FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.288/AA del 20/01/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SALVADOR BELLANDI SARTORI D’angelo AC BRA’ FERMANA FC
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 12 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Jordan Gabriell SALVADOR, Riccardo BELLANDI, Pietro SARTORI, Gianfranco D’ANGELO e delle società A.C. BRÀ A.S.D. e FERMANA FC SSD A RL, avente ad oggetto la seguente condotta:
JORDAN GABRIELL SALVADOR, all’epoca dei fatti calciatore svincolato, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e dall’art. 17, commi 1, 2 e 6, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per aver corrisposto, attraverso il proprio genitore la Sig.ra Lekbira Ghaya, alcuni compensi al fine di formalizzare un mandato con il sig. Arinci Leonardo e con la previsione di sostenere alcuni provini procacciati dallo stesso Arinci concretizzatisi con il tesseramento di Salvador Jordan Gabriell per la società A.C. Brà A.S.D nella stagione sportiva 22-23, senza verificare che lo stesso Arinci fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI e nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante;
RICCARDO BELLANDI, all’epoca dei fatti calciatore svincolato, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e dall’art. 17, commi 1, 2 e 6, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per aver corrisposto, attraverso il proprio genitore il Sig. Bellandi Ivan, alcuni compensi al fine di formalizzare un mandato con il sig. Arinci Leonardo e con la previsione di sostenere alcuni provini procacciati dallo stesso Arinci concretizzatisi con la concreta possibilità di tesseramento di Bellandi Riccardo per la società Fermana F.C. nella stagione sportiva 23-24, senza verificare che lo stesso Arinci fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI e nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante;
PIETRO SARTORI, all’epoca dei fatti tesserato come direttore generale della società A.C. Brà A.S.D con potere di firma della suddetta società, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e dall’art. 18, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti Sportivi per essersi avvalso dell’attività di intermediazione del Sig. Arinci Leonardo per il tesseramento per la società A.C. Brà A.S.D del calciatore Sig. Salvador Jordan Gabriell nella stagione sportiva 22-23 senza verificare che lo stesso Arinci fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI e nonostante la qualifica di calciatore dilettante dello stesso Salvador Jordan Gabriell; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 109 delle NOIF per aver chiesto ed ottenuto dalla famiglia del sig. Salvador Jordan Gabriell una somma economica al fine di rilasciare lo svincolo del suddetto calciatore avvenuto in data 31 gennaio 2023;
GIANFRANCO D’ANGELO, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva per la società Fermana F.C., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e dall’art. 18, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti Sportivi per essersi avvalso dell’attività di intermediazione del Sig. Arinci Leonardo per la concreta possibilità di tesseramento per la società Fermana F.C. del calciatore Sig. Bellandi Riccardo nella stagione sportiva 23-24 senza verificare che lo stesso Arinci fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI e nonostante la qualifica di calciatore dilettante dello stesso Bellandi Riccardo;
A.C. BRÀ A.S.D, per responsabilità diretta in relazione a quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in atto dal Sig. Sartori Pietro così come descritti nel precedente capo d’incolpazione; FERMANA FC SSD A RL, per responsabilità oggettiva in relazione a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in atto dal Sig. D’Angelo Gianfranco così come descritti nel precedente capo d’incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. ri Jordan Gabriell SALVADOR, Riccardo BELLANDI, Pietro SARTORI, Gianfranco D’ANGELO, nonché dal Sig. Giacomo Germanetti, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. BRÀ A.S.D., e dal Sig. Umberto Simoni, in qualità di legale rappresentante, per conto della società FERMANA FC SSD A RL;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Jordan Gabriell SALVADOR, di 1 (una) giornata di squalifica commutata in € 200,00 (duecento/00) di ammenda per il Sig. Riccardo BELLANDI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Pietro SARTORI, di 30 (trenta) giorni di squalifica per il Sig. Gianfranco D’ANGELO, di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società A.C. BRÀ A.S.D. e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società FERMANA FC SSD A RL;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.