F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0151/TFN – SD del 20 Febbraio 2025 (motivazioni) – Maurizio Stefanutti – Reg. Prot. 141/TFN-SD

Decisione/0151/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0141/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla – Componente

Amedeo Citarella – Componente (Relatore)

Paolo Clarizia – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 20 febbraio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 18181/282pf 2425/GC/PM/mg, del 31 gennaio 2025 e depositato il 3 febbraio 2025, nei confronti dei sigg.ri Maurizio Stefanutti e Stefano Alessio, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 18181/282pf 24-25/GC/PM/mg, del 31 gennaio 2025 e depositato il 3 febbraio 2025, nei confronti del sig. Maurizio Stefanutti, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Donatello S.S.D. S.r.l, per rispondere della "violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver svolto la funzione di assistente dell'arbitro in occasione della gara amichevole, non autorizzata dalla Lega Pro, tra la U.S. Triestina Calcio 1918 e la Torres in data 28 luglio 2024 presso il campo sportivo di Ravascletto (UD), senza avere la qualifica per svolgere tale attività".

L'accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, del CGS, la Procura Federale ed il sig. Maurizio Stefanutti hanno depositato una proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e udita in udienza l’Avv. Conti per la Procura Federale, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l'accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica al sig. Maurizio Stefanutti la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Così deciso nella Camera di consiglio del 20 febbraio 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Amedero Citarella                                                                  Carlo Sica

 

Depositato in data 20 febbraio 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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