enuncia in maniera inequivocabile il principio secondo cui anche per le gare della Lega Nazionale Dilettanti, ma con la limitazione circa l’accertamento di episodi di violenza o di utilizzo di espressione blasfema, le riprese audiovisive sono valutabili come elemento di prova da parte degli Organi di Giustizia Sportiva. Tale è l’enunciazione letterale della norma, dandosi per acquisito il principio sancito dall’art. 12 delle Preleggi secondo cui il primo e preferibile criterio di interpretazione delle norme è quello del significato letterale delle parole, riassunto nel noto brocardo “in claris non fit interpretatio”. Nel caso concreto che ci occupa, però, come già premesso, il materiale audiovisivo in atti (ossia quello che in tesi difensiva si sarebbe dovuto vedere mediante l’inquadramento dei QR Code riportati nell’atto di gravame) non risultava consultabile, con la conseguenza che non se ne può tenere conto ai fini della decisione, non potendosi a tale ultimo fine neppure poggiare la decisione sul video contenuto nel telefono mobile del Difensore della reclamante, per il semplice motivo che trattasi di elemento -di asserita prova- che non era, e soprattutto non rimane, in atti. E’ invece dal supplemento di rapporto inviato dall’Arbitro a richiesta di questa Corte che può giungersi ad una conclusione differente rispetto a quella cui è pervenuto il Giudice Sportivo. In detto documento, che come il rapporto di gara costituisce fonte di prova privilegiata ex art. 61 comma 1 CGS, si descrive la dinamica dell’occorso con la seguente modalità: il giocatore, che in precedenza era stato fatto oggetto di provocazioni, reagiva “con occhi spiritati”, non recependo i richiami del Direttore di Gara e dei compagni e procedeva con fare minaccioso nei confronti dell’avversario e, poggiandogli le mani alla base del collo verso le spalle, lo spingeva per un paio di metri. Soggiunge l’Arbitro nella sua integrazione che “il gesto non rappresentava una violenza esagerata in quanto il calciatore non stringeva con forza le mani sul collo dell’avversario, ma lo spingeva facendolo arretrare di un paio di metri”. Ne discende che nell’azione in esame, comunque sanzionabile fermamente in quanto dettata da un’istintiva ma non giustificabile reazione anche perché incontrollata, non si ravvisa l’intento chiaro di arrecare un danno fisico all’avversario, intento che deve necessariamente connotare la condotta che possa essere definita violenta. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo può essere ridotta nella squalifica sino al 15 novembre 2024. Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
ACCOGLIE
Il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica nei confronti del calciatore VENTURA ALESSANDRO sino a tutto il 15 novembre 2025. Si dispone la restituzione della relativa tassa, se versata.
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